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	<title>ricorso Archivi - Calabria News</title>
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	<description>Calabria News quotidiano on line: Cronaca e notizie di Lamezia Terme, informazioni di sport e cultura.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 18:36:52 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Oliverio: Due sentenze penali mi assolvono ma vengo condannato per danno erariale e refusione spese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorena Iuffrida]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 18:36:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>&#8220;Sono letteralmente allibito dalla lettura del provvedimento della (in)giustizia contabile, che ha condannato alla refusione delle spese legittimamente sostenute dalla Regione Calabria per la promozione della stessa nel contesto di un evento, il festival dei due Mondi di Spoleto, di portata, appunto, mondiale! Ben due sentenze del Giudice Penale mi hanno mandato assolto con la [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto">&#8220;<em>Sono letteralmente allibito dalla lettura del provvedimento della (in)giustizia contabile, che ha condannato alla refusione delle spese legittimamente sostenute dalla Regione Calabria per la promozione della stessa nel contesto di un evento, il festival dei due Mondi di Spoleto, di portata, appunto, mondiale! Ben due sentenze del Giudice Penale mi hanno mandato assolto con la formula più ampia del non aver commesso il fatto, dopo aver valutato le condotte come &#8220;cristalline&#8221;, ineccepibili dal punto di vista formale e sostanziale. </em></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"><em>Due sentenze (in primo grado e in appello) chiare, esaustive, riepilogative di fatti, elementi, prove documentali di notevole incremento delle presenze turistiche negli anni successivi nella nostra Regione, passando da meno di 7 milioni a 9 milioni e 500 mila. Di tanto, ai sensi di legge e di giurisprudenza consolidate, avrebbe dovuto prender atto la giurisdizione contabile. </em></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"><em>Non è accettabile una sentenza che sembra voler sindacare nel merito le scelte politiche di sviluppo, ignorandone i benefici concreti per il territorio. Per queste ragioni, con la serenità di chi ha sempre operato nell&#8217;esclusivo interesse dei calabresi, annuncio che ricorrerò in Cassazione. La verità dei fatti, la cristallinità e legittimità del nostro operato, già nettamente acclarati dalle sentenze del Giudice Penale, meritano di essere riaffermate fino in fondo. L&#8217;evidente errore sarà portato all&#8217;attenzione della Suprema Corte di Cassazione che saprà, presto e bene, emendarlo&#8221;. </em></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">Mario Oliverio, già presidente della Giunta regionale (9 dicembre 2014/15 febbraio 2020)</div>
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		<title>Decollatura, provocarono il dissesto dell&#8217;Ente: ricorso Corte dei Conti contro ex amministratori e revisori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorena Iuffrida]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Procura regionale della Corte dei conti della Calabria ha notificato a 6 amministratori e 2 revisori dei conti, all’epoca dei fatti, del Comune di Decollatura il ricorso per l’applicazione di sanzioni pecuniarie per circa 100.000 euro. Le investigazioni, affidate anche ai militari Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro della Guardia di Finanza e comprensive, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Procura regionale della Corte dei conti della Calabria ha notificato a 6 amministratori e 2 revisori dei conti, all’epoca dei fatti, del Comune di Decollatura il ricorso per l’applicazione di sanzioni pecuniarie per circa 100.000 euro. Le investigazioni, affidate anche ai militari Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro della Guardia di Finanza e comprensive, tra l’altro, di plurimi accertamenti riguardanti l&#8217;analisi integrale di rendiconti, piani di riequilibrio e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Calabria, hanno permesso di evidenziare le dirette responsabilità, a  vario titolo, degli otto soggetti, nella determinazione dello stato di dissesto finanziario del citato ente.</p>
<p>Le contestazioni oggetto di ricorso al Giudice monocratico hanno riguardato non solo l’irrogazione di sanzioni pecuniarie – commisurate, in ragione del contributo causale di ognuno dei presunti responsabili, in 94.800,55 euro – ma anche la richiesta di verificare l’applicabilità del divieto di ricoprire taluni incarichi o cariche pubbliche per un periodo di dieci anni.</p>
