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	<title>annullata Archivi - Calabria News</title>
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	<description>Calabria News quotidiano on line: Cronaca e notizie di Lamezia Terme, informazioni di sport e cultura.</description>
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		<title>La Cassazione annulla la condanna di Peppino Daponte per l&#8217;omicidio di Pietro Bucchino</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 13:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Lamezia Terme]]></category>
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		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[omicidio]]></category>
		<category><![CDATA[Peppino Daponte]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Bucchino]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La prima sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d’assise d’appello di Catanzaro, nell’ottobre del 2022, aveva condannato Peppino Daponte, di 63 anni, a 30 anni di reclusione per l’omicidio di Pietro Bucchino, di 32 anni , avvenuto nell’ottobre del 2003 a “Sambiase” di Lamezia Terme. L’annullamento [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La prima sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d’assise d’appello di Catanzaro, nell’ottobre del 2022, aveva condannato <strong>Peppino Daponte</strong>, di 63 anni, a 30 anni di reclusione per l’omicidio di <strong>Pietro Bucchino,</strong> di 32 anni , avvenuto nell’ottobre del 2003 a “Sambiase” di Lamezia Terme.</p>
<p>L’annullamento é stato deciso in accoglimento della richiesta avanzata dai difensori di Daponte, gli avvocati Salvatore Staiano, Vincenzo Cicino e Renzo Andricciola. Il Procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna. Bucchino fu ucciso in un agguato con cinque colpi di pistola calibro 38 sparatigli da distanza ravvicinata mentre si trovava accanto alla sua automobile, lungo una strada sterrata in località “Savutano”. </p>
<p>L’omicidio sarebbe maturato in un contesto mafioso e sarebbe stato ordinato, secondo la tesi accusatoria sostenuta dalla Dda di Catanzaro, dalla cosca di <strong>‘ndrangheta Iannazzo-Cannizzaro-Daponte </strong>allo scopo di punire Bucchino, secondo quanto è detto nel capo d’imputazione, “dal momento che la vittima tendeva ad agire in maniera autonoma e indisciplinata, vessando soggetti sottoposti alla protezione e al controllo estorsivo del gruppo criminale”. </p>
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		<title>Regione, quasi 200mila euro per gadget promozionali ma Occhiuto annuncia &#8220;annullo tutto&#8221; e &#8220;dirigente rimossa&#8221;</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/regione-quasi-200mila-euro-per-gadget-promozionali-ma-occhiuto-annuncia-annullo-tutto-e-dirigente-rimossa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 22:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
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		<category><![CDATA[promozionali]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Occhiuto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gadget promozionali personalizzati alla &#8220;modica&#8221; cifra di 194.122,94 euro (Iva inclusa). E&#8217; questa la fornitura che la Regione Calabria ha acquisito dalla Pubbliturco srl di Rende (CS) con affidamento diretto sul MEPA e senza previa pubblicazione di bando di gara. Il MEPA è il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Ma questa fornitura non sarà mai [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Gadget promozionali personalizzati alla &#8220;modica&#8221; cifra di 194.122,94 euro (Iva inclusa). E&#8217; questa la fornitura che la Regione Calabria ha acquisito dalla Pubbliturco srl di Rende (CS) con affidamento diretto sul MEPA e senza previa pubblicazione di bando di gara. Il MEPA è il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.</p>
<p>Ma questa fornitura non sarà mai consegnata nè mai pagata. Lo afferma il presidente della Regione, Roberto Occhiuto in un post social.</p>
<p>&#8220;Mi hanno mandato &#8211; scrive &#8211; questo decreto per l&#8217;acquisto di gadget per 164.122,94 euro. Non ne sapevo nulla perché le determine dei dirigenti non passano dalla presidenza. Entro lunedì sarà revocato, perché non condivido importo e procedure. Inoltre, la dirigente di quel settore sarà rimossa. Tutti, anche i dirigenti, devono sapere che da 6 mesi è cambiata la musica&#8221;.</p>
<p>Inutile dire che tutta la questione ha immediatamente sollevato un vespaio di polemiche e di commenti fortemente critici sui social che, quasi certamente, sfoceranno in polemiche ed interventi anche di carattere politico.</p>
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		<item>
