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	<title>annullamento Archivi - Calabria News</title>
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	<description>Calabria News quotidiano on line: Cronaca e notizie di Lamezia Terme, informazioni di sport e cultura.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 14:37:25 +0000</lastBuildDate>
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		<title>&#8216;Ndrangheta stragista, Cassazione annulla con rinvio ergastolo per boss Graviano e Filippone</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 11:58:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Annullata e rinviata. Processo da rifare. In aula il presidente Pierpaolo Di Stefano ha letto il dispositivo con il quale è stata in parte annullata la sentenza di secondo grado del processo &#8216;Ndrangheta stragista&#8217; del 23 marzo 2023 che aveva condannato all’ergastolo il boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano, e il mammasantissima di Melicucco, Rocco Santo Filippone, ritenuto espressione della [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Annullata e rinviata. Processo da rifare. In aula il presidente <strong>Pierpaolo Di Stefano</strong> ha letto il dispositivo con il quale è stata in parte annullata la sentenza di secondo grado del processo &#8216;Ndrangheta stragista&#8217; del 23 marzo 2023 che aveva condannato all’ergastolo il boss di Brancaccio, <strong>Giuseppe Graviano</strong>, e il mammasantissima di Melicucco, <strong>Rocco Santo Filippone</strong>, ritenuto espressione della cosca Piromalli di Gioia Tauro.<br />
Gli ermellini hanno quindi dato ragione agli avvocati <strong>Guido Contestabile</strong> e <strong>Salvatore Staiano</strong>, difensori di <strong>Filippone</strong>, e agli avvocati <strong>Giuseppe Aloisio</strong> e <strong>Federico Vianelli</strong>, che hanno assistito Graviano. Respinte tutte le richieste dal sostituto procuratore generale <strong>Antonio Balsamo</strong> e sconfessate le ricostruzioni della procura generale e dalla Dda di Reggio Calabria, guidate rispettivamente da <strong>Gerardo Dominijanni </strong>e al tempo da <strong>Giovanni Bombardieri</strong> (oggi procuratore capo di Torino), e sposato le risultanze dell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto facente funzioni <strong>Giuseppe Lombardo</strong> che, assieme all’aggiunto <strong>Walter Ignazitto</strong>, ha rappresentato l’accusa anche nel processo di secondo grado. L&#8217;episodio criminoso del processo, ricordiamo, fu l’attentato consumato il 18 gennaio 1994 sull’autostrada, all’altezza dello svincolo di Scilla, dove furono trucidati i carabinieri <strong>Antonino Fava</strong> e <strong>Vincenzo Garofalo</strong>. Questo attentato, per i giudici di primo e di secondo grado, rientra nelle cosiddette “stragi continentali” che hanno insanguinato l’Italia all’inizio degli anni Novanta. Lo scopo di ‘Ndrangheta e Cosa nostra, secondo i giudici di merito, era quello di colpire al cuore il Paese e le istituzioni per costringerli a trattare. Per farlo era necessario esercitare “una pressione sempre più asfissiante e ad ampio raggio nei confronti dello Stato, in vista del raggiungimento degli obiettivi inerenti all’eliminazione del regime previsto dal 41 bis dell’ordinamento penitenziario e la modifica della legislazione sui pentiti”. Prima di questo agguato a Reggio Calabria ci furono altri due attentati ai danni dei carabinieri. Per la Suprema corte, però, le cose stanno diversamente. In base al dispositivo di sentenza che <em>ANTIMAFIADuemila</em> ha potuto visionare, Filippone e Graviano non sarebbero i mandanti e gli istigatori (in concorso fra loro e con <strong>Calabrò Giuseppe</strong> e <strong>Villani Consolato</strong>) degli omicidi dei carabinieri <strong>Fava Antonino</strong> e <strong>Garofalo Giuseppe</strong> (18 gennaio 1994), <strong>Pasqua Vincenzo</strong> e <strong>Ricciardo Silvio</strong> (2 dicembre 1993);<strong> Bartolomeo Musicò</strong> e <strong>Salvatore Serra</strong> (1° febbraio 1994).<br />
Sei militari dell’Arma morti. E perché?</p>
<p>Per i giudici di merito la finalità era “‘piegare’ lo Stato alle richieste di attenuazione e/o eliminazione del carcere duro per mafiosi e ‘ndranghetisti ed alla revisione della legislazione sui collaboratori di giustizia, che rappresentavano entrambi aspetti di particolare rigore per i criminali interessati, impeditivi della realizzazione dei propri interessi”. Per la cassazione invece sono sciocchezze. Non c’è nessun disegno più ampio, nessuna finalità di eversione, nessuna finalità di agevolare le attività di Cosa nostra e della ‘Ndrangheta. La Cassazione ha riconosciuto solo il reato contestato di associazione mafiosa nei confronti di Rocco Santo Filippone: cioè hanno ammesso che si tratta di un boss di ‘Ndrangheta ed è per questo che la condanna a 18 anni ora è definitiva. Certamente occorrerà aspettare di leggere le motivazioni della sentenza per capire il ragionamento che ha portato i giudici della Cassazione ad annullare la sentenza impugnata. In aula l’avvocato <strong>Antonio Ingroia</strong>, legale dei familiari dei carabinieri Fava e Garofalo, il quale aveva ribadito che la sentenza di secondo grado della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 23 marzo 2023 <em>era una sentenza</em><em> “storica perché per la prima volta due capi di organizzazioni storiche vengono individuati come capi di una strategia stragista</em>” finalizzata a “<em>destabilizzare lo Stato</em>”.<br />
Lo stesso sostituto procuratore generale della cassazione <strong>Antonio Balsamo </strong>aveva ribadito con forza il coinvolgimento della criminalità organizzata in quella strategia di attacco alle istituzioni assieme a “<em>settori deviati dei servizi segreti e centri di potere economico e politico che si sono trovati uniti da una stretta convergenza di interessi. Questa convergenza si è tradotta in un progetto eversivo, attuato attraverso una fredda pianificazione e l&#8217;assassinio di numerosi fedeli servitori dello Stato. Un esempio emblematico di tale contesto è rappresentato dall&#8217;Italia, dove l&#8217;Arma dei Carabinieri è stata coinvolta in azioni che riflettono il sacrificio e l&#8217;impegno contro queste dinamiche destabilizzanti”,</em> aveva detto Balsamo. La strategia sarebbe servita, come recita la sentenza di secondo grado, a “sostituire la vecchia classe dirigente” della Democrazia cristiana che per Riina e Graviano, “non aveva soddisfatto i loro ‘desiderata’” e sarebbe stata sostituita con il partito di <strong>Silvio Berlusconi</strong>: “Con tutta evidenza – avevano scritto i giudici di Reggio Calabria – Cosa Nostra e la ‘Ndrangheta si interessarono al nuovo partito di Forza Italia”. Con alcuni esponenti azzurri, infatti, “i siciliani avevano avviato contatti, tant’è che le stragi cessarono nel corso dell’anno 1994, sussistendo l’aspettativa che il nuovo soggetto politico avrebbe ‘aiutato’ le organizzazioni criminali che l’avevano elettoralmente sostenuto”.</p>
<p>Balsamo aveva dichiarato nella giornata di ieri di ritenere “<em>manifestamente <i>infondati</i>”</em> tutti i motivi di ricorso presentati dagli avvocati degli imputati, in particolare nella parte in cui i legali ribadiscono la non utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in quanto, secondo i legali, sarebbero state rese oltre il termine massimo dei 180 giorni.<br />
Il sostituto pg Balsamo ha richiamato la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della nostra Corte Costituzionale, in particolare ha richiamato una sentenza della Corte U.E, la 24116 del 2024 (e quindi valida su tutto il territorio dell’Unione) che di fatto rende quelle dichiarazioni pienamente utilizzabili. &#8220;La Corte di Strasburgo &#8211; si legge nella nota di oltre 113 pagine del sostituto pg &#8211; ha altresì sottolineato che la collaborazione dei &#8216;pentiti&#8217; è &#8216;un’arma importantissima nell’ambito della lotta delle autorità italiane contro la mafia’ (sentenza del 6 aprile 2000, Labita contro Italia) ed ha, in molteplici pronunce, evidenziato gli obblighi positivi di tutela penale imposti a carico degli Stati con riferimento a diritti fondamentali come la vita, l’integrità psicofisica, la libertà individuale&#8221;. Inoltre “i collaboratori di giustizia sono stati sottoposti a un contraddittorio pieno, che ha permesso alla difesa di utilizzare l’intero complesso delle dichiarazioni precedenti, offrendo così la migliore garanzia di serietà e accuratezza nella valutazione. In merito, richiamo quanto già espresso nella memoria difensiva, che a sua volta fa riferimento alle indicazioni contenute nelle sentenze di secondo e primo grado, rispettivamente con riferimento ai collaboratori Spatuzza e Villani, e al ruolo del Lo Giudice”. &#8220;La attendibilità e la credibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia <strong>Spatuzza Gaspare</strong>, <strong>Villani Consolato</strong> e <strong>Lo Giudice Antonino </strong>sono state approfonditamente valutate dai giudici di merito secondo tutti i parametri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ed anche con riferimento alle ragioni che hanno determinato la &#8220;tardività&#8221; del loro contributo probatorio&#8221; si legge nella nota. Poteva essere una svolta nella ricostruzione della storia del nostro paese. Ma, ancora una volta, la Cassazione ha preferito stendere il velo dell’annullamento.<br />
(<em>Fonte: antimafiaduemila.com</em>)</p>
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		<item>
		<title>Processo &#8220;Edera&#8221;, Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna per Damiano Calabria</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/processo-edera-cassazione-annulla-con-rinvio-la-sentenza-di-condanna-per-damiano-calabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 06:07:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, Terza sezione penale, ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d&#8217;Appello di Reggio Calabria nel procedimento &#8216;Edera&#8221; nei confronti di Damiano Calabria. La Suprema Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso presentato dall&#8217;avv. Domenico Mandalari del foro di Milano nell&#8217;interesse dell&#8217;imputato, annullando con rinvio ad altra sezione la sentenza [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, Terza sezione penale, ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d&#8217;Appello di Reggio Calabria nel procedimento &#8216;Edera&#8221; nei confronti di Damiano Calabria. </p>
<p>La Suprema Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso presentato dall&#8217;avv. Domenico Mandalari del foro di Milano nell&#8217;interesse dell&#8217;imputato, annullando con rinvio ad altra sezione la sentenza di condanna alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione emessa dalla Corte d&#8217;Appello di Reggio Calabria per il reato di partecipazione ad una associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 dpr 309/90) e spaccio di stupefacenti (art. 73 dpr 309/90).</p>
<p>Accolti parzialmente i ricorsi presentati nell&#8217;interesse di Calabria Francesco Cosimo (avv.ti Speziale e Santonostaso), Prifi Rezart, Giuseppe Punteri (Avv. Bonarrigo Caterina), Marco Arcuri e Francesco Germanó.</p>
<p>Leggi anche:</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="NWCf42Jw7K"><p><a href="https://www.calabrianews.it/video-traffico-internazionale-di-droga-del-mandamento-jonico-della-ndrangheta-11-condanne-a-reggio-calabria/">VIDEO-Traffico internazionale di droga del ‘Mandamento Jonico’ della ‘ndrangheta: 11 condanne a Reggio Calabria</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;VIDEO-Traffico internazionale di droga del ‘Mandamento Jonico’ della ‘ndrangheta: 11 condanne a Reggio Calabria&#8221; &#8212; Calabria News" src="https://www.calabrianews.it/video-traffico-internazionale-di-droga-del-mandamento-jonico-della-ndrangheta-11-condanne-a-reggio-calabria/embed/#?secret=IUHlv87fIu#?secret=NWCf42Jw7K" data-secret="NWCf42Jw7K" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.calabrianews.it/processo-edera-cassazione-annulla-con-rinvio-la-sentenza-di-condanna-per-damiano-calabria/">Processo &#8220;Edera&#8221;, Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna per Damiano Calabria</a> proviene da <a href="https://www.calabrianews.it">Calabria News</a>.</p>
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		<item>
		<title>Tribunale Crotone annulla fermo amministrativo per nave Humaniy 1 e condanna governo a spese</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/tribunale-crotone-annulla-fermo-amministrativo-per-nave-humaniy-1-e-condanna-governo-a-spese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 16:24:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>E&#8217; stato definitivamente annullato il provvedimento di fermo amministrativo al quale nel marzo scorso era stata sottoposta la nave Humanity 1 della ong tedesca Sos Humanity. Lo ha stabilito la sentenza del giudice del Tribunale civile di Crotone Antonio Albenzio, che ha sciolto la riserva sul ricordo presentato dalla Ong dopo aver sospeso il provvedimento [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato definitivamente annullato il provvedimento di fermo amministrativo al quale nel marzo scorso era stata sottoposta la nave <strong>Humanity 1</strong> della ong tedesca Sos Humanity. Lo ha stabilito la sentenza del giudice del <strong>Tribunale civile di Crotone </strong>Antonio Albenzio, che ha sciolto la riserva sul ricordo presentato dalla Ong dopo aver sospeso il provvedimento emesso dalle autorità italiane. La Humanity 1, era stata sottoposta a fermo amministrativo a Crotone dove era giunta <strong>dopo aver soccorso 77 migranti alla deriva</strong> su diversi barchini nel Canale di Sicilia.<br />