<p>Le prossime fasi del procedimento, la cui istruttoria è stata eseguita dalla Procura della Corte dei conti, con il contributo investigativo dei militari della Guardia di Finanza di Catanzaro, definiranno le eventuali responsabilità e le conseguenze giuridiche per i soggetti coinvolti.</p>
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		<item>
		<title>Regionali 2025, tre candidati esclusi dal Consiglio presentano ricorso al Tar</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/regionali-2025-tre-candidati-esclusi-dal-consiglio-presentano-ricorso-al-tar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tre ricorsi in materia elettorale da parte di altrettanti candidati alle elezioni regionali, dello scorso 5 e 6 ottobre, sono stati depositati al Tribunale amministrativo della Calabria. In particolare, a presentare ricorso per ottenere l&#8217;ingresso in Consiglio regionale sono stati due candidati della coalizione di centrosinistra: Giusy Iemma, candidata nella circoscrizione centro nella lista del [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tre ricorsi in materia elettorale da parte di altrettanti candidati alle elezioni regionali, dello scorso 5 e 6 ottobre, sono stati depositati al Tribunale amministrativo della Calabria. In particolare, a presentare ricorso per ottenere l&#8217;ingresso in Consiglio regionale sono stati due candidati della coalizione di centrosinistra: Giusy Iemma, candidata nella circoscrizione centro nella lista del Pd e Francesco De Nisi, candidato nella circoscrizione centro nella lista Casa Riformista. Tra le fila del centrodestra si è rivolto al Tar Michele Comito, primo dei non eletti nella circoscrizione centro e candidato nella lista Occhiuto Presidente.</p>
<p>Secondo i ricorrenti, l&#8217;ufficio elettorale centrale avrebbe errato nel ritenere validi i soli voti espressi per le liste ma avrebbe dovuto tener conto anche delle preferenze espresse per il candidato presidente. L&#8217;applicazione di questa modalità di calcolo potrebbe comportare l&#8217;esclusione dal Consiglio regionale del partito Noi Moderati che non supererebbe la soglia di sbarramento del 4% perdendo i due seggi attribuiti a Vito Pitaro e Riccardo Rosa.</p>
<p>L&#8217;udienza per la trattazione dei ricorsi è fissato per l&#8217;11 febbraio. Domani procederà al deposito del ricorso anche Francesco Sarica, candidato nella circoscrizione sud con la lista della Lega.</p>
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		<title>Ncc, c&#8217;è il ricorso della Regione Calabria accolto dalla Consulta dietro lo &#8220;schiaffo&#8221; a Salvini</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/ncc-ce-il-ricorso-della-regione-calabria-accolto-dalla-consulta-dietro-lo-schiaffo-a-salvini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 16:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#8220;Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l&#8217;esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale&#8221;. È quanto si legge nella sentenza numero 163, depositata oggi, con cui sono stati accolti i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla <strong>Regione Calabria</strong> contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 del <strong>ministro Salvini</strong> e le relative circolari attuative.<br />
La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che &#8220;introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l&#8217;inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all&#8217;art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992; impediscono inoltre la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; impongono infine all&#8217;esercente NCC l&#8217;utilizzo esclusivo dell&#8217;applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico&#8221;.</p>
<p>Secondo la Corte, il vincolo temporale di venti minuti è &#8220;una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, vòlta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi&#8221;. Tale disciplina, oltretutto, ripropone indirettamente obblighi previsti da norme statali che sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza numero 56 del 2020.<br />
Pertanto, anche il divieto di stipulare contratti di durata con l&#8217;esercente il servizio NCC per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il richiamato fine antielusivo e comprime indebitamente l&#8217;autonomia contrattuale. Viene, infatti, inibito a operatori economici (<em>quali, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggio o tour operator</em>) di assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati. Infine, la Corte ha reputato non rientrante nella materia «tutela della concorrenza&#8221;, in quanto sproporzionato, l&#8217;obbligo per l&#8217;esercente il servizio NCC di utilizzare esclusivamente l&#8217;applicazione informatica ministeriale, in quanto le attività di controllo possono essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.<br />
