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venerdì, 26 Aprile, 2024
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Covid, la tendopoli di San Ferdinando dichiarata “zona rossa”

Catanzaro – E’ stata istituita la “zona rossa” presso la “tendopoli” ubicata in località 2^ zona industriale nel Comune di San Ferdinando (RC). L’ordinanza è stata firmata dal presidente facenti funzioni della Regione, Nino Spirlì.

La decisione è stata adottata considerato che:
-la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo a altri casi confermati, non diversamente contenibili se non adeguatamente circoscritti;
-l’incidenza dei casi confermati nella comunità presente nella tendopoli, si attesta su livelli significativi, atteso che quasi il 50% dei soggetti sottoposti a test, sono risultati positivi e la presenza di circa 180 soggetti, da considerarsi contatti stretti dei casi confermati, determina la necessità di confinare in maniera determinata il focolaio, impedendo liberi spostamenti delle persone fisiche;

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Queste le misure adottate:
1. È disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica, con particolare riferimento ai casi confermati e limitando al massimo ogni spostamento dei contatti stretti;
2. È disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza, per le associazioni di volontariato appositamente individuate, e per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici
essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.
3. È disposta, a cura della Protezione Civile, anche attraverso le organizzazioni di volontariato e con il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana, la sistemazione logistica adeguata delle persone risiedenti nell’area di cui trattasi oltre che l’assistenza per i bisogni e le esigenze primarie.
4. Sono consentiti, unicamente, eventuali spostamenti ritenuti essenziali, laddove non siano presenti disposizioni di isolamento e/o quarantena a carico dei singoli soggetti, risultati positivi al SARS-CoV-2/COVID-19, restando fermo il divieto anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C).
5. È disposto che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria, effettui la sorveglianza ed il monitoraggio dell’evoluzione epidemiologica nell’area interessata e lo screening degli individui presenti nell’area sottoposta a limitazione, al fine di procedere ad un adeguato confinamento tra soggetti contagiati e soggetti negativi, provvedendo altresì, a fornire l’ulteriore eventuale assistenza di competenza ai richiedenti.
6. Si ribadisce la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso continuato di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio.

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