Alla Humanity 1 era contestato il fatto che, sulla base di mail inviate alle autorità italiana dalla guardia costiera libica, avesse ostacolato i soccorsi da parte dei militari libici i quali, a loro volta, però, avevano esploso dei colpi di arma da fuoco verso soccorritori e migranti.</p>
<p>Nella sentenza il giudice afferma che nonostante il memorandum per la gestione dei flussi migratori firmato tra Italia e Libia nel 2017, &#8220;<strong>allo stato attuale non è possibile considerare la Libia un posto sicuro ai sensi della Convenzione di Amburgo, essendo il contesto libico caratterizzato da violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani e non essendo stata mai ratificata la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati da parte della Libia</strong>&#8220;. Il giudice cita anche i rilievi dell&#8217;Alto commissariato dell&#8217;Onu che &#8220;in più occasioni ha evidenziato il mancato rispetto durante le operazioni di recupero espletate dalla guardia costiera libica, dei diritti fondamentali della persona&#8221;. Tutti questi elementi per il giudice &#8220;sono sufficienti per escludere l&#8217;esistenza di qualsivoglia qualificazione delle operazioni effettuate dalla guardia costiera libica, con personale armato e senza individuazione di un luogo sicuro conforme ai parametri internazionali, come operazioni di salvataggio, nel senso riconosciuto dalla plurime fonti internazionali&#8221;.</p>
<p>&#8220;Logico corollario &#8211; scrive Albenzio &#8211; è che nessuna condotta ostativa è riscontrabile nei confronti della ong coinvolta&#8221; la quale al contrario &#8220;<strong>è risultata l&#8217;unica imbarcazione ad intervenire per adempiere, nel senso riconosciuto dalle fonti internazionali, al dovere di soccorso in mare dei migranti</strong>&#8220;.<br />
Il giudice annullando il fermo ha accolto il ricorso della Sos Humanity ed ha <strong>condannato</strong> ministero delle Infrastrutture, ministero dell&#8217;Interno e Questura di Crotone, ministero delle Finanze, Guardia di finanza sezione operativa navale di Crotone, rappresentati dall&#8217;avvocatura di Stato di Catanzaro a rifondere alla Ong la somma di 14 mila euro per le spese di lite.<br />
(<em>Ansa</em>)</p>
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		<item>
		<title>Cassazione annulla la scarcerazione di Marcello Manna ex sindaco di Rende</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/cassazione-annulla-la-scarcerazione-di-marcello-manna-ex-sindaco-di-rende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 09:21:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La seconda sezione penale della Corte di cassazione ha annullato l&#8217;ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro, nel maggio dello scorso anno, aveva disposto la scarcerazione dell&#8217;ex sindaco di Rende (Cosenza), l&#8217;avvocato Marcello Manna, di 69 anni, arrestato e posto ai domiciliari il primo settembre del 2022 con l&#8217;accusa di scambio elettorale [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La seconda sezione penale della Corte di cassazione ha annullato l&#8217;ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro, nel maggio dello scorso anno, aveva disposto la scarcerazione dell&#8217;ex sindaco di Rende (Cosenza), l&#8217;avvocato Marcello Manna, di 69 anni, arrestato e posto ai domiciliari il primo settembre del 2022 con l&#8217;accusa di scambio elettorale politico-mafioso. L&#8217;annullamento è stato disposto in accoglimento del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro contro la pronuncia del Tribunale del riesame grazie alla quale Manna era tornato in libertà.</p>
<p>Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa traeva origine dal fatto che Manna, secondo l&#8217;accusa, candidato a sindaco di Rende in occasione della consultazione amministrativa del maggio 2019, dopo essere già stato primo cittadino, &#8220;avrebbe accettato da Adolfo e Massimo D&#8217;Ambrosio, vertici dell&#8217;omonima cosca di &#8216;ndrangheta &#8211; secondo quanto era detto nel capo d&#8217;imputazione &#8211; la promessa di procacciamento di voti a sostegno della sua candidatura in cambio della concessione dell&#8217;affidamento dei lavori per la realizzazione a Rende del Palazzetto dello sport ed il rilascio a loro prestanome di licenze per attività commerciali all&#8217;interno dello stesso Palazzetto o nell&#8217;adiacente area mercatale&#8221;. Secondo quanto si afferma nella sentenza della Corte di cassazione, &#8220;il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro é fondato ed il suo accoglimento impone l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale del riesame&#8221;. </p>
