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	<title>corte costituzionale Archivi - Calabria News</title>
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	<description>Calabria News quotidiano on line: Cronaca e notizie di Lamezia Terme, informazioni di sport e cultura.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2025 13:32:19 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Noleggio con conducente, la Regione aveva ragione: incostituzionali gli obblighi imposti</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/noleggio-con-conducente-la-regione-aveva-ragione-incostituzionali-gli-obblighi-imposti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 13:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l’esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale». È quanto si legge nella sentenza numero 163, depositata oggi, con cui sono stati accolti i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative.<br />
La Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che: «i) introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992; ii) impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; iii) impongono all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico».</p>
<p>Secondo la Corte, il vincolo temporale di venti minuti è «una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, vòlta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi». Tale disciplina, oltretutto, ripropone indirettamente obblighi previsti da norme statali che sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza numero 56 del 2020. Di seguito, anche il divieto di stipulare contratti di durata con l’esercente il servizio NCC per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il richiamato fine antielusivo e comprime indebitamente l’autonomia contrattuale. Viene, infatti, inibito a operatori economici (quali, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggio o tour operator) di assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati.<br />
Infine, la Corte ha reputato non rientrante nella materia «tutela della concorrenza», in quanto sproporzionato, l’obbligo per l’esercente il servizio NCC di utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale, in quanto le attività di controllo possono essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica. Nel ritenere i due ricorsi fondati e, dunque, sussistente l’interferenza con la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale», la Corte ha annullato in parte qua gli atti impugnati.</p>
<p>“Sugli Ncc la Regione Calabria vince ancora in Corte Costituzionale e si intesta una sacrosanta battaglia liberale.<br />
Più concorrenza e più mercato sono concetti che si traducono in più opportunità e più convenienza per i cittadini e per chi vuole fare impresa”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.</p>
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		<title>Caso centrale &#8216;Mercure&#8217;, Occhiuto annuncia : Ci opporremo davanti alla Corte costituzionale</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/caso-centrale-mercure-occhiuto-annuncia-ci-opporremo-davanti-alla-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 15:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“Non è la prima volta che il governo impugna norme approvate dal Consiglio regionale. Ogni volta che lo ha fatto, nonostante sia un governo del mio stesso colore politico, noi ci siamo opposti davanti alla Corte Costituzionale. A volte abbiamo vinto, come è successo per le due leggi sui Ncc, ci opporremo anche questa volta. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“Non è la prima volta che il governo impugna norme approvate dal Consiglio regionale. Ogni volta che lo ha fatto, nonostante sia un governo del mio stesso colore politico, noi ci siamo opposti davanti alla Corte Costituzionale. A volte abbiamo vinto, come è successo per le due leggi sui Ncc, ci opporremo anche questa volta. E’ evidente che i rapporti col ministro Calderoli evidentemente non sono più quelli che erano all’inizio della legislatura”. Sono le parole raccolte dai giornalisti di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in relazione alla decisione del Governo di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la norma regionale sulla Centrale del Mercure rispetto alla quale Occhiuto è arrivato al punto di minacciare dimissioni dinanzi al possibile inserimento di una proposta di abrogazione.</p>
<p>“Ogni volta che il governo ha impugnato leggi regionali – ha aggiunto Occhiuto – noi ci siamo costituiti davanti alla Corte Costituzionale e a volte abbiamo vinto; intanto non abbiamo dato corso alle norme come è giusto che sia, perché bisogna avere il giusto rispetto istituzionale e nei confronti del Governo e nei confronti della Corte costituzionale, che deciderà. Per quanto mi riguarda rimango assolutamente convinto che nel parco più bello d’Europa una centrale elettrica a biomasse non ci dovrebbe stare, mi sembra una considerazione elementare. Ho già detto ai sindaci l’anno scorso, quando facemmo la delibera. di essere disponibili a sostituire le royalties di Sorgenia ai Comuni per interventi però a favore del parco, per interventi che promuovessero l’ambiente e il turismo. </p>
<p>La Regione è disponibile anche a sviluppare altre attività che possano generare lavoro per cooperative e imprese green che vogliono sviluppare il turismo. I dipendenti della centrale sono sostanzialmente 22. Poi ci sono le imprese che portano il loro materiale nella centrale a biomasse, ma ci sono altre centrali a biomasse in Calabria che importano il 50% del materiale che utilizzano: quindi, evidentemente, il mercato in Calabria ci sarebbe anche per questa impresa. La verità è che c’è una grossa azienda, che è Sorgenia, che giustamente fa il suo lavoro difendendo gli investimenti che in passato sono state consentiti in un parco che secondo me non doveva accogliere un investimento del genere”.</p>
