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	<title>motivazioni Archivi - Calabria News</title>
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	<description>Calabria News quotidiano on line: Cronaca e notizie di Lamezia Terme, informazioni di sport e cultura.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 10:39:47 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Ecco perché la Corte dei Conti ha &#8220;bocciato&#8221; il Ponte sullo Stretto</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/ecco-perche-la-corte-dei-conti-ha-bocciato-il-ponte-sullo-stretto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 10:39:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità al Ponte sullo Stretto di Messina e la registrazione della delibera Cipess di agosto. Ovvero quella con cui il 6 agosto il governo aveva approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. La sezione centrale di controllo sugli atti del governo ha deciso di non [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte dei Conti ha <strong>negato il visto di legittimità</strong> al Ponte sullo Stretto di Messina e la registrazione della <strong>delibera Cipess di agosto</strong>. Ovvero quella con cui il 6 agosto il governo aveva approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. La sezione centrale di controllo sugli atti del governo ha deciso di non procedere alla registrazione dell’atto. Rinviando al deposito, entro 30 giorni, delle motivazioni le opportune spiegazioni. I problemi dell’opera evidenziati dalla Corte dei Conti sono diversi. Riguardano <strong>le coperture economiche, le stime sul traffico, la conformità del progetto alle normative ambientali e alle regole europee sul superamento del 50% del costo iniziale. E anche sulla competenza del Cipess. I motivi di criticità in partenza erano dieci.</strong></p>
<p>Al centro della decisione, spiega il Corriere della Sera, c’è la compatibilità con le norme del diritto europeo del contratto di Webuild. Nato nel 2020 dalla fusione di Salini S.p.A. e Impregilo S.p.A., il gruppo ha creato il <strong>consorzio Eurolink</strong> per costruire il Ponte. Insieme al Gruppo Sacyr (Spagna), a IHI (Giappone), insieme ad altri partner italiani di Eurolink, tra cui Condotte e Itinera. La delibera del Cipess viene quindi considerata <strong>illegittima perché contraria alle norme del diritto europeo</strong>. C’è da ricordare che la Corte dei Conti aveva <strong>segnalato già una serie di criticità</strong>. Per esempio secondo i giudici il progetto sarebbe dovuto passare al <strong>vaglio del Consiglio superiore dei lavori pubblici</strong>, che nel 1997 si espresse solo sul progetto “di massima” del 1992.</p>
<p>Eppure, spiega oggi La Stampa, l’illegittimità del visto arriva dal fatto che il ministro delle Infrastrutture <strong>Matteo Salvini e Piero Ciucci</strong>, amministratore delegato della Società Stretto di Messina, n<strong>on sono riusciti a dimostrare di non aver violato le norme Ue che impongono una nuova gara se i costi superano del 50% il vecchio bando</strong>. Ma anche di aver rispettato <strong>le linee guida per la Valutazione di incidenza ambientale (</strong>negativa). E della <strong>procedura “Iropi”</strong>, con cui il governo ha assoggettato il Ponte ai motivi di interesse pubblico. Definendola <strong>opera militare per superare i rilievi ambientali</strong>.</p>
<p>I rilievi sono stati accompagnati anche da richieste di chiarimenti.<strong> Il 24 settembre i giudici avevano chiesto al Dipartimento per la programmazione economica di Palazzo Chigi un’integrazione di documenti sul piano economico-finanziario, l’allineamento tecnico alle prescrizioni ambientali e sismiche. E, soprattutto, sulla questione del superamento della soglia del 50% dei costi del progetto senza nuova gara</strong>. Tra i dubbi, aggiunge Il Sole 24 Ore, anche l’esclusione dell’Autorità dei trasporti dal procedimento di approvazione. La sezione di controllo il 17 ottobre ha ritenuto che i chiarimenti non fossero sufficienti. <strong>Fino al deferimento alla sede collegiale </strong>convocata ieri mattina. Che non poteva decidere diversamente.</p>
<p>La bocciatura però <strong>non vuole dire che l’opera sia stata cancellata</strong>. Il governo ha di fronte tante strade a quella che ha definito un’offensiva dei giudici. Una di queste è presentare una delibera in Cdm con la regia del Dipe. In quel modo la Corte dei Conti avrebbe poi due opzioni. La prima è registrare l’atto, oppure registrarlo con riserva. A quel punto il governo può trasmettere la comunicazione alle Camere che decideranno in ultima istanza. Già oggi il governo si riunirà per trovare la strada. Coinvolgendo il parlamento in un atto politico che funga da sigillo.</p>
