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	<title>accolto Archivi - Calabria News</title>
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	<description>Calabria News quotidiano on line: Cronaca e notizie di Lamezia Terme, informazioni di sport e cultura.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2022 11:12:30 +0000</lastBuildDate>
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		<title>TAR accoglie ricorso genitori: Da domani gli studenti di Reggio Calabria riprendono lezioni in presenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 11:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Calabria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Reggio Calabria &#8211; Gli studenti di Reggio Calabria da domani devono tornare a fare lezione in presenza. La sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria (presidente Caterina Criscenti) ha dato ragione ad un gruppo di circa 40 genitori che avevano presentato ricorso avverso l’ordinanza comunale con cui il sindaco facente funzioni Brunetti aveva [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Reggio Calabria &#8211; Gli studenti di Reggio Calabria da domani devono tornare a fare lezione in presenza. La sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria <em>(presidente Caterina Criscenti</em>) ha dato ragione ad un gruppo di circa 40 genitori che avevano presentato ricorso avverso l’ordinanza comunale con cui il sindaco facente funzioni Brunetti aveva prorogato causa covid, per la seconda settimana consecutiva, la chiusura delle scuole ospitate nel territorio comunale.</p>
<p>Secondo quanto si apprende tra le motivazioni del TAR si sottolinea, come in linea con le disposizioni nazionali, &#8220;i Presidenti delle regioni e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica&#8221;.</p>
<p>In particolare secondo i giudici amministrativi si evidenzia che affinchè un Sindaco possa chiudere le scuole sia necessaria “la contemporanea sussistenza sia della cosiddetta &#8216;zona rossa&#8217;, che della eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o elevata diffusione del virus proprio nella popolazione scolastica, condizioni che, nel caso di specie, non trovano concreto riscontro&#8221;.</p>
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		<title>Covid Italia: Tar annulla circolare del ministero sulla &#8216;vigilante attesa&#8217; e la somministrazione di Fans e Paracetamolo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 13:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Mondo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il contenuto della nota ministeriale con la quale, in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2, si prevede una &#8220;vigilante attesa&#8221; e la somministrazione di Fans e Paracetamolo, &#8220;si pone in contrasto con l&#8217;attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale&#8221;. Così il Tar [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il contenuto della nota ministeriale con la quale, in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2, si prevede una &#8220;vigilante attesa&#8221; e la somministrazione di Fans e Paracetamolo, &#8220;si pone in contrasto con l&#8217;attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale&#8221;. Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha accolto un ricorso del Comitato Cura Domiciliare Covid-19. Il Tar annulla la Circolare nella parte in cui prevede la &#8220;vigilante attesa&#8221; nei primi giorni della malattia e pone indicazioni di non utilizzo di farmaci. </p>
<p>Il ricorso è firmato dal presidente e avvocato Erich Grimaldi e dall&#8217;avvocato Valentina Piraino. Si annulla quindi la Circolare del Ministero della Salute aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, oltre a prevedere la &#8220;vigilante attesa&#8221; nei primi giorni d&#8217;insorgenza della malattia, pone anche indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid. Per il Tar, &#8220;in disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l&#8217;esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito. La prescrizione dell&#8217;AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi impedendo l&#8217;utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVID-19 come avviene per ogni attività terapeutica&#8221;.<br />
La conclusione è che &#8220;il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l&#8217;attività professionale così come demandata al medico dalla scienza e deontologia professionale&#8221;. &#8220;Finalmente un punto fermo a una battaglia che portiamo avanti da due anni, è la fine della vigile attesa &#8211; ha commentato l&#8217;avvocato Grimaldi &#8211; per dimostrare che le linee guida ministeriali fossero di fatto uno strumento per vincolare i medici di medicina generale alle eventuali responsabilità che derivano dalla scelta terapeutica. Il Governo, andando a vincolare i medici, ha di fatto privato i cittadini delle cure domiciliari precoci, paralizzando la sanità territoriale, e portato al collasso il sistema ospedaliero, con le drammatiche conseguenze che migliaia di famiglie conoscono purtroppo molto bene&#8221;. &#8220;Le scelte terapeutiche sono da sempre un dovere e un diritto dei medici, eppure chi ha curato a casa è stato ingiustamente bistrattato e accusato più volte di agire in malafede &#8211; ha aggiunto la portavoce di CDC-19, Valentina Rigano &#8211; invece di ascoltare e recepire le costanti richieste di collaborazione che abbiamo più volte proposto al Ministero, per trovare una soluzione comune all&#8217;emergenza, chi ha preso decisioni ha ignorato le capacità e l&#8217;esperienza di migliaia di medici. Questa decisione cristallizza una volta per tutte quale sia il ruolo del medico di medicina generale, ovvero agire e non lasciare i malati Covid ad attendere l&#8217;evolversi della malattia&#8221;.</p>
<p>(<em>Ansa)</em></p>