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		<title>Consulta sul &#8220;caso Calabria&#8221;: Regioni possono rilasciare nuove licenze Ncc ma serve gara pubblica</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/consulta-sul-caso-calabria-regioni-possono-rilasciare-nuove-licenze-ncc-ma-serve-gara-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 16:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La “rigida previsione contenuta nella risalente disciplina introdotta nel 1992”, che assegna solo ai Comuni la possibilità di indire pubblici concorsi per il rilascio delle autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente (Ncc), deve ritenersi “cedevole rispetto a successive leggi regionali che definiscano un assetto più articolato e attuale, in funzione della tutela di un [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La “rigida previsione contenuta nella risalente disciplina introdotta nel 1992”, che assegna solo ai Comuni la possibilità di indire pubblici concorsi per il rilascio delle autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente (Ncc), deve ritenersi “cedevole rispetto a successive leggi regionali che definiscano un assetto più articolato e attuale, in funzione della tutela di un livello di interessi che riguarda importanti potenzialità di sviluppo dell’intero territorio regionale“. È quanto si legge nella sentenza numero 206, depositata oggi, con la quale la <strong>Corte costituzionale</strong> – dopo la pronuncia numero 137 del 2024, con cui è stata dichiarata, a seguito di autorimessione, l’illegittimità costituzionale del divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di Ncc, previsto dall’articolo 10-bis, comma 6, del decreto legge numero 135 del 2018 – <strong>è tornata a giudicare il ricorso del Governo avverso l’articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria numero 16 del 2023.</strong></p>
<p>Tale disposizione – ha precisato la sentenza – riveste una duplice portata normativa: da un lato, infatti, <strong>alloca anche alla Regione Calabria la funzione relativa al rilascio delle autorizzazioni per il servizio di Ncc, dall’altro la disciplina attraverso una assegnazione diretta di tali autorizzazioni alla Ferrovie della Calabria srl.</strong> In riferimento al primo aspetto, la sentenza ha chiarito che “il principio di sussidiarietà non si oppone, ma anzi conferma la possibilità per la Regione di introdurre, nell’ambito della propria competenza legislativa residuale in materia di trasporto pubblico locale, norme che integrano, nel territorio regionale, quelle statali vigenti che declinano il livello di governo di allocazione della funzione di rilascio di autorizzazione al Ncc”.</p>
<p>Dal momento che è la “quasi totale assenza di vettori” il motivo che ha spinto il legislatore regionale a intervenire, la norma risulta funzionale a potenziare il sistema complessivo del trasporto non di linea, che “concorr[e] a dare ‘effettività’ alla libertà di circolazione”. La sentenza ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione del rilascio delle autorizzazioni a svolgere il servizio di Ncc direttamente a Ferrovie della Calabria srl: tale disciplina viola, infatti, l’obbligo del pubblico concorso previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge numero 21 del 1992 e si pone pertanto in contrasto con la competenza statale in materia di “tutela della concorrenza”, che assume carattere trasversale e prevalente, fungendo “da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale”, “sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta”.<br />
(Agenzia DIRE-www.dire.it)</p>
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		<title>Autonomia &#8220;bocciata&#8221;, motivazioni sentenza della Consulta: Su alcune materie decida il Parlamento</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/autonomia-bocciata-motivazioni-sentenza-della-consulta-su-alcune-materie-decida-il-parlamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 14:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È stata depositata oggi “la sentenza numero 192 del 2024 sulle questioni di costituzionalità relative alla legge sull’autonomia differenziata, il cui contenuto era stato anticipato con il comunicato stampa della Corte dello scorso 14 novembre”. Lo rende noto la Corte costituzionale in una nota a proposito del verdetto sui ricorsi di Toscana, Puglia, Campania, Sardegna alla legge Calderoli. La Consulta – ha detto [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>È stata depositata oggi “la sentenza numero 192 del 2024 sulle <strong>questioni di costituzionalità</strong> relative alla legge sull’<a href="https://www.lapresse.it/cronaca/2024/11/14/autonomia-differenziata-consulta-illegittime-alcune-disposizioni-di-legge/"><strong>autonomia differenziata</strong></a>, il cui contenuto era stato anticipato con il comunicato stampa della Corte dello scorso 14 novembre”. Lo rende noto la <strong>Corte costituzionale</strong> in una nota a proposito del verdetto sui ricorsi di <strong>Toscana</strong>, <strong>Puglia</strong>, <strong>Campania</strong>, <strong>Sardegna alla legge Calderoli</strong>. La Consulta – ha detto il presidente Augusto Barbera, intercettato dai cronisti alla Camera –  “ha depositato la sentenza sull’autonomia, adesso se ne deve occupare l’ufficio centrale del <strong>referendum</strong> alla Cassazione alla quale abbiamo trasmesso il testo perché deve verificare se ci sono le condizioni o meno per il per referendum, per la consultazione referendaria. Questo è il primo passaggio, poi gli altri si vedrà”. Secondo lei, ci sono le condizioni perché si celebri il referendum? “Questo <strong>spetta all’ufficio centrale dirlo</strong>, sarebbe un’invasione da parte mia. È l’ufficio centrale che lo stabilirà”, risponde.</p>