<p>Secondo la legge infatti il<strong> Cdm potrà ritenere che l’atto bocciato dai giudici contabili risponda a interessi pubblici superiori</strong>. Così dovrà andare avanti. La Corte dei Conti tecnicamente può apporre il visto con riserva. Il sito della Corte dei Conti spiega: «L’atto registrato con riserva ha piena efficacia, ma può dare luogo ad una responsabilità politica del governo poiché la Corte trasmette periodicamente al Parlamento l’elenco degli atti registrati con riserva».</p>
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		<title>Autonomia &#8220;bocciata&#8221;, motivazioni sentenza della Consulta: Su alcune materie decida il Parlamento</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/autonomia-bocciata-motivazioni-sentenza-della-consulta-su-alcune-materie-decida-il-parlamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 14:57:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>È stata depositata oggi “la sentenza numero 192 del 2024 sulle questioni di costituzionalità relative alla legge sull’autonomia differenziata, il cui contenuto era stato anticipato con il comunicato stampa della Corte dello scorso 14 novembre”. Lo rende noto la Corte costituzionale in una nota a proposito del verdetto sui ricorsi di Toscana, Puglia, Campania, Sardegna alla legge Calderoli. La Consulta – ha detto [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>È stata depositata oggi “la sentenza numero 192 del 2024 sulle <strong>questioni di costituzionalità</strong> relative alla legge sull’<a href="https://www.lapresse.it/cronaca/2024/11/14/autonomia-differenziata-consulta-illegittime-alcune-disposizioni-di-legge/"><strong>autonomia differenziata</strong></a>, il cui contenuto era stato anticipato con il comunicato stampa della Corte dello scorso 14 novembre”. Lo rende noto la <strong>Corte costituzionale</strong> in una nota a proposito del verdetto sui ricorsi di <strong>Toscana</strong>, <strong>Puglia</strong>, <strong>Campania</strong>, <strong>Sardegna alla legge Calderoli</strong>. La Consulta – ha detto il presidente Augusto Barbera, intercettato dai cronisti alla Camera –  “ha depositato la sentenza sull’autonomia, adesso se ne deve occupare l’ufficio centrale del <strong>referendum</strong> alla Cassazione alla quale abbiamo trasmesso il testo perché deve verificare se ci sono le condizioni o meno per il per referendum, per la consultazione referendaria. Questo è il primo passaggio, poi gli altri si vedrà”. Secondo lei, ci sono le condizioni perché si celebri il referendum? “Questo <strong>spetta all’ufficio centrale dirlo</strong>, sarebbe un’invasione da parte mia. È l’ufficio centrale che lo stabilirà”, risponde.</p>
<h2>Autonomia, Consulta: “Concorrenza Regioni non può minare solidarietà e unità”</h2>
<p>“Certamente qualsiasi sistema regionale ha in sé degli elementi di competizione tra le regioni, perché dà modo a ciascuna di esse, nell’ambito delle attribuzioni costituzionali, di seguire politiche differenti nella ricerca dei migliori risultati. Tuttavia, <strong>l’ineliminabile concorrenza e differenza tra regioni e territori</strong>, che può anche giovare a innalzare la qualità delle prestazioni pubbliche, <strong>non potrà spingersi fino a minare la solidarietà </strong>tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l’unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l’eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l’effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l’unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato -, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia”. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte costitizionale depositata oggi.</p>
<h2>Autonomia, Consulta: “Su alcune materie decida Parlamento, curare esigenze unitarie”</h2>
<p>“Spetta solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale. La <strong>tutela delle esigenze unitarie</strong>, in una forma di governo che funziona secondo la logica maggioritaria, è espressione dell’indirizzo politico della maggioranza e del Governo, nel rispetto del quadro costituzionale. Tuttavia, la sede parlamentare consente un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica, soprattutto quando si discutono questioni che riguardano la vita di tutti i cittadini. Il <strong>Parlamento</strong> deve, inoltre, tutelare le esigenze unitarie tendenzialmente stabili, che trascendono la dialettica maggioranza-opposizione”. Si legge in un altro passaggio delle motivazioni della sentenza della Consulta. “Di conseguenza – si trova ancora scritto – la vigente disciplina costituzionale riserva al Parlamento la competenza legislativa esclusiva in alcune materie affinché siano curate le esigenze unitarie (art. 117, secondo comma, Cost.)”.</p>