<p>La Suprema corte parla, sempre a proposito della decisione dei giudici del riesame, di &#8220;rilevante illogicità&#8221; nell&#8217;interpretazione di alcune fonti di prova a carico di Manna. &#8220;Da qui la necessità &#8211; é detto ancora nella sentenza &#8211; di rivalutare tutto il compendio probatorio ai fini del giudizio sull&#8217;esistenza o meno della gravità indiziaria in ordine al reato contestato&#8221;.<br />
Nel giugno del 2023 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;Interno, ha sciolto il Comune di Rende per presunti condizionamenti della criminalità organizzata, nominando una Commissione prefettizia per la gestione dell&#8217;ente.<br />
(<em>Ansa</em>)</p>
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		<item>
		<title>Tar Lazio annulla il test di Medicina, ma salva le posizioni di chi ha superato le prove</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/tar-lazio-annulla-il-test-di-medicina-ma-salva-le-posizioni-di-chi-ha-superato-le-prove/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 11:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[annullamento]]></category>
		<category><![CDATA[posizioni]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
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		<category><![CDATA[Tar Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Test Medicina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tar per il Lazio ha annullato i provvedimenti che hanno disciplinato le prove di ammissione alla Facoltà di Medicina per l&#8217;anno accademico 2023/2024, salvaguardando le posizioni di chi ha superato le prove e si è iscritto ai corsi. Lo ha fatto con la sentenza numero 863 che porta la data di ieri. A rivolgersi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.calabrianews.it/tar-lazio-annulla-il-test-di-medicina-ma-salva-le-posizioni-di-chi-ha-superato-le-prove/">Tar Lazio annulla il test di Medicina, ma salva le posizioni di chi ha superato le prove</a> proviene da <a href="https://www.calabrianews.it">Calabria News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tar per il Lazio ha annullato i provvedimenti che hanno disciplinato le prove di ammissione alla Facoltà di Medicina per l&#8217;anno accademico 2023/2024, salvaguardando le posizioni di chi ha superato le prove e si è iscritto ai corsi. Lo ha fatto con la sentenza numero 863 che porta la data di ieri. A rivolgersi al tribunale amministrativo erano stati circa 3500 esclusi, secondo i quali era sbagliato, o meglio irregolare, il criterio di valutazione adottato.</p>
<p>Il ministero dell&#8217;Università nel frattempo ha rinviato i test previsti a febbraio. Anche se cantano vittoria, sono delusi gli studenti dell&#8217;Udu. &#8220;Nonostante il Tar abbia correttamente rilevato una serie di aspetti di illegittimità &#8211; affermano &#8211; la soluzione che ha messo in campo rischia di creare disparità ed ingiustizia ancora peggiori. Il Tar infatti ha ritenuto, nonostante la prova sia illegittima, di confermare le ammissioni di chi ha ottenuto, grazie a tale cabala, il posto, bloccando, tuttavia, le successive immatricolazioni per scorrimento e non autorizzando comunque ammissioni dei primi ricorrenti vittoriosi in sovrannumero. </p>
<p>Ciò, evidentemente non ristora chi ha impugnato la graduatoria né pone rimedio ai danni del sistema TOLC-Med, ma, anzi, si limita a creare un&#8217;ulteriore disparità, lasciando, inoltre, un migliaio di posti non assegnati. Nella consapevolezza delle peculiarità dei singoli ricorsi, auspichiamo che il ministero e il Governo prima o il Consiglio di Stato, che tra qualche giorno si pronuncerà sulla richiesta di ammissione sovrannumeraria dei ricorrenti pongano vera giustizia per i tanti studenti pregiudicati da un sistema irrazionale e, secondo il Tar Lazio illegittimo&#8221;.<br />
(<em>Ansa</em>)</p>
