I titolari dei mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte negli stessi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari – fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – una sospensione delle rate, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. È quanto stabilisce all’articolo 10 l’ordinanza firmata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, relativa ai primi interventi urgenti in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia.
“Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati – si legge – anche oltre il limite massimo di 900 mensili previsti per il nucleo familiare”. Le somme sono concesse a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, o si sia provveduto ad altra sistemazione.
Il contributo non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui l’amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri un alloggio gratuito, fanno sapere.

