<h2>Autonomia, Consulta: “Alcune funzioni non trasferibili per principio sussidiarietà”</h2>
<p>“Questa Corte non può esimersi dal rilevare che vi sono delle materie, cui pure si riferisce l’art. 116, terzo comma, Cost., alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Vi sono, infatti, motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento. Con riguardo a tali funzioni, l’onere di giustificare la devoluzione alla luce del <strong>principio di sussidiarietà</strong> diventa, perciò, particolarmente gravoso e complesso. Pertanto, le leggi di differenziazione che contemplassero funzioni concernenti le suddette materie potranno essere sottoposte ad uno scrutinio stretto di legittimità costituzionale”, si legge in un altro passaggio delle motivazioni della sentenza.<br />
(<em>Fonte: lapresse.it</em>)</p>
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		<title>“Rinascita Scott”, le motivazioni della sentenza: “Pittelli a disposizione dei clan di ‘ndrangheta”</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/rinascita-scott-le-motivazioni-della-sentenza-pittelli-a-disposizione-dei-clan-di-ndrangheta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 14:15:59 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale collegiale di Vibo Valentia ha depositato le motivazioni della sentenza emessa il 20 novembre 2023 al termine del maxiprocesso Rinascita Scott contro i clan del Vibonese. Tra le condanne anche quella a 11 anni nei confronti dell’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli. Per il Tribunale sono “numerose le vicende che dimostrano la stabile ed effettiva messa a disposizione dell’imputato nei confronti dell’associazione. Il rapporto tra Pittelli e Luigi Mancuso non si riduce ad una confidenzialita’ inusuale tra avvocato e capo-mafia, superando i limiti della mera contiguita’ compiacente, per risolversi nella ripetuta e concreta attivazione dell’imputato a beneficio della consorteria alla quale fornisce uno specifico e consapevole contributo. Non sara’ solo Pittelli a strumentalizzare la fama criminale di Luigi Mancuso per incrementare il suo prestigio professionale e per facilitare alcune speculazioni edilizie, quanto anche Luigi Mancuso soprattutto nella fase ascendente della sua parabola ad avvalersi della rete di relazioni messagli a disposizione di Pittelli – ora nelle vesti di legale, ora in quelle di politico, ora di vero e proprio faccendiere – per scalare le vette del potere economico-malavitoso, calabrese e non solo”.</p>
<p>“Sono numerose e rilevanti – scrivono i giudici – le occasioni un cui il rapporto biunivoco tra Giancarlo Pittelli e Luigi Mancuso si e’ palesato all’esterno traducendosi ora in concreti contributi al boss e all’operativita’ della sua compagine, ora in obiettive agevolazioni di cui Pittelli ha goduto nel corso delle trattive relative ai suoi investimenti nel settore immobiliare”.<br />
“I dialoghi intercettati non erano frutto di esagerazioni proferite da comprimari tanto adoranti, quanto male informati ne’ di millanterie, bensi’ – sottolineano i giudici in sentenza – espressione di una reale collusione tra i due personaggi, ciascuno nel suo ambito, potente e influente”.</p>
<p>Emblematica per il Tribunale un’intercettazione in cui l’imputato Giovanni Giamborino spiegava che “molti dei contatti rilevanti che Luigi Mancuso aveva, e sui quali poteva contare, erano stati creati nel tempo grazie all’aiuto di Giancarlo Pittelli”. Giamborino avrebbe anche messo in guardia il suo interlocutore “sul rischio di chiedere voti alla mafia in caso di competizioni elettorali poiche’ poi si rimane schiavi di certe dinamiche”. Sarebbero anche provati, per i giudici, diversi incontri “riservati” tra Pittelli e Mancuso tra il 2014 e il 2017 “anche nel periodo in cui il boss si era reso irreperibile per sottrarsi agli obblighi della sorveglianza speciale”.</p>