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		<title>Annullato il sequestro di 2,2 milioni ad &#8220;Ecologia Oggi&#8221;: Lo ha deciso il Tribunale del riesame</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/annullato-il-sequestro-di-22-milioni-ad-ecologia-oggi-lo-ha-deciso-il-itribunale-del-riesame/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con provvedimento depositato questa mattina, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di &#8216;Ecologia Oggi spa&#8217;, attiva nel settore dei servizi ambientali, di proprietà della famiglia Guarascio, per l’importo di 2,2 milioni di euro, ordinandone la restituzione delle somme all’avente diritto. In particolare, una volta notificato [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con provvedimento depositato questa mattina, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di &#8216;Ecologia Oggi spa&#8217;, attiva nel settore dei servizi ambientali, di proprietà della famiglia Guarascio, per l’importo di 2,2 milioni di euro, ordinandone la restituzione delle somme all’avente diritto.</p>
<p>In particolare, una volta notificato il decreto di sequestro, &#8216;Ecologia oggi&#8217; interponeva riesame avverso tale provvedimento di sequestro per il tramite dei loro difensori Francesco Gambardella, Edoardo Ferragina e Francesco Iacopino. </p>
<p>Fissata quindi la camera di consiglio per il giorno 12 dicembre, i Giudici del riesame, sentire le parti, riservava la decisone per poi disporre la restituzione dell’intera somma precedentemente sequestrata per insussistenza degli elementi legittimanti il vincolo disposto con il provvedimento genetico.</p>
<p>Leggi anche:</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="KAQ6vD4WpV"><p><a href="https://www.calabrianews.it/lamezia-fondi-covid-utilizzati-per-altri-scopi-sequestrati-22-mln-a-societa-settore-rifiuti/">Lamezia, &#8220;fondi Covid&#8221; utilizzati per altri scopi: Sequestrati 2,2 Mln a società settore rifiuti</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Lamezia, &#8220;fondi Covid&#8221; utilizzati per altri scopi: Sequestrati 2,2 Mln a società settore rifiuti&#8221; &#8212; Calabria News" src="https://www.calabrianews.it/lamezia-fondi-covid-utilizzati-per-altri-scopi-sequestrati-22-mln-a-societa-settore-rifiuti/embed/#?secret=6Pu3HgaLz4#?secret=KAQ6vD4WpV" data-secret="KAQ6vD4WpV" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
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		<title>Calcio, presentazione Reggina 1914: chiariti i motivi dell&#8217;annullamento</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/calcio-presentazione-reggina-1914-chiariti-i-motivi-dellannullamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 16:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[annullamento]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina 1914]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La società Reggina 1914 &#8211; è scritto in una nota del sito ufficiale amaranto &#8211; intende fornire alcune doverose precisazioni rispetto a quanto precedentemente comunicato, nell’ambito dell’annullamento della presentazione della prima squadra. -Il Comune di Reggio Calabria non ha alcun tipo di responsabilità riguardo l’annullamento in questione, avendo fornito fin dall’inizio pieno appoggio all’iniziativa e dando alla [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>La società<strong> Reggina 1914</strong> &#8211; è scritto in una nota del sito ufficiale amaranto &#8211; intende fornire alcune doverose precisazioni rispetto a quanto precedentemente comunicato, nell’ambito dell’annullamento della presentazione della prima squadra.</i></p>
<p><strong>-Il Comune di Reggio Calabria non ha alcun tipo di responsabilità</strong> riguardo l’annullamento in questione, avendo fornito fin dall’inizio pieno appoggio all’iniziativa e dando alla stessa il proprio Patrocinio, come dimostra l’inserimento nel calendario degli eventi Estate Reggina.</p>
<p><strong>-La mancata autorizzazione alla serata del 7 agosto, risiede nella decisione presa dal Comitato di Ordine e Sicurezza, convocato dalla Prefettura di Reggio Calabria.</strong> Una decisione che il club comprende e rispetta pienamente, soprattutto alla luce delle criticità quotidiane causate da una pandemia non ancora debellata.</p>
<p><i>Contestualmente, &#8211; conclude la nota &#8211; diamo appuntamento alla tifoseria in vista di domenica 22 agosto, giorno di Reggina-Monza: sarà quella, di fatto, la prima grande festa di un’avventura da vivere all’insegna dell’entusiasmo e della passione.</i></p>
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