x

x

sabato, 20 Aprile, 2024
HomeAttualitàUnc Calabria, Cuoco denuncia il fenomeno delle cartelle pazze a Reggio: "Illegittime...

Unc Calabria, Cuoco denuncia il fenomeno delle cartelle pazze a Reggio: “Illegittime le bollette idriche forfettarie”

“Si rinnova per l’ennesima volta il triste fenomeno delle cartelle “pazze”, per le fatture relative al servizio idrico integrato, rapportate a consumi presuntivi e non reali, con richieste di pagamento stratosferiche”. A ribadirlo è l’avvocato Saverio Cuoco dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria il quale evidenzia come, in merito a tale argomento, l’associazione si era espressa con analoghe denunce già nel 2015 e nel 2017, “con l’aggravante che in tali periodi la stima presuntiva riguardava gli immobili dove il Comune non aveva effettuato la lettura dei contatori, viceversa quello che stiamo assistendo in questi giorni, riguardano gran parte degli immobili in cui i titolari hanno diligentemente comunicato l’autolettura”.
Commenta Cuoco: “Tutto ciò, come più volte sostenuto,  oltre ad essere illegittimo, alimenta il fenomeno dell’evasione fiscale, infatti, nonostante le tasse ed i tributi pagati alla fine dell’anno appena trascorso, (in cui molti lavoratori  a seguito del lockdown  sono rimasti a casa e intere attività commerciali paralizzate), il Comune di Reggio Calabria chiede, quasi in contemporanea il pagamento della TARI e del servizio idrico integrato con i soliti criteri stimati o presuntivi e senza prevedere un’adeguata rateizzazione, considerati gli importi esorbitanti richiesti”.
L’invio a raffica degli avvisi di pagamento in così breve periodo temporale, ribadisce Cuoco, “induce nei cittadini già sfiniti per l’enorme imposizione fiscale, che ha raggiunto livelli insostenibili, il convincimento che evadere le tasse sia giustificabile per poter sopravvivere”.
L’Unione Nazionale Consumatori Calabria ricorda che il canone relativo al servizio idrico non è una tassa, ma è una tariffa e quindi va addebitato solo in presenza dell’effettiva erogazione del servizio e commisurata al reale consumo effettuato dall’utente, pertanto non può ammettersi alcun calcolo presuntivo, altrimenti mancherebbe la base giustificativa del prelievo e l’ente erogatore del servizio godrebbe di un indebito arricchimento. La stessa Corte di Cassazione con sentenza del 2017 e successive, sostiene che la pretesa di pagamenti del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è illegittima in quanto l’importo del canone da corrispondere da parte dell’utente deve essere quantificato previa misurazione a contatore sulla base dei consumi, conformemente al principio di corrispettività proprio di un contratto sinallagmatico quale quello di somministrazione dell’acqua.
Tale principio, è stato più volte ribadito dall’Unione Nazionale Consumatori Calabria nel recente passato, anche nelle aule dei Tribunali, il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che se la pretesa creditoria non è supportata da regolari e normali misurazioni del consumo effettivo di acqua come peraltro prevede lo stesso regolamento comunale e si basa unicamente su calcoli forfettari ed iniqui le richieste sono illegittime. Continua Cuoco: “Le fatture inviate nonostante l’autolettura effettuata dagli utenti, riportano un consumo stimato, determinando così richieste di importi anche di migliaia di euro per abitazioni non abitate o occupate anche da una sola unità, quando a tale proposito il regolamento comunale prevede espressamente che a tale operazione debba provvedere il Comune tramite i propri incaricati”.
Già negli anni addietro il Giudice di Pace di Reggio Calabria, si è espresso favorevolmente nei riguardi dei ricorrenti, assistiti dall’Unione Nazionale Consumatori Calabria. Il Comune, dunque, “deve fornire la prova dell’avvenuta lettura del contatore, indicando il giorno in cui l’addetto comunale si è recato per il suddetto controllo e se l’utente fosse presente al momento del rilevamento dell’eccedenza”. Un corretto accertamento rileva il Giudice di Pace, per essere tale, deve contenere una data precisa e, per effettuare il calcolo è indispensabile che siano indicate data ed entità del precedente accertamento e che lo stesso avvenga alla presenza dell’utente per dare la possibilità allo stesso di conoscere il consumo ed eventualmente contestarlo al letturista e all’ufficio preposto.
La nota di Cuoco si conclude con un invito dell’associazione a offrire qualsiasi informazione agli utenti contattando i numeri 0965/24793 –  3288310045 o collegandosi al sito www.uniconsum.it

SEGUICI SUI SOCIAL

142,056FansLike
6,769FollowersFollow
380FollowersFollow

spot_img

ULTIME NOTIZIE