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venerdì, 17 Maggio, 2024
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Reggio Calabria, ex sindaco Falcomatà indagato per mancata costituzione del Comune nel processo “Miramare”

Con l’accusa di abuso d’ufficio il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e il pm Stefano Musolino hanno chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. L’inchiesta è collegata al processo “Miramare” in cui l’esponente del Pd è stato condannato in Appello assieme agli assessori della prima giunta. Nei prossimi giorni, il Giudice per l’udienza preliminare dovrebbe fissare l’udienza preliminare.

In quel processo il Comune di Reggio si sarebbe dovuto costituire parte civile per poter chiedere poi un risarcimento danni al sindaco Falcomatà e agli assessori. Ciò non è avvenuto perché – si legge nel capo di imputazione – “in qualità di sindaco ed insieme di imputato”, Falcomatà avrebbe omesso “di astenersi dalla decisione inerente la costituzione o meno dell’ente comunale, quale parte civile in quel giudizio penale”.

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La nuova inchiesta è scaturita da una denuncia presentata lo scorso maggio dall’avvocato Italo Palmara, presidente del movimento “Reggio Futura”. Nel corso delle indagini, il pm Musolino ha interrogato la dirigente dell’Ufficio legale Fedora Squillaci e la responsabile dello staff del sindaco Eleonora Albanese. Nonostante sia stato “reiteratamente sollecitato ad assumere determinazioni da personale dipendente e qualificato” di Palazzo San Giorgio, il sindaco sospeso non ha avviato la procedura per la nomina di un curatore speciale che avrebbe potuto costituirsi parte civile nel processo “Miramare” per conto del Comune. Per la Procura il sindaco avrebbe violato “l’articolo 78 del Testo Unico degli Enti locali” in quanto “tratteneva a sé la decisione, non delegando a terzi la valutazione di assumere o meno l’iniziativa”. Da qui il reato di abuso di ufficio che, secondo i pm, sarebbe stato commesso “intenzionalmente” da Falcomatà il quale, così, “procurava a sé ed agli altri imputati, già componenti della Giunta comunale da lui presieduta, un ingiusto vantaggio patrimoniale, conseguente al mancato risarcimento del danno subito dall’ente, nonché arrecava al Comune un danno ingiusto, derivante dal mancato esercizio dei suoi diritti e facoltà processuali, nonché della mancata cura delle sue aspettative economiche”.

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