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		<title>&#8216;Ndrangheta stragista, Corte assise appello Reggio: cosa nostra e &#8216;ndrine appoggiarono Forza Italia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 19:10:16 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“Altro esito indubbio che il presente giudizio ha consegnato è costituito dagli <strong>accertati intrecci che negli anni si sono dipanati tra organizzazioni criminali e ambienti massonici e politici, in una evidente convergenza e commistione di interessi che mirava al comune intento di destabilizzare lo Stato e sostituire la vecchia classe dirigente</strong> che, agli occhi dei predetti, non aveva soddisfatto i loro ‘desiderata’”. È quanto c’è scritto nelle 1.400 pagine della sentenza “<strong>‘Ndrangheta stragista” depositata dalla Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria </strong>che, nel marzo 2023, ha confermato l’ergastolo per Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone accusati dell’attentato in cui <strong>il 18 gennaio 1994 morirono i carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo</strong>. Quello contestato al boss di Brancaccio e all’esponente della cosca Piromalli è un agguato rientrante nelle cosiddette “stragi continentali” che hanno insanguinato l’Italia all’inizio degli anni Novanta.</p>
<p>A proposito di politica, nella sentenza c’è scritto pure che “<strong>con tutta evidenza Cosa Nostra e la ‘Ndrangheta si interessarono al nuovo partito di Forza Italia, per come dichiarato da numerosi collaboratori. Emerge come Cosa Nostra avesse deciso di creare un movimento autonomista, al pari di quanto accadeva nel resto del Sud Italia, ma che in seguito tale progetto era stato abbandonato in favore dell’appoggio al nascente partito di Forza Italia, con alcuni dei cui esponenti i siciliani avevano avviato contatti, tant’è che le stragi cessarono nel corso dell’anno 1994, sussistendo l’aspettativa che il nuovo soggetto politico avrebbe ‘aiutato’ le organizzazioni criminali che l’avevano elettoralmente sostenuto”.</strong><br />
La sentenza della Corte d’assise d’appello ha confermato le richieste della Dda di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri e, in particolare, le risultanze dell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo che, insieme all’aggiunto Walter Ignazitto, ha rappresentato l’accusa anche nel processo di secondo grado.<br />
“<strong>Non pare certamente frutto di una casualità</strong> – si legge nella sentenza scritta dal presidente Bruno Muscolo e dal giudice a latere Giuliana Campagna – <strong>la coincidenza nella scelta degli obiettivi da colpire, individuati sia in Calabria che a Roma negli appartenenti all’Arma dei carabinieri, uomini evidentemente simbolo della difesa dello Stato</strong>, che dovevano essere attaccati in momenti pressoché contestuali in punti geografici distanti tra loro, ma con un’unica finalità, ossia ‘piegare’ lo Stato alle richieste di attenuazione e/o eliminazione del carcere duro per mafiosi e ‘ndranghetisti ed alla revisione della legislazione sui collaboratori di giustizia, che rappresentavano entrambi aspetti di particolare rigore per i criminali interessati, impeditivi della realizzazione dei propri interessi”.</p>
<p>“Ritiene la Corte che il copioso materiale probatorio non consenta una fondata ricostruzione alternativa rispetto a quella operata dall’organo di accusa” scrivono ancora i giudici, secondo i quali non c’è “<strong>nessun dubbio che, su iniziativa di Totò Riina, Cosa Nostra decise di avviare tra il 1991 ed il 1992 una strategia stragista al fine di sferrare un attacco contro lo Stato</strong>, che sarebbe poi dovuto culminare con la strage dei carabinieri allo stadio Olimpico di Roma all’inizio del 1994”.</p>
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		<title>Reggio, Corte d&#8217;Appello: altri 90 giorni per motivazioni sentenza Mimmo Lucano. Processo &#8216;complesso&#8217;</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/reggio-corte-dappello-altri-90-giorni-per-motivazioni-sentenza-mimmo-lucano-processo-complesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 16:37:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Saranno necessari altri 90 giorni per la sentenza del processo &#8220;Xenia&#8221;. Lo ha deciso la Corte d&#8217;appello di Reggio Calabria chiedendo la proroga per il deposito delle motivazioni con le quali, l&#8217;11 ottobre, ha assolto da quasi tutti i 19 capi di imputazione l&#8217;ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Dopo la condanna di primo grado [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Saranno necessari altri 90 giorni per