<h2>Autonomia, Consulta: “Concorrenza Regioni non può minare solidarietà e unità”</h2>
<p>“Certamente qualsiasi sistema regionale ha in sé degli elementi di competizione tra le regioni, perché dà modo a ciascuna di esse, nell’ambito delle attribuzioni costituzionali, di seguire politiche differenti nella ricerca dei migliori risultati. Tuttavia, <strong>l’ineliminabile concorrenza e differenza tra regioni e territori</strong>, che può anche giovare a innalzare la qualità delle prestazioni pubbliche, <strong>non potrà spingersi fino a minare la solidarietà </strong>tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l’unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l’eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l’effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l’unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato -, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia”. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte costitizionale depositata oggi.</p>
<h2>Autonomia, Consulta: “Su alcune materie decida Parlamento, curare esigenze unitarie”</h2>
<p>“Spetta solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale. La <strong>tutela delle esigenze unitarie</strong>, in una forma di governo che funziona secondo la logica maggioritaria, è espressione dell’indirizzo politico della maggioranza e del Governo, nel rispetto del quadro costituzionale. Tuttavia, la sede parlamentare consente un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica, soprattutto quando si discutono questioni che riguardano la vita di tutti i cittadini. Il <strong>Parlamento</strong> deve, inoltre, tutelare le esigenze unitarie tendenzialmente stabili, che trascendono la dialettica maggioranza-opposizione”. Si legge in un altro passaggio delle motivazioni della sentenza della Consulta. “Di conseguenza – si trova ancora scritto – la vigente disciplina costituzionale riserva al Parlamento la competenza legislativa esclusiva in alcune materie affinché siano curate le esigenze unitarie (art. 117, secondo comma, Cost.)”.</p>
<h2>Autonomia, Consulta: “Alcune funzioni non trasferibili per principio sussidiarietà”</h2>
<p>“Questa Corte non può esimersi dal rilevare che vi sono delle materie, cui pure si riferisce l’art. 116, terzo comma, Cost., alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Vi sono, infatti, motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento. Con riguardo a tali funzioni, l’onere di giustificare la devoluzione alla luce del <strong>principio di sussidiarietà</strong> diventa, perciò, particolarmente gravoso e complesso. Pertanto, le leggi di differenziazione che contemplassero funzioni concernenti le suddette materie potranno essere sottoposte ad uno scrutinio stretto di legittimità costituzionale”, si legge in un altro passaggio delle motivazioni della sentenza.<br />
(<em>Fonte: lapresse.it</em>)</p>
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		<title>Doppio cognome: &#8220;Sarà dato d&#8217;ufficio a tutti i neonati, per sceglierne uno occorrerà l&#8217;assenso dei genitori&#8221;</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/doppio-cognome-sara-dato-dufficio-a-tutti-i-neonati-per-sceglierne-uno-occorrera-lassenso-dei-genitori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 16:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[circolare]]></category>
		<category><![CDATA[corte costituzionale]]></category>
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		<category><![CDATA[Viminale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dopo l&#8217;approvazione della sentenza della Corte Costituzionale, che tanti commenti ha suscitato e infiammato i social, arriva una circolare del Ministero dell&#8217;interno a chiarire i termini dell&#8217;applicazione della sentenza della Consulta sul doppio cognome. Tutti i bambini che nascono d&#8217;ora in poi dovranno obbligatoriamente avere il doppio cognome. Per continuare ad averne un solo sarà [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l&#8217;approvazione della sentenza della Corte Costituzionale, che tanti commenti ha suscitato e infiammato i social, arriva una circolare del Ministero dell&#8217;interno a chiarire i termini dell&#8217;applicazione della sentenza della Consulta sul doppio cognome.</p>
<p>Tutti i bambini che nascono d&#8217;ora in poi dovranno obbligatoriamente avere il doppio cognome. Per continuare ad averne un solo sarà necessario che entrambi i genitori esprimano il loro assenso. In mancanza di questo l&#8217;ufficiale dell&#8217;anagrafe dovrà attribuire al neonato il cognome di entrambi i genitori.</p>
