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lunedì, 14 Ottobre, 2024
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Il Presidente della Regione Occhiuto firma l’ordinanza sugli incendi boschivi

Dopo la tragedia di ieri pomeriggio, in cui ha perso la vita un agricoltore di Montalto Uffugo (caduto tra le fiamme delle sterpaglie che stava bruciando nel suo terreno), il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha firmato un’ordinanza sugli incendi boschivi, nella quale si dichiara lo stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale fino al 20 ottobre 2023.

E’ vietato, si legge, accendere fuochi all’aperto nei boschi o far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli a distanza minore di 50 m dai medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità; di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, nei boschi e nei terreni cespugliati; inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l’erba secca. Nel periodo di massima pericolosità è poi espressamente vietato a chiunque di accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti; l’accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo; le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all’uopo attrezzate.

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Inoltre, si vieta l’abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali nel periodo di massima pericolosità fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano. E’ consentito, invece, l’uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, deve essere attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa consultazione con tutte le autorità impegnate nell’intervento. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci una area boscata è tenuto a dare l’allarme al numero verde della Regione Calabria Protezione Civile 800.496.496 o dei Vigili del Fuoco o degli altri Enti territoriali competenti (Comune, Amministrazione Provinciale). Il proprietario del terreno sul quale è in atto l’incendio è sempre tenuto a intervenire con le attrezzature in suo possesso e collaborare alle operazioni di circoscrizione, spegnimento e bonifica. Una volta spento l’incendio, l’area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario e da coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario a eseguire le operazioni di bonifica atte a eliminare ogni focolaio residuo.

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