la sentenza del processo &#8220;Xenia&#8221;. Lo ha deciso la Corte d&#8217;appello di Reggio Calabria chiedendo la proroga per il deposito delle motivazioni con le quali, l&#8217;11 ottobre, ha assolto da quasi tutti i 19 capi di imputazione l&#8217;ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Dopo la condanna di primo grado a 13 anni e 2 mesi di carcere, infatti, i giudici della Corte d&#8217;appello hanno praticamente ribaltato la sentenza del Tribunale di Locri condannando Lucano a 18 mesi di reclusione, con pena sospesa, per un solo falso relativo a una delle 57 delibere che gli erano state addebitate dall&#8217;accusa nell&#8217;ambito di un&#8217;indagine sulla gestione dei progetti di accoglienza dei migranti nel Comune di Riace.</p>
<p>Per tutti gli altri falsi, così come per le accuse di associazione a delinquere, truffa, abuso d&#8217;ufficio e peculato, i giudici di secondo grado hanno assolto Lucano, difeso dagli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Pisapia. Le motivazioni saranno contenute nella sentenza che, a questo punto, potrebbe essere depositata entro 90 giorni. Termine che, comunque, non è perentorio ma che si è reso necessario non solo per il carico di lavoro dei giudici della Corte d&#8217;appello. La proroga è stata motivata dal fatto che il &#8220;procedimento in questione &#8211; scrivono i magistrati &#8211; si caratterizza per la non comune complessità e la delicatezza delle vicende trattate&#8221;. </p>
<p>Per il giudice Davide Lauro, componente del collegio della Corte d&#8217;appello, il processo a Mimmo Lucano &#8220;esige una attenta ed analitica ricostruzione degli elementi di prova, di natura intercettiva e dichiarativa, oltre che della poderosa produzione documentale delle difese, oltre che la risoluzione di diverse questioni giuridiche, sia sul piano procedurale sia in punto di esatta qualificazione giuridica delle condotte contestate&#8221;.<br />
(<em>Ansa</em>)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.calabrianews.it/reggio-corte-dappello-altri-90-giorni-per-motivazioni-sentenza-mimmo-lucano-processo-complesso/">Reggio, Corte d&#8217;Appello: altri 90 giorni per motivazioni sentenza Mimmo Lucano. Processo &#8216;complesso&#8217;</a> proviene da <a href="https://www.calabrianews.it">Calabria News</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Era pronto a ucciderlo&#8221;: le motivazioni della condanna a 20 anni per l&#8217;aggressore di Davide Ferrerio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 13:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Ferrerio]]></category>
		<category><![CDATA[Gup]]></category>
		<category><![CDATA[motivazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolò Passalacqua]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nicolò Passalacqua (fotino in alto) massacrò Davide Ferrerio, quell’11 agosto di un anno fa, ben sapendo quello che faceva. &#8220;La sua condotta era finalizzata a cagionare indifferentemente lesioni gravissime o la morte&#8221;. Scrive così il giudice dell’udienza preliminare di Crotone Elvezia Cordasco nel motivare la sentenza con cui il 21 aprile scorso ha condannato a [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nicolò Passalacqua (<em>fotino in alto</em>) massacrò Davide Ferrerio, quell’11 agosto di un anno fa, ben sapendo quello che faceva. &#8220;La sua condotta era finalizzata a cagionare indifferentemente lesioni gravissime o la morte&#8221;. Scrive così il giudice dell’udienza preliminare di Crotone Elvezia Cordasco nel motivare la sentenza con cui il 21 aprile scorso ha condannato a 20 anni e quattro mesi, in abbreviato, il ventiduenne accusato del tentato omicidio di Davide, 21 anni, il bolognese assalito per uno scambio di persona a Crotone e da allora in coma irreversibile.</p>
<p>La gup, nel formulare la condanna, ha tenuto conto della condotta dell’imputato non solo al momento del fatto – &#8220;già nervoso per altri motivi scaricava l’ira su Ferrerio, che colto di sorpresa non poteva difendersi, poi lasciatolo esanime al suolo andava via con fare soddisfatto e glorioso –, ma pure dopo. Specialmente considerando il suo &#8220;pentimento, se tale può essere definito&#8221;, che risulta &#8220;derivato solo dal fatto che Ferrerio non fosse colui che stava inviando i messaggi alla Perugino, ma un soggetto che non c’entrava nulla&#8221; e non per la condotta vera e propria. Martina Perugino, oggi diciottenne, è la giovane per cui Passalacqua aveva &#8220;una cotta&#8221;: fu per &#8220;difenderne il possesso&#8221; che aggredì Davide, scambiandolo per l’ignoto interlocutore che da qualche tempo le scriveva tramite un account Instagram falso. Per &#8220;punire&#8221; questo sconosciuto quella sera il gruppo composto da Passalacqua e Perugino, dalla madre di lei Anna e dal compagno di questa Andrej Gaju (Martina è stata condannata dal tribunale dei minori, per i due adulti è in corso il processo per concorso anomalo in tentato omicidio) e altri, aveva deciso di organizzare una &#8220;spedizione&#8221;. Il reale interlocutore, si scoprì poi, era il trentenne Alessandro Curto, che scrisse il famigerato messaggio &#8220;ho la camicia bianca&#8221; depistando Passalacqua che si scagliò contro Davide, che per puro caso indossava quel capo. Il suo messaggio arrivò 13 secondi dopo la comparsa del bolognese sulla strada, secondo le telecamere.</p>
<p>&#8220;Sono molto dispiaciuto di questa vicenda, non volevo, mi reputo una vittima – disse Passalacqua in aula –, sono stato giostrato, hanno fatto andare di mezzo un ragazzo che non c’entrava. Alla fine non è stato un bel gesto, mi ha macchiato. Davide sta lottando tra la vita e la morte e non sa il motivo&#8230; Se potessi dare la mia vita gliela darei&#8221;. Ma il giudice, nient’affatto persuasa da questo pentimento, nota come al momento dei fatti lui fosse &#8220;pienamente convinto di aggredire l’ignoto interlocutore, per punirlo e vendicare l’affronto subito in amore&#8221;, tant’è che prima di sapere dello scambio di persona il suo unico rammarico era di averla aggredita davanti all’amata e sua madre. Evidenti poi, per il gup, l’aggravante dei motivi abietti e futili del gesto: &#8220;una reazione sproporzionata al desiderio di difendere ’cioè che è suo’ (la ragazza), un sentimento di possesso ben lontano dalla gelosia&#8221;.<br />
(<em>Fonte: ilrestodelcarlino.it</em>)</p>
<p>Leggi anche:</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="l4dRSDncql"><p><a href="https://www.calabrianews.it/pestaggio-di-davide-ferrerio-a-crotone-gup-condanna-nicolo-passalacqua-a-20-anni-e-4-mesi-di-reclusione/">Pestaggio di Davide Ferrerio a Crotone, Gup condanna Nicolò Passalacqua a 20 anni e 4 mesi di reclusione</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Pestaggio di Davide Ferrerio a Crotone, Gup condanna Nicolò Passalacqua a 20 anni e 4 mesi di reclusione&#8221; &#8212; Calabria News" src="https://www.calabrianews.it/pestaggio-di-davide-ferrerio-a-crotone-gup-condanna-nicolo-passalacqua-a-20-anni-e-4-mesi-di-reclusione/embed/#?secret=XTn5DpknXk#?secret=l4dRSDncql" data-secret="l4dRSDncql" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
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		<title>Motivazioni sentenza, parla Mimmo Lucano: Accuse infondate, non hanno mai trovato un euro nelle mie tasche</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 19:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[accuse]]></category>
		<category><![CDATA[infondate]]></category>
		<category><![CDATA[Mimmo Lucano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A poche ore dalla diffusione delle motivazioni della sentenza di condanna a 13 anni e 2 mesi di carcere che gli è stata inflitta dal Tribunale di Locri, fa sentire la sua voce anche Mimmo Lucano, l&#8217;ex sindaco di Riace (RC). &#8220;Non mi aspettavo complimenti ma neanche che il Tribunale mi condannasse sulla base di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>A poche ore dalla diffusione delle motivazioni della sentenza di condanna a 13 anni e 2 mesi di carcere che gli è stata inflitta dal Tribunale di Locri, fa sentire la sua voce anche Mimmo Lucano, l&#8217;ex sindaco di Riace (RC). &#8220;Non mi aspettavo complimenti ma neanche che il Tribunale mi condannasse sulla base di cose non vere. Le risultanze del processo – aggiunge – dimostrano altro. È tutto molto strano. Dal processo non si evince per nulla l’interesse economico. Perché devo subire quest’aggressione mediatica basata su accuse infondate? Si infanga ancora una volta la mia immagine ma io non voglio che la gente abbia dubbi su di me. Aspetto di consultarmi con i miei avvocati per l’appello. Sono sicuro che dimostrerò la mia innocenza&#8221;.</p>