<p>Per attribuire al figlio un solo cognome &#8220;è imprescindibile&#8221;  l&#8217;accordo tra i due genitori. In mancanza di questo accordo, &#8220;devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell&#8217;ordine dagli stessi deciso, e qualora questo ulteriore accordo manchi, come precisa la Corte nella decisione, è necessario l&#8217;intervento del giudice&#8221;. Così scrive il capo Dipartimento Affari interni e territoriali del Viminale, Claudio Sgaraglia, in una circolare ai prefetti per sensibilizzare i sindaci affinché forniscano le indicazioni agli uffici di stato civile dei Comuni sulla sentenza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.calabrianews.it/doppio-cognome-sara-dato-dufficio-a-tutti-i-neonati-per-sceglierne-uno-occorrera-lassenso-dei-genitori/">Doppio cognome: &#8220;Sarà dato d&#8217;ufficio a tutti i neonati, per sceglierne uno occorrerà l&#8217;assenso dei genitori&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.calabrianews.it">Calabria News</a>.</p>
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		<title>Quarantena Covid, la Corte Costituzionale &#8220;boccia&#8221; il tribunale di Reggio Calabria</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/quarantena-covid-la-corte-costituzionale-boccia-il-tribunale-di-reggio-calabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 14:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Mondo]]></category>
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		<category><![CDATA[Covid]]></category>
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		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La quarantena Covid non viola la libertà personale. A chiarirlo definitivamente è la Corte Costituzionale che nelle motivazioni della sentenza 127 depositata oggi dichiara legittima l’incriminazione di chi esca di casa dopo un provvedimento dell’autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al virus Sars-Cov-2. &#8220;La quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.calabrianews.it/quarantena-covid-la-corte-costituzionale-boccia-il-tribunale-di-reggio-calabria/">Quarantena Covid, la Corte Costituzionale &#8220;boccia&#8221; il tribunale di Reggio Calabria</a> proviene da <a href="https://www.calabrianews.it">Calabria News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La quarantena Covid non viola la libertà personale. A chiarirlo definitivamente è la Corte Costituzionale che nelle motivazioni della sentenza 127 depositata oggi dichiara legittima l’incriminazione di chi esca di casa dopo un provvedimento dell’autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al virus Sars-Cov-2.</p>
<p>&#8220;La quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), e non quella personale (articolo 13) &#8211; si legge in un passaggio della sentenza redatta da Augusto Barbera &#8211; . Essa infatti non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice. Né l’applicazione della misura obbligatoria dell’isolamento, o il suo mantenimento, permette l’uso della coercizione fisica, perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente&#8221;.</p>
<p><strong>Il Tribunale di Reggio Calabria riteneva costituzionalmente illegittima la norma penale perché non prevede che il provvedimento dell’autorità sanitaria sia convalidato entro 48 ore dal giudice, come stabilisce l’articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale, in applicazione della cosiddetta riserva di giurisdizione.</strong></p>
<p>&#8220;In alcun modo paragonabile agli arresti domiciliari&#8221;<br />
La censura non è stata accolta. La Corte ha anche escluso che la misura dell’isolamento sia in alcun modo paragonabile a quelle degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, richiamate dal Tribunale di Reggio Calabria. Entrambe infatti &#8211; sottolinea la Consulta &#8211; sono instaurate, o ripristinate, anche con l’impiego della forza fisica, e appartengono alla sfera del diritto penale, mentre la circostanza di avere contratto il virus Sars-Cov-2 non comporta valutazioni sulla responsabilità personale.</p>
<p>Pertanto, il fatto che la norma incriminatrice stabilisca che l’isolamento consegue a un provvedimento dell’autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale che tale provvedimento sia convalidato dal giudice ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione.<br />
Anzi. Poiché siamo nel campo della libertà di circolazione, secondo la Corte la norma penale avrebbe anche potuto introdurre un reato che consiste nel circolare, benché consapevoli di essere positivi al virus Sars-Cov-2, senza necessità che l’obbligo dell’isolamento sia prescritto da un apposito provvedimento amministrativo.<br />
(<em>Adnkronos</em>)</p>
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		<title>Corte Costituzionale: Disposizioni sulla quarantena obbligatoria non violano libertà personale</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/corte-costituzionale-disposizioni-sulla-quarantena-obbligatoria-non-violano-liberta-personale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 13:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[corte costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[legittima]]></category>
		<category><![CDATA[quarantena]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte costituzionale ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19. In particolare sono state censurate le norme che introducono sanzioni penali nei confronti di chi, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte costituzionale ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19. In particolare sono state censurate le norme che introducono sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione. </p>
<p>Il Tribunale ritiene che la quarantena obbligatoria incida non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e che, pertanto, i relativi provvedimenti debbano essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida.</p>
