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martedì, 4 Novembre, 2025
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Ncc, c’è il ricorso della Regione Calabria accolto dalla Consulta dietro lo “schiaffo” a Salvini

“Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l’esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale”. È quanto si legge nella sentenza numero 163, depositata oggi, con cui sono stati accolti i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 del ministro Salvini e le relative circolari attuative.
La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che “introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992; impediscono inoltre la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; impongono infine all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico”.

Secondo la Corte, il vincolo temporale di venti minuti è “una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, vòlta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi”. Tale disciplina, oltretutto, ripropone indirettamente obblighi previsti da norme statali che sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza numero 56 del 2020.
Pertanto, anche il divieto di stipulare contratti di durata con l’esercente il servizio NCC per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il richiamato fine antielusivo e comprime indebitamente l’autonomia contrattuale. Viene, infatti, inibito a operatori economici (quali, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggio o tour operator) di assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati. Infine, la Corte ha reputato non rientrante nella materia «tutela della concorrenza”, in quanto sproporzionato, l’obbligo per l’esercente il servizio NCC di utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale, in quanto le attività di controllo possono essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.
Nel ritenere i due ricorsi fondati e, dunque, sussistente l’interferenza con la materia di competenza regionale “trasporto pubblico locale”, la Corte ha annullato nelle parti contestate gli atti impugnati.

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Tenuta delle Grazie 13_6_2024

“Il ministro Salvini deve dimettersi, dato che, in violazione delle precedente sentenza della Consulta n. 56 del 2020 e di innumerevoli sentenze del Tar, pur di fare un regalo alla lobby dei tassisti, ha continuato imperterrito a considerarsi al di sopra della Costituzione, cercando, con un atto amministrativo, che a differenza di una legge non richiede la firma e, quindi, il controllo, del Presidente della Repubblica, di aggirare quelle sentenze, limitando alcune libertà espressamente garantite dalla Costituzione, come la libertà di iniziativa economica (art. 41)”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Era chiaro e lampante che prevedere con un decreto che, se non si parte dalla rimessa, tra una corsa e l’altra devono passare 20 minuti, una siesta obbligatoria assurda, e che la partenza deve coincidere con l’arrivo del servizio precedente, era un modo di far rientrare dalla finestra l’obbligo di rientrare in rimessa già bocciato dalla Consulta”- prosegue Dona. “E’ ridicolo stabilire che se si arriva in un comune, non si può ripartire per una nuova corsa nemmeno da un comune confinante, e, anche se si riparte dallo stesso comune, non si può nemmeno andare a dormire e viaggiare la mattina dopo riposati, visto che l’unica eccezione è riservata ai servizi svolti entro le 4 del mattino. E pensare che Salvini dovrebbe preoccuparsi della sicurezza stradale!”, aggiunge Dona. “E’ inaccettabile che un ministro, pur di raggiungere i suoi scopi, si consideri al di sopra delle leggi. Per questo chiediamo che si dimetta”, conclude Dona.

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