		<title>Reggio Calabria, il Consiglio di Stato annulla la nomina del procuratore capo Giovanni Bombardieri</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/reggio-calabria-il-consiglio-di-stato-annulla-la-nomina-del-procuratore-capo-giovanni-bombardieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 12:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
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		<category><![CDATA[Bombardieri]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio di stato]]></category>
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		<category><![CDATA[procura]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’ex procuratore capo di Lucera Domenico Angelo Raffaele Seccia, attuale Procuratore generale in Cassazione, che aveva impugnato la delibera con cui l’11 aprile 2018 il Consiglio superiore della magistratura aveva nominato il magistrato Giovanni Bombardieri procuratore capo di Reggio Calabria. Nel procedimento di secondo grado, quindi, i [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’ex procuratore capo di Lucera Domenico Angelo Raffaele Seccia, attuale Procuratore generale in Cassazione, che aveva impugnato la delibera con cui l’11 aprile 2018 il Consiglio superiore della magistratura aveva nominato il magistrato Giovanni Bombardieri procuratore capo di Reggio Calabria. </p>
<p>Nel procedimento di secondo grado, quindi, i giudici amministrativi hanno ribaltato la decisione del Tar del Lazio che, nel 2021, aveva respinto il ricorso di Seccia. Secondo quest’ultimo, la decisione del Csm sarebbe stata inficiata “dalla sottovalutazione – è scritto nella sentenza – delle proprie esperienze di funzioni direttive inquirenti e i relativi risultati nella repressione del fenomeno di criminalità organizzata, in particolare la cosiddetta ‘mafia garganica’, illegittimamente pretermessa in chiave comparativa rispetto al controinteressato in ragione dell’esperienza vantata da quest’ultimo con riguardo al diverso fenomeno criminale della ‘ndrangheta, presente nel territorio di competenza dell’ufficio di Procura oggetto dell’incarico”. </p>
<p>Stando al ricorso di Seccia, “ulteriori censure hanno riguardato il giudizio di prevalenza espresso nei confronti del dottor Bombardieri per i profili delle capacità organizzativa, capacità relazionale ed informatica, oltre che la carenza di istruttoria con riguardo all’acquisizione del parere attitudinale e alla valutazione del progetto organizzativo per l’ufficio da conferire formulato da Seccia”. Il Consiglio di Stato gli ha dato ragione definendo la delibera del Csm come “carente per non aver minimamente considerato l’esperienza del dottor Seccia nella trattazione dei procedimenti sui reati associativi, in cui il ricorrente ha svolto funzioni di coordinamento investigativo, in virtù dell’incarico di coordinatore della Direzione distrettuale antimafia di Bari”. </p>
<p>Inoltre, ci sarebbe stata una “ingiustificata ed illogica prevalenza attribuita al dottor Bombardieri per la maggiore conoscenza del fenomeno criminale ‘ndranghetista. La sua collocazione geografica nel distretto di Reggio Calabria non vale infatti a giustificare sul piano normativo e del testo unico sulla dirigenza giudiziaria una preferenza sul piano attitudinale di un aspirante magistrato rispetto agli altri”. </p>
<p>Infine, secondo i giudici amministrativi di secondo grado, la delibera del Csm “trascura le esperienze direttive di Seccia, di cui Bombardieri è privo, per avere svolto solo funzioni semidirettive, e conseguentemente i risultati ottenuti dal primo, benché questi emergano dal suo fascicolo personale agli atti della procedura concorsuale in contestazione”. Alla luce della decisione del Consiglio di Stato, quindi “va annullato il conferimento dell’incarico direttivo” e “il Consiglio superiore della magistratura dovrà pertanto riformulare il giudizio comparativo in conformità a quanto accertato nel giudizio”.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio nazionale forense annulla il provvedimento di radiazione dall’Ordine degli avvocati di Francesco Saraco</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/consiglio-nazionale-forense-annulla-il-provvedimento-di-radiazione-dallordine-degli-avvocati-di-francesco-saraco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 13:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[annullata]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Saraco]]></category>
