“Sarà cura del Ministero della Salute fornire gli elenchi dei soggetti inadempienti, anche acquisendo direttamente dal sistema tessera sanitaria le informazioni relative alla somministrazioni acquisite giornalmente dall’anagrafe vaccinale”. “Queste informazioni saranno inoltre utili per escludere dall’elenco degli inadempienti gli esenti”. E questo perché – “il decreto legge prevede una fase di contraddittorio, il ministero della Salute invierà una comunicazione agli inadempienti che potranno trasmettere alla Asl competente l’esenzione o il differimento dell’obbligo vaccinale”.
Come riporta Il Sole 24 Ore, la sanzione scatterà dall’1 Febbraio per chi, entro quella data, non sarà completamente vaccinato (non bastano la prima o la seconda dose). La sanzione sarà notificata dall’ Agenzia delle Entrate e irrogata dal Ministero. Prima dell’avviso però il No vax riceverà una comunicazione di avvio del procedimento. In quella occasione potrà decidere di pagare. Ma potrà anche decidere di prendersi i suoi dieci giorni di tempo per inviare all’autorità competente le ragioni che lo hanno fatto soprassedere dalla scelta di immunizzarsi: per esempio potrebbe dimostrare che non c’erano i posti per vaccinarsi entro la data in oggetto. Ma potrà anche chiedere di essere sentito dall’azienda sanitaria. In quei dieci giorni, spiega ancora il quotidiano, il multato dovrà inviare una comunicazione all’AdE in cui annuncerà l’invio delle spiegazioni all’azienda sanitaria. Poi saranno Asl e AdE a comunicare. L’Azienda dovrà dire all’Agenzia se le ragioni del non vaccinato sono state accettate o meno entro 10 giorni.
L’Agenzia delle Entrate notificheranno via Pec o raccomandata A/R l’avviso di addebito con titolo esecutivo entro 180 giorni. Il destinatario potrà pagare entro 60 giorni. Ed ecco qui i 260: dieci più dieci più 180 più 60. Ma la cosa potrebbe andare ancora di più per le lunghe. Basta appellarsi al giudice di pace entro 30. Ricordandosi di chiedere la sospensione dell’avviso di addebito. Se non lo fa oppure il giudice non accoglie l’istanza, le Entrate potranno avviare l’iter per il recupero coattivo della somma, maggiorata delle spese successive. Per presentare ricorso va pagato un contributo unificato di 43 euro e non è necessario l’avvocato: ci si può difendere anche personalmente. La controparte in giudizio sarà l’agenzia delle Entrate per il tramite dell’avvocatura di Stato.