<p>Mimmo Lucano sostiene, inoltre, che &#8220;Praticamente il Tribunale mi condanna sulla base di dubbi e di falsità. Il colonnello della guardia di finanza che è stato interrogato ha detto che non ho patrimoni e che non era mia intenzione arricchirmi. Io non ho nulla. Mi domando come mai in tanti anni di indagine gli investigatori non hanno mai trovato un euro nelle mie tasche. Lo hanno detto anche in aula. Dov’è questo tesoro? – chiede l’ex sindaco di Riace – Non potranno mai dimostrare che mi sono arricchito semplicemente perché la realtà è diversa ed è quella che io ho sempre raccontato&#8221;..</p>
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		<title>Ecco le motivazioni della condanna di Mimmo Lucano: &#8220;Accoglienza strumentalizzata per la sua immagine politica”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 16:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Locri]]></category>
		<category><![CDATA[Mimmo Lucano]]></category>
		<category><![CDATA[motivazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Locri (RC) &#8211; Sono state depositate le motivazioni della sentenza per l&#8217;ex sindaco di Riace Mimmo Lucano che, in primo grado, è stato condannato a 13 anni e due mesi nell&#8217;ambito del processo pensale scaturito dall&#8217;operazione &#8220;Xenia&#8221;. Tra le altre cose il presidente del Tribunale di Locri Fulvio Accurso scrive che Lucano &#8220;da dominus indiscusso [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Locri (RC) &#8211; Sono state depositate le motivazioni della sentenza per l&#8217;ex sindaco di Riace Mimmo Lucano che, in primo grado, è stato condannato a 13 anni e due mesi nell&#8217;ambito del processo pensale scaturito dall&#8217;operazione &#8220;Xenia&#8221;.</p>
<p>Tra le altre cose il presidente del Tribunale di Locri Fulvio Accurso scrive che Lucano &#8220;da dominus indiscusso del sodalizio, ha strumentalizzato il sistema dell’accoglienza a beneficio della sua immagine politica&#8221;. Un’organizzazione “tutt’altro che rudimentale, che rispettava regole precise a cui tutti si assoggettavano, permeata dal ruolo centrale, trainante e carismatico di Lucano il quale consentiva ai partecipi da lui prescelti di entrare nel cerchio rassicurante della sua protezione associativa, per poter conseguire illeciti profitti, attraverso i sofisticati meccanismi, collaudati negli anni e che ciascuno eseguiva fornendogli in cambio sostegno elettorale. Gli investimenti che Mimmo Lucano avrebbe fatto con i soldi avanzati dal progetto di accoglienza per i migranti (“l’acquisto di un frantoio e di numerosi beni immobili da destinare ad alberghi per l’accoglienza turistica”), “costituivano, ad un tempo, una forma sicura di suo arricchimento personale, su cui egli sapeva di poter contare a fine carriera, per garantirsi una tranquillità economica che riteneva gli spettasse, sentendosi ormai stanco per quanto già realizzato in quello specifico settore, per come dallo stesso rivelato nel corso delle ambientali che sono state esaminate”.</p>
<p>Secondo il Tribunale  “nulla importa che l’ex sindaco di Riace sia stato trovato senza un euro in tasca – come orgogliosamente egli stesso si è vantato di sostenere a più riprese – perché ove ci si fermasse a valutare questa condizione di mera apparenza, si rischierebbe di premiare la sua furbizia, travestita da falsa innocenza, ignorando però l’esistenza di un quadro probatorio di elevata conducenza, che ha restituito al Collegio un’immagine ben diversa da quella che egli ha cercato di accreditare all’esterno”.</p>
<p>E ancora “Domenico Lucano, dopo aver realizzato l’encomiabile progetto inclusivo dei migranti, che si traduceva nel cosiddetto Modello Riace, invidiato e preso ad esempio da tutto il mondo, essendosi reso conto che gli importi elargiti dallo Stato erano più che sufficienti, piuttosto che restituire ciò che veniva versato, aveva pensato di reinvestire in forma privata gran parte di quelle risorse, con progetti di rivalutazione del territorio, che, oltre a costituire un trampolino di lancio per la sua visibilità politica, si sono tradotti nella realizzazione di plurimi investimenti”.</p>
<p>Il giudice scrive di “una regia comune” che avrebbe animato i componenti dell’associazione a delinquere condannati nel processo “Xenia” nato dall’inchiesta sulla gestione dei progetti di accoglienza dei migranti nel Comune di Riace. “Tutti i componenti dell’organizzazione – scrive Accurso – hanno agito accettando di sostenere politicamente Lucano, ricevendo da esso, in cambio, piena libertà di movimento nella loro azione illecita di accaparramento delle risorse pubbliche”. Per il Tribunale di Locri ci sarebbe stata “la costituzione di un vero e proprio organismo associativo elevato a Sistema, che ruotava attorno all’illegale approvvigionamento di risorse pubbliche, e che si basava su una piattaforma organizzativa collaudata e stabile, che si avvaleva dell’esperienza e della forza politica che Lucano possedeva e che questi esercitava in forma padronale ed esclusiva, tanto da indurre tutti al silenzio”.</p>