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		<category><![CDATA[radiazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“In data 30 ottobre 2020 il Consiglio Nazionale forense di Catanzaro ha radiato il sottoscritto dall’ordine degli avvocati di Catanzaro a seguito delle vicende che, mi hanno visto coinvolto, nell’ ambito del procedimento penale denominato &#8216;Genesi&#8217;. Avverso tale provvedimento, per il tramite del Prof. avv. Sergio Scicchitano, avvocati Talotta e Zimatore, abbiamo interposto, ricorso, presso [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“In data 30 ottobre 2020 il Consiglio Nazionale forense di Catanzaro ha radiato il sottoscritto dall’ordine degli avvocati di Catanzaro a seguito delle vicende che, mi hanno visto coinvolto, nell’ ambito del procedimento penale denominato &#8216;Genesi&#8217;. Avverso tale provvedimento, per il tramite del Prof. avv. Sergio Scicchitano, avvocati Talotta e Zimatore, abbiamo interposto, ricorso, presso il consiglio Nazionale Forense, evidenziando le ragioni afferenti all’illegittimità del provvedimento impugnato. In data 25 ottobre 2021, il Consiglio Nazionale Forense ha annullato, il provvedimento di radiazione così sostenendo il diritto del sottoscritto, dopo un periodo di sospensione, di poter continuare ad esercitare la professione di avvocato&#8221;.<br />
E&#8217; quanto fa sapere il protagonista della vicenda avv. Francesco Saraco.</p>
<p>&#8220;Ringrazio il collegio difensivo che, con determinazione e coraggio hanno affrontato la vicenda in esame nella convinzione che la sanzione applicata non fosse proporzionata. Ringrazio altresì, il Consiglio Nazionale Forense per aver condiviso gli assunti difensivi. Infine, ringrazio il Consiglio di Disciplina di Catanzaro, il quale non impugnando la decisione assunta dal Consiglio Nazionale Forense, ha condiviso la decisione e di conseguenza ha reso il suddetto provvedimento definitivo”- conclude il legale calabrese.</p>
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		<item>
		<title>Operazione &#8220;Chimera&#8221;, annullata con rinvio libertà vigilata per Paolo Paone</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/operazione-chimera-annullata-con-rinvio-liberta-vigilata-per-paolo-paone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 14:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Lamezia Terme]]></category>
		<category><![CDATA[annullata]]></category>
		<category><![CDATA[libertà vigilata]]></category>
		<category><![CDATA[Paone]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dopo la condanna definitiva nel giugno del 2018 nell’ambito dell’Operazione Chimera per il reato di associazione mafiosa, per Paolo Paone era arrivato pure il provvedimento di applicazione della libertà vigilata per tre anni in quanto ritenuto socialmente pericoloso per la collettività.  La libertà vigilata è stata applicata a Paone dal Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta nel [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la condanna definitiva nel giugno del 2018 nell’ambito dell’Operazione Chimera per il reato di associazione mafiosa, per Paolo Paone era arrivato pure il provvedimento di applicazione della libertà vigilata per tre anni in quanto ritenuto socialmente pericoloso per la collettività.  La libertà vigilata è stata applicata a Paone dal Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta nel settembre del 2020 e confermata dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta nel gennaio del 2021, ritenendo infondato l’appello proposto dal Paone Paolo.</p>
<p>Ieri, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, accogliendo integralmente il ricorso dell’avvocato Antonio Larussa, difensore di Paolo Paone, ha annullato con rinvio l’ordinanza confermativa del giudizio di pericolosità sociale del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, in costanza dei motivi di ricorso che ritenevano inesistenti gli indici di pericolosità sociale del Paone, &#8220;ormai da tempo dedito a stabile ed onesto lavoro&#8221;.</p>
<p>Ragion per cui, per accertare la pericolosità sociale, occorrerà un nuovo giudizio seguendo le coordinate motivazionali fissate dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento.</p>
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		<item>
		<title>Calabria in zona gialla, contagi contenuti e nessuna specifica su casi in scuole</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/calabria-in-zona-gialla-contagi-contenuti-e-nessuna-specifica-su-casi-in-scuole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 11:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[annullata]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>
		<category><![CDATA[Tar]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Catanzaro- Ennesima bocciatura, quindi, stamani per il presidente ff della Regione Nino Spirlì relativamente alla sua ultima ordinanza che imponeva la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (ad eccezione dei nido) dall&#8217;8 al 21 marzo per poter procedere alla vaccinazione di tutto il personale scolastico. E, a leggere il decreto del [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Catanzaro- Ennesima bocciatura, quindi, stamani per il presidente ff della Regione Nino Spirlì relativamente alla sua ultima ordinanza che imponeva la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (<em>ad eccezione dei nido</em>) dall&#8217;8 al 21 marzo per poter procedere alla vaccinazione di tutto il personale scolastico.<br />