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		<title>Sapia (Alternativa): Fabio Messina può tornare a casa anche senza green pass dopo giorni di lotta a Villa San Giovanni</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/sapia-alternativa-fabio-messina-puo-tornare-a-casa-anche-senza-green-pass-dopo-giorni-di-lotta-a-villa-san-giovanni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 13:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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		<category><![CDATA[accolto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>«Anche se non ha alcun Green Pass, Fabio Messina potrà ritornare a casa, dopo giorni di attesa all&#8217;imbarcadero di Villa San Giovanni, di lotta e protesta sacrosante per affermare i suoi diritti. L&#8217;ha deciso in giornata il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito del ricorso dell&#8217;interessato tramite il suo legale, Grazia Cutino, del Foro di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>«Anche se non ha alcun Green Pass, Fabio Messina potrà ritornare a casa, dopo giorni di attesa all&#8217;imbarcadero di Villa San Giovanni, di lotta e protesta sacrosante per affermare i suoi diritti. L&#8217;ha deciso in giornata il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito del ricorso dell&#8217;interessato tramite il suo legale, Grazia Cutino, del Foro di Trapani. È una vittoria del diritto, una vittoria di civiltà e di democrazia, una vittoria per il popolo sovrano». Lo afferma, in una nota, il deputato di Alternativa Francesco Sapia, che alla Camera siede in commissione Sanità e che oggi ha raggiunto lo stesso Messina, a Villa San Giovanni, per esprimergli vicinanza e sostegno. (<em>nella foto</em>)</p>
<p>Lo scorso mercoledì 12 gennaio, il parlamentare di Alternativa aveva interrogato il presidente del Consiglio e alcuni ministri, chiedendo iniziative «per consentire l&#8217;immediato rientro a casa del signor Messina». Sapia aveva definito l&#8217;impedimento alla circolazione del quarantatreenne palermitano come «dimostrativa della discriminazione operata dallo Stato in spregio al Regolamento numero 953/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo cui, in pratica, il possesso di un certificato di vaccinazione che attesti l&#8217;uso di uno specifico vaccino anti-Covid non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l&#8217;esercizio del diritto di libera circolazione».<br />
Nella stessa interrogazione Sapia aveva contestato, con riferimento all&#8217;obbligo di possedere il Super Green Pass, la violazione di «diritti primari previsti della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea». «La battaglia del signor Messina – conclude Sapia – è un grande esempio, che deve portarci all&#8217;unità democratica e civile per fermare il ricatto del Green Pass».</p>
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		<title>Non poteva disporre vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per over 65enni e sanitari</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/non-poteva-disporre-vaccinazione-antinfluenzale-obbligatoria-per-over-65enni-e-sanitari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 17:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[accolto]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza Regione]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[Tar]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione antinfluenzale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Catanzaro &#8211; Il Tar di Catanzaro ha deciso di annullare l’ordinanza 47 del 20 maggio 2020 firmata dal presidente della Regione Jole Santelli che disponeva la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per anziani e sanitari. Il tribunale amministrativo ha, infatti, accolto il ricorso presentato da Giuseppe Scambelluri, Giovanni Chiaravalloti, Stefania Musumeci, Giuseppe Costanzo, Fabio Stamato, Elisa Stamato, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.calabrianews.it/non-poteva-disporre-vaccinazione-antinfluenzale-obbligatoria-per-over-65enni-e-sanitari/">Non poteva disporre vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per over 65enni e sanitari</a> proviene da <a href="https://www.calabrianews.it">Calabria News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Catanzaro &#8211; Il Tar di Catanzaro ha deciso di annullare l’ordinanza 47 del 20 maggio 2020 firmata dal presidente della Regione Jole Santelli che disponeva la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per anziani e sanitari.<br />
Il tribunale amministrativo ha, infatti, accolto il ricorso presentato da Giuseppe Scambelluri, Giovanni Chiaravalloti, Stefania Musumeci, Giuseppe Costanzo, Fabio Stamato, Elisa Stamato, AMPAS – Associazione medici per una alimentazione di segnale, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Gaetani, Samanta Forasassi, Sara Forasassi ed annullato  l’ordinanza, nella parte in cui è stato disposto l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie di persone: “a) soggetti di età ≥ 65 anni: l’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini; b) medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario”. Non si era costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br />
Il Tar Calabria oggi, accogliendo in parte il ricorso, ha quindi osservato che &#8220;le vaccinazioni obbligatorie, così<br />
come tutti i trattamenti sanitari, sono coperti di riserva statale, che, a sua volta, è connessa al principio<br />
di eguaglianza previsto dall’art. 3 Costituzione&#8221; e all’articolo 117 terzo comma Costituzione. Il Tar Calabria ha così concluso: &#8220;Sul piano processuale, benché parte ricorrente abbia dedotto il vizio al fine di ottenere una pronuncia declaratoria di nullità dell’atto, ben può il Tribunale adottare una pronuncia demolitoria, riscontrando un vizio che genera l’annullabilità del provvedimento&#8221;.<br />
Il provvedimento risulta nullo per difetto assoluto di attribuzione. In secondo luogo, imponendo il provvedimento l’obbligo di vaccinazione a partire dal mese di settembre 2020, mancherebbe il requisito di indifferibilità necessario per un provvedimento contingente. Infine, vi sarebbe un evidente difetto di istruttoria, non essendo sufficientemente verificata l’efficacia della vaccinazione antinfluenzale in ottica di lotta all’epidemia di Covid-19.</p>
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