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venerdì, 26 Aprile, 2024
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La Corte Costituzionale boccia la Regione Calabria

La Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale del 23 dicembre 2019 che liquidava i Corap.
I fatti. La Regione Calabria aveva scritto al Ministero per chiedere se fosse possibile il fallimento del Corap ma proprio da Roma dissero che ad attivare la procedura di fallimento era proprio la Regione. C’è un buco legislativo in merito, lo dice la sentenza della Corte Costituzionale, perché non c’è nessuna normativa che spiega come gli enti pubblici devono muoversi in caso di fallimento di enti pubblici economici in dissesto.
Vale la pena ricordare che il Corap è un ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria.
Ai Corap sono affidate funzioni di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali esercitando tutte le funzioni già attribuite ai singoli Consorzi per lo Sviluppo delle aree industriali dalla Legge n. 38 del 2001 oltre che le funzioni ad esso delegate e strumentali nell’ambito dello sviluppo delle attività produttive, industriali, economiche e dei servizi. In particolare, il Corap promuove le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive in tutti i settori economici, gestendo, altresì, numerosi agglomerati industriali. Il Consorzio regionale per le attività produttive, dunque, ha come primario obiettivo quello di favorire il sorgere di nuove iniziative imprenditoriali e di implementare e potenziare le attività esistenti.
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato da Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con l’indicato ricorso r.r. n. 4 del 2020.

Il premier ha impugnato la sentenza alla Corte Costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo l della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), che, aggiungendo l’art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), ha previsto l’assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (Corap) a liquidazione coatta amministrativa (reg. ric. n. 4 del 2020).
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. l della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell’Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), introduttivo dell’art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

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