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venerdì, 27 Giugno, 2025
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DL Sicurezza, Cassazione: non era urgente, norme troppo eterogenee e sanzioni sproporzionate

In una relazione di 129 pagine, l’ufficio del Massimario della Cassazione ha rilevato criticità sul decreto sicurezza. Si punta il dito, in particolare, contro “la decretazione di urgenza“, “le norme troppe eterogenee” e “sanzioni sproporzionate“.

Per l’Ufficio del Massimario della Cassazione, il decreto “riproduce quasi alla lettera” il contenuto del corrispondente disegno di legge che la Camera dei deputati, “dopo un’ampia discussione in Assemblea, aveva approvato in prima lettura il 18 settembre 2024” e poi trasmesso al Senato. Non c’è stato – si legge nella relazione – “per unanime giudizio dei giuristi finora espressisi” alcun “fatto nuovo configurabile come ‘casi straordinari di necessità e di urgenza’” tra “la discussione alle Camere del ddl sicurezza e la scelta di trasformarlo in un decreto legge dal medesimo contenuto”. La scelta di sottrarre il testo all’ordinario procedimento legislativo e trasfonderlo in un decreto-legge produrrebbe, per la Cassazione, “una serie di conseguenze: ‘l’accelerazione dei tempi di discussione, la conseguente contrazione della possibilità di apportare emendamenti, che saranno comunque sempre pro futuro, la complessiva compressione del pieno dispiegarsi di quei tempi e modi di dibattito, di esame e di voto che dovrebbero caratterizzare la funzione legislativa, in particolare in materie coperte da riserva di legge, come sono i diritti di libertà e la materia penale“.

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Tenuta delle Grazie 13_6_2024

A questo si aggiunge “l’estrema disomogeneità dei contenuti di questo testo“. Quanto alle disposizioni che “determinano il trattamento sanzionatorio, in quanto destinate a incidere sulla libertà personale dei loro destinatari, devono ritenersi suscettibili di controllo” da parte della Corte per “gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità dovendosi scongiurare il rischio di irrogazione di ‘una sanzione non proporzionata all’effettiva gravità del fatto’“.

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