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venerdì, 19 Aprile, 2024
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I cani potranno passeggiare sul lungomare di Falerna

Il TAR Calabria con Sentenza n. 858/2021 pubblicata in data odierna ed emessa nel procedimento n. 947 del 2020 ha accolto il ricorso presentato dai cittadini di Falerna Sig.ri Elvasio Nicastri, Stefano Di Leo, Maria Antonella Tomaino, Michele D’Auria, Rita Barbato, con gli Avv.ti Rossella Barberio e Fernanda Gigliotti e dall’Organizzazione Internazionale Protezione Animali – O.I.P.A. Italia Onlus e LEAL, con gli Avv.ti Rosaria Loprete e Giuseppe Calamo. Per l’effetto sono state annullate le seguenti ordinanze del Sindaco di Falerna (CZ):
– n. 100 del 15-07-2020 – protocollo n. 12625, avente ad oggetto “disposizioni relative alla conduzione dei cani nonché all’obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi di pubblico transito, a tutela dell’igiene pubblica – integrazione ordinanza n. 79 del 03-06-2020 e allegato esplicativo”;
– n. 89 del 29.6.2020 avente ad oggetto “Disciplina attività balneare” nella parte in al punto 2.15 vieta di condurre, durante la stagione balneare, sugli arenili cani o altri animali anche se muniti di museruola e/o guinzaglio.
La sentenza in oggetto ha dichiarato la illegittimità delle ordinanze suddette per difetto di istruttoria e adeguata motivazione, per violazione del principio di proporzionalità, di adeguatezza e di libera circolazione.

La sentenza si colloca nel solco della giurisprudenza amministrativa ormai consolidata secondo cui il potere di emanare ordinanze di cui all’art. 50, comma 5 d.lgs. 267 del 2000, riservato al Sindaco, permette sì l’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei destinatari, ma postula tuttavia, una situazione di pericolo effettivo e anche la previsione di un limite temporale di efficacia.
Le ordinanze contingibili e urgenti, quindi, devono indicare il limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti “extra ordinem”, perchè non si può consentire a tempo indeterminato la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge.
Dalla lettura della sentenza, inoltre, si ricava un altro importante principio, anch’esso ormai consolidato, secondo cui ai cani e ai loro proprietari non può essere in alcun modo limitata la libera circolazione, ma può essere soltanto regolamentata.
La sentenza conclude per l’integrale accoglimento del ricorso e la condanna alla spese del Comune di Falerna.

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