E, a leggere il decreto del Tar Calabria a firma del presidente Giancarlo Pennetti che annulla l&#8217;ordinanza regionale, si evidenzia subito come il provvedimento di Spirlì sia carente di motivazioni chiare e supportare da dati scientifici e statistici. Infatti si legge:&#8221;<em>non si rinviene nel verbale e comunque nei restanti capi di premessa dell’ordinanza impugnata <strong>una specifica istruttoria volta a stabilire se, quali e quanti contagi abbiano in concreto interessato le scuole calabresi</strong> a prescindere dagli interventi sindacali posti in essere su base locale con sospensione delle attività didattiche in presenza &#8216;in molti comuni&#8217;<strong> nonché quali siano stati gli effetti dei contenimenti rilevati dall’ordinaria applicazione dei protocolli Covid della scuola (quarantena della classe con o senza propagazione dei contagi)</strong>&#8220;</em>.<br />
E opportuno ricordare a tal proposito che questo tipo di sottolineatura era stata fatta dallo stesso Tar Calabria in occasione di altre analoghe ordinanze di chiusura.<br />
I giudici amministrativi, inoltre, nelll&#8217;annullare l&#8217;atto della Regione evidenziano che &#8220;i<em>l <strong>trend di aumento dei contagi in Calabria è al momento considerevolmente inferiore rispetto a quello nazionale</strong> riferito alla medesima settimana sopraindicata e pertanto non costituisce dato sopravvenuto rispetto alle valutazioni di cui al DPCM mentre il fatto che in alcuni specifici territori (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria) la proporzione di nuovi casi sia il doppio della media regionale (comunque sempre lontana dalla media nazionale), <strong>a tutto voler concedere potrebbe giustificare al più interventi mirati su comuni di quelle aree e non la chiusura dell’intero sistema di istruzione calabrese</strong>&#8220;</em>.<br />
Che &#8220;<em>l’incremento di <strong>posti letto COVID e quelli di terapia intensiva occupati resta comunque sotto la soglia di allerta rispetto al rischio saturazione</strong> per quanto nello stesso atto impugnato dichiarato; il <strong>coefficiente del 9,1% di prevalenza (studio VOC202012/01) delle varianti</strong> sul territorio regionale calabrese alla data del 18/2/21, richiamato nell’atto impugnato, è -su scala nazionale- <strong>il più basso in assoluto</strong>; il report di monitoraggio n.42 dell’I.S.S. richiamato nell’atto impugnato per via della classificazione complessiva di rischio <strong>&#8216;moderata con alta probabilità di progressione&#8217;</strong> (peggiorativa rispetto a quella del report precedente) d<strong>a solo non sembra poter giustificare l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente</strong> impugnata atteso che trattasi comunque di situazione comune a non poche altre regioni e che saranno a breve verificabili sul successivo report dell’ISS</em>&#8220;.<br />
Per il TAR Calabria, quindi, &#8220;<em>Considerato che, come già ripetutamente affermato da questo Tribunale (TAR<br />
Calabria, I, Catanzaro, n.354/21; id. 2175/20), <strong>il potere di cui all’art. 32 della legge n.833/78, richiamato nell’atto impugnato è riservato, quanto al suo esercizio, a casi eccezionali e imprevedibili di pericolo di lesione imminente e grave</strong> ed è -anche nel vigore del nuovo DPCM del 2/3/21- limitato ulteriormente dal legislatore nazionale ai soli casi in cui sia necessaria una risposta urgente a specifiche situazioni che interessino il territorio regionale, situazioni che per l’evolversi del virus non siano state già apprezzate ed amministrate dall’Autorità governativa e con limitazione di efficacia temporale di tali interventi sino alla adozione del successivo d.P.C.M.; Considerato che, come osservato in ricorso, <strong>la normativa statale (art. 43 DPCM cit.) contempla esclusivamente per le aree in zona rossa</strong> la sospensione delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in presenza prevedendone esclusivamente la prosecuzione con modalità a distanza laddove<strong> la Calabria</strong>, nel quadro classificatorio stabilito a seguito dell’art. 1 del D.L.n.15/21 <strong>è collocata in zona gialla</strong> dal 29/1 u.s. per la quale <strong>resta confermata la didattica in presenza delle attività scolastiche, oltre che -giova ricordarlo- gli esercizi commerciali (bar, ristoranti) e le attività produttive</strong>&#8220;.</em><br />
Il TAR Calabria ha, quindi, accolto l&#8217;istanza presentata dal gruppo di genitori di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l’effetto<strong> ha sospeso le ordinanze impugnate fissando</strong>, infine, la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 aprile 2021.</p>
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