La Corte di Giustizia dell’Ue ha respinto integralmente, in quanto “irricevibile”, la domanda presentata da un giudice del Lavoro di Padova, che ha chiesto se l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 a carico del personale sanitario sia contrario al diritto dell’Ue. La vicenda nasce dal ricorso di una infermiera del servizio di Neurochirurgia dell’ospedale universitario di Padova che, avendo contratto in precedenza il virus Sars-CoV-2 ed essendo guarita, godeva di una immunità naturale e, pertanto, aveva rifiutato di vaccinarsi. L’ospedale l’aveva sospesa dal servizio e dalla retribuzione: lei ha fatto ricorso d’urgenza al giudice del lavoro, chiedendo la reintegrazione in servizio, sostenendo la contrarietà della normativa italiana in materia di obbligo vaccinale alla Costituzione e al diritto Ue e ricordando inoltre di godere di immunità naturale, essendo guarita dall’infezione.
Il giudice del Lavoro di Padova si è rivolto alla Corte, dubitando della validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio concesse dalla Commissione Europea. Ha chiesto anche alla Corte se si debba fare ricorso ai vaccini anche in caso di guarigione e se la sospensione dal servizio risponda ai principi di proporzionalità e non discriminazione previsti dal regolamento Ue sui certificati Covid, o Green Pass.
Quanto alla validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate, per la Corte il Tribunale di Padova si è limitato “ad esprimere una valutazione generale di ragionevolezza nel nutrire dubbi sulla validità delle autorizzazioni, senza però identificarle, né sviluppare la natura concreta dei dubbi espressi”.
Riguardo alla proporzionalità e ragionevolezza della sospensione, la Corte osserva che il regolamento “non mira, in applicazione dei principi, a definire criteri che consentano di valutare l’adeguatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di Covid-19 quando queste sono tali da limitare la libera circolazione, come nel caso in esame”.
Per la Corte, in pratica, la domanda è irricevibile perché ‘fuori target’: dato che la causa principale si fonda sul presunto carattere illecito dell’obbligo di vaccinazione e riguarda la reintegrazione dell’infermiera, la controversia, osservano i giudici di Lussemburgo, non riguarda l’applicazione delle disposizioni del regolamento sul Green Pass, che conferisce invece alle persone vaccinate il diritto di ottenere un certificato di vaccinazione e alle persone guarite dall’infezione da Sars-CoV-2 il diritto di ottenere un certificato di guarigione.
(Adnkronos)