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		<item>
		<title>Processo &#8216;Genesi&#8217;, ecco le motivazioni del Gup per la condanna dell&#8217;ex giudice Petrini</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/processo-genesi-ecco-le-motivazioni-del-gup-per-la-condanna-dellex-giudice-petrini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 16:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Condanna]]></category>
		<category><![CDATA[genesi]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Petrini]]></category>
		<category><![CDATA[motivazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Giudice per l&#8217;udienza preliminare di Salerno Vincenzo Pellegrino ha depositato 156 pagine con le motivazioni che hanno portato alla condanna dell&#8217;ex giudice della Corte di Appello di Catanzaro Marco Petrini ((4 anni e 4 mesi di reclusione), rimasto coinvolto nel processo &#8216;Genesi&#8217; sul giro di corruzione negli uffici giudiziari del capoluogo calabrese. “Le condotte [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Giudice per l&#8217;udienza preliminare di Salerno Vincenzo Pellegrino ha depositato 156 pagine con le motivazioni che hanno portato alla condanna dell&#8217;ex giudice della Corte di Appello di Catanzaro Marco Petrini ((4 anni e 4 mesi di reclusione), rimasto coinvolto nel processo &#8216;Genesi&#8217; sul giro di corruzione negli uffici giudiziari del capoluogo calabrese.<br />
“Le condotte oggetto di contestazione sono, con due sole eccezioni, dimostrate anche perché sono state oggetto delle convergenti confessioni provenienti sia dal magistrato corrotto, Marco Petrini, che dai privati corruttori, ossia Santoro Emilio detto Mario, e Saraco Francesco”.<br />
Il gup di Salerno ha accertato il giro di “soldi, vino, champagne, prestiti, favori e corruzione, regali, gamberoni, casse di vino, assegni in bianco e ancora denaro” che ha interessato per diverso tempo l’operato di Petrini. Nello stesso procedimento sono stati condannati il medico Emilio Santoro (3 anni e 2 mesi), l’avvocato Francesco Saraco (1 anno e 8 mesi, con pena sospesa). Il processo Genesi è scaturito a seguito dell’inchiesta avviata nel mese di gennaio del 2020 con 15 indagati, ritenuti di far parte di un sistema corruttivo all’interno delle aule di giustizia di Catanzaro.<br />
“Se non altro per l’esatta comprensione della gravità della consuetudine alla corruzione di Petrìni Marco – spiega il gup – va rilevato che, sulla base degli atti depositati relativi a procedimenti e processi connessi e alle dichiarazioni dello stesso Imputato, le condotte oggetto di imputazione nel presente giudizio non sembrano avere esaurito l’azione criminale del suddetto magistrato. Va pure rimarcato in questa breve premessa che la peculiarità e la gravità che contrassegnano il delitto di corruzione in atti giudiziari rispetto agli altri delitti di corruzione discendono non soltanto dalle esigenze di imparzialità, correttezza e trasparenza di una funzione dello Stato, quella giudiziaria, ma si connettono direttamente alle istanze di terzietà che permeano e sostanziano in maniera del tutto originale il potere sotteso a tale funzione”.<br />
“Il fenomeno corruttivo – si legge nelle motivazioni -quando vede coinvolti soggetti i cui poteri e doveri interpretativo/creativi e applicativo/di soluzione del conflitto siano viziati perché perseguono l’interesse di una parte, finisce con lo svuotare nelle sue radici più profonde non solo e non tanto la funzione ricoperta dal singolo attore, ma soprattutto il potere che questi lì rappresenta, con la dirompente conseguenza di una vera e propria delegittimazione dell’istituzione – Stato. Alla luce di questa sintetica considerazione introduttiva va inquadrata la portata dei fatti corruttivi oggetto del presente giudizio, che deve prescindere, o che non deve essere oltremodo condizionata, dalla constatazione che la corruzione del magistrato solo in un’occasione si è espressa nell’adozione di uno specifico atto giudiziario, il cui contenuto era stato concordato con i privati corruttori, mentre in tutti gli altri casi l’accordo sul mercimonio della funzione non si è tradotto in atti giudiziari concreti”.</p>
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