<p>In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni. La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea.</p>
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		<title>Dpcm su gestione emergenza covid sono legittimi: lo ha stabilito la Corte Costituzionale</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/dpcm-su-gestione-emergenza-covid-sono-legittimi-lo-ha-stabilito-la-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 09:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[corte costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Dpcm]]></category>
		<category><![CDATA[legittimi]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Roma &#8211; La Corte costituzionale ha esaminato oggi in Camera di Consiglio la legittimità dei Decreti del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), su istanza sollevata da un giudice di pace di Frosinone. Esaminata in particolare la legittimità costituzionale dei decreti legge numero 6 e numero 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Roma &#8211; La Corte costituzionale ha esaminato oggi in Camera di Consiglio la legittimità dei Decreti del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), su istanza sollevata da un giudice di pace di Frosinone. Esaminata in particolare la legittimità costituzionale dei decreti legge numero 6 e numero 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante Dpcm, di misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.</p>
<p>In attesa del deposito della sentenza nelle prossime settimane, si apprende che la Corte ha ritenuto inammissibili le censure al Decreto legge numero 6, perché non applicabili al caso concreto. Ha poi giudicato non fondate le questioni relative al Decreto legge numero 19, poiché al Presidente del Consiglio non è stata attribuita altro che la funzione attuativa del decreto legge, da esercitare mediante atti di natura amministrativa.</p>
<p>Nel caso concreto, un cittadino aveva proposto opposizione contro la sanzione amministrativa di 400 euro inflittagli per essere uscito dall’abitazione durante il lockdown dell’aprile 2020, in violazione del divieto stabilito dal Dl e poi dal Dpcm. Secondo il Giudice di pace di Frosinone, i due decreti legge avrebbero delegato al Presidente del Consiglio una funzione legislativa e perciò sarebbero in contrasto con gli articoli 76, 77 e 78 della Costituzione.</p>
<p>(<em>Adnkronos</em>)</p>
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		<title>La Corte Costituzionale boccia la Regione Calabria</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/la-corte-costituzionale-boccia-la-regione-calabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 14:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[bocciata]]></category>
		<category><![CDATA[corte costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Calabria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale del 23 dicembre 2019 che liquidava i Corap. I fatti. La Regione Calabria aveva scritto al Ministero per chiedere se fosse possibile il fallimento del Corap ma proprio da Roma dissero che ad attivare la procedura di fallimento era proprio la Regione. C’è un buco legislativo in [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale del 23 dicembre 2019 che liquidava i Corap.<br />
I fatti. La Regione Calabria aveva scritto al Ministero per chiedere se fosse possibile il fallimento del Corap ma proprio da Roma dissero che ad attivare la procedura di fallimento era proprio la Regione. C’è un buco legislativo in merito, lo dice la sentenza della Corte Costituzionale, perché non c’è nessuna normativa che spiega come gli enti pubblici devono muoversi in caso di fallimento di enti pubblici economici in dissesto.<br />
Vale la pena ricordare che il Corap è un ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria.<br />
Ai Corap sono affidate funzioni di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali esercitando tutte le funzioni già attribuite ai singoli Consorzi per lo Sviluppo delle aree industriali dalla Legge n. 38 del 2001 oltre che le funzioni ad esso delegate e strumentali nell’ambito dello sviluppo delle attività produttive, industriali, economiche e dei servizi. In particolare, il Corap promuove le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive in tutti i settori economici, gestendo, altresì, numerosi agglomerati industriali. Il Consorzio regionale per le attività produttive, dunque, ha come primario obiettivo quello di favorire il sorgere di nuove iniziative imprenditoriali e di implementare e potenziare le attività esistenti.<br />
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile l&#8217;intervento spiegato da Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con l&#8217;indicato ricorso r.r. n. 4 del 2020.</p>
<h2><strong>Il premier ha impugnato la sentenza alla Corte Costituzionale</strong></h2>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo l della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), che, aggiungendo l’art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), ha previsto l’assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (Corap) a liquidazione coatta amministrativa (reg. ric. n. 4 del 2020).<br />
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. l della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), introduttivo dell’art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.calabrianews.it/la-corte-costituzionale-boccia-la-regione-calabria/">La Corte Costituzionale boccia la Regione Calabria</a> proviene da <a href="https://www.calabrianews.it">Calabria News</a>.</p>
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