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Pene inasprite per chi appicca un incendio doloso

Dopo La proclamazione dello stato d’emergenza del 26 agosto scorso per Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, maggiormente colpite dagli incendi delle ultime settimane, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge con l’obiettivo «di rafforzare le azioni di prevenzione e migliorare le capacità di lotta attiva agli incendi».

Questo si traduce con nuove pene, più lunghe e severe, per chi appicca un incendio.

Oltre all’inasprimento delle sanzioni prevede il potere sostitutivo delle Regioni nel caso i Comuni non provvedano ad aggiornare nei tempi previsti il catasto dei terreni incendiati, affida alla Protezione Civile la redazione di un Piano Nazionale triennale di aggiornamento tecnologico delle azioni di prevenzione e lotta attiva agli incendi e stanzia 100 milioni nel triennio 2021-2023 in favore degli enti territoriali impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi. «Il provvedimento – sottolinea una nota del Ministero dell’Agricoltura, Mipaaf – ridisegna la governance della prevenzione incendi e le risorse finanziarie per potenziare la capacità operativa delle componenti statali impegnate nella lotta ai roghi, con specifiche previsioni a favore delle infrastrutture di isole minori e aree interne».

«Il decreto – spiega la nota del Consiglio dei Ministri – inasprisce le sanzioni sia amministrative che penali, in particolare per l’ipotesi in cui ad appiccare il fuoco sia chi avrebbe invece il compito di tutelare il territorio (viene, al riguardo, introdotta una specifica aggravante) e mira a colpire gli interessi degli autori degli illeciti, ad incentivare la collaborazione con le indagini e a favorire condotte volte alla riparazione del danno causato.

Una condanna per incendio doloso non inferiore a due anni comporta, inoltre, per il dipendente pubblico l’estinzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e l’interdizione dalla possibilità di prestare servizi nell’ambito della lotta agli incendi. Come già avviene per il ravvedimento operoso previsto per i reati ambientali, si introduce un’attenuante per chi, prima dell’inizio del processo, provveda alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dei luoghi, salvo che a provocare l’incendio doloso sia chi prestava servizio nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi».