x

x

mercoledì, 17 Aprile, 2024
HomeCronacaCoronavirus, ordinanza Santelli istituisce la "zona rossa" nel Comune di Stefanaconi

Coronavirus, ordinanza Santelli istituisce la “zona rossa” nel Comune di Stefanaconi

Catanzaro – Il presidente della Regione, Jole Santelli ha firmato l’ordinanza che istituisce la zona rossa nel Comune di Stefanaconi (VV).
Nell’ordinanza si evidenzia che “in data 23 settembre 2020, con nota prot. n 38509, il Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ha comunicato che:
– nel Comune di Stefanaconi (VV) sono stati individuati 10 soggetti positivi a SARS-CoV-2/COVID19 tutti ivi residenti e 72 altri cittadini sono in quarantena;
-il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus ed il Dipartimento
di Prevenzione dell’ASP ha in atto ulteriori accertamenti;
-l’incidenza dei casi confermati si attesta su livelli significativi, atteso che la popolazione residente è
di 2400 abitanti;
-la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili”;
Per tali ragioni l’ordinanza prevede “con decorrenza dalle ore 00,01 del 24 settembre 2020 e sino alle ore 24,00 del 27 settembre 2020, sono adottate le seguenti misure:
1. E’ disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.
2. E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀riguardanti l’emergenza , per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.
3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.
4. Sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.
5. Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione.
6. E’ disposto il potenziamento dell’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi procedendo, a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia, allo screening di almeno il 20% della popolazione residente, partendo dai contatti più prossimi ai contatti stretti già individuati, nonché ad effettuare test diagnostici a favore di soggetti che segnalino eventuale sintomatologia o che ritengano di aver avuto contatti anche fugaci con soggetti positivi, agli operatori commerciali della zona e, al contempo, valutare la reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del contagio, ferma restando l’opportunità
di adottare ulteriori prescrizioni. Il Dipartimento di Prevenzione provvede, altresì a fornire assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro.
7. E’ ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.

SEGUICI SUI SOCIAL

142,070FansLike
6,760FollowersFollow
380FollowersFollow

spot_img

ULTIME NOTIZIE