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mercoledì, 4 Dicembre, 2024
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Il Corap non doveva essere messo in liquidazione, Tar sospende atti adottati da Spirlì e Giunta regionale

La Prima sezione del Tar della Calabria ha sospeso gli atti della Giunta regionale guidata dal presidente ff Nino Spirlì che dispongono la messa in liquidazione del Corap e la nomina del nuovo commissario liquidatore del Consorzio. È stato l’ex commissario del Corap Renato Bellofiore ad impugnare davanti al Tar gli atti del presidente facente funzioni e della Giunta. Il Tar ha accolto il suo ricorso, sospendendo l’efficacia degli atti, e fissando l’udienza di merito al 16 marzo 2022.

La decisione del Tar risiede nel fatto che gli atti disposti dall’esecutivo Spirlì, a fine agosto, sono stati adottati dalla giunta regionale in regime di ‘prorogatio’. Il presidente della Giunta regionale facente funzioni e la sua Giunta potevano adottare solo atti straordinari e urgenti.

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Tenuta delle Grazie 13_6_2024

“La Giunta regionale che ha adottato l’atto – scrive la prima sezione del Tar – è quella che ha esercitato i poteri in seguito al decesso del Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto regionale e, dunque, in regime di prorogatio; l’atto, inoltre, è stato adottato in data successiva alla indizione delle elezioni amministrative regionali”.
Citando diverse pronunce della Corte Costituzionale, inoltre, evidenza come in pratica il Consiglio regionale, il presidente e la Giunta, durante la fase di prorogatio, possano prendere decisioni solo se “necessarie ed urgenti, dovute o costituzionalmente indifferibili e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali, giacché l’esistenza di questi limiti è immanente all’istituto della stessa “prorogatio” “in ragione del principio generale che consente la titolarità, in questa fase, in capo ai consigli regionali, di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza”, limitati al “solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili”.

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