Nel ritenere i due ricorsi fondati e, dunque, sussistente l&#8217;interferenza con la materia di competenza regionale &#8220;trasporto pubblico locale&#8221;, la Corte ha annullato nelle parti contestate gli atti impugnati.</p>
<p>&#8220;Il ministro Salvini deve dimettersi, dato che, in violazione delle precedente sentenza della Consulta n. 56 del 2020 e di innumerevoli sentenze del Tar, pur di fare un regalo alla lobby dei tassisti, ha continuato imperterrito a considerarsi al di sopra della Costituzione, cercando, con un atto amministrativo, che a differenza di una legge non richiede la firma e, quindi, il controllo, del Presidente della Repubblica, di aggirare quelle sentenze, limitando alcune libertà espressamente garantite dalla Costituzione, come la libertà di iniziativa economica (art. 41)&#8221;, afferma Massimiliano Dona, presidente dell&#8217;Unione Nazionale Consumatori.<br />
&#8220;Era chiaro e lampante che prevedere con un decreto che, se non si parte dalla rimessa, tra una corsa e l&#8217;altra devono passare 20 minuti, una siesta obbligatoria assurda, e che la partenza deve coincidere con l&#8217;arrivo del servizio precedente, era un modo di far rientrare dalla finestra l&#8217;obbligo di rientrare in rimessa già bocciato dalla Consulta&#8221;- prosegue Dona. &#8220;E&#8217; ridicolo stabilire che se si arriva in un comune, non si può ripartire per una nuova corsa nemmeno da un comune confinante, e, anche se si riparte dallo stesso comune, non si può nemmeno andare a dormire e viaggiare la mattina dopo riposati, visto che l&#8217;unica eccezione è riservata ai servizi svolti entro le 4 del mattino. E pensare che Salvini dovrebbe preoccuparsi della sicurezza stradale!&#8221;, aggiunge Dona. &#8220;E&#8217; inaccettabile che un ministro, pur di raggiungere i suoi scopi, si consideri al di sopra delle leggi. Per questo chiediamo che si dimetta&#8221;, conclude Dona.</p>
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		<item>
		<title>Tar Lazio: Comune di Tropea &#8220;piegato agli interessi della criminalità organizzata&#8221;</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/tar-lazio-comune-di-tropea-piegato-agli-interessi-della-criminalita-organizzata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 16:30:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tar del Lazio con una sentenza ha sancito che è legittima la procedura che nell’aprile dello scorso anno portò allo scioglimento del Comune di Tropea (in provincia di Vibo Valentia) per presunte ingerenze della criminalità organizzata che avrebbero esposto l’amministrazione cittadina a condizionamenti compromettendone il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell’attività amministrativa. Con la sentenza [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tar del Lazio con una sentenza ha sancito che è legittima la procedura che nell’aprile dello scorso anno portò allo scioglimento del Comune di Tropea (<em>in provincia di Vibo Valentia</em>) per presunte ingerenze della criminalità organizzata che avrebbero esposto l’amministrazione cittadina a condizionamenti compromettendone il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell’attività amministrativa. Con la sentenza il Tar ha, quindi, respinto un ricorso proposto dagli ex amministratori comunali, con in testa l’ex sindaco Giovanni Macrì. I giudici, dopo aver richiamato alcuni dei principi che la giurisprudenza ha enunciato con riguardo ai provvedimenti di scioglimento delle Amministrazione comunali per infiltrazioni della criminalità, hanno focalizzato la loro attenzione su tutti gli elementi posti a base del decreto riguardante il Comune di Tropea.</p>
<p>&#8220;Si premette, anzitutto &#8211; si legge nella sentenza &#8211; che tale provvedimento ha correttamente esposto, nella propria motivazione, il duplice momento valutativo richiesto, sotto il profilo logico» dalla normativa di riferimento, avendo infatti &#8220;dapprima, indicato plurime circostanze di fatto che, valutate nel loro insieme, ragionevolmente rivelano l’esistenza di collegamenti e condizionamenti degli amministratori locali da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso» e successivamente «descritto una serie di anomalie e irregolarità riscontrate nell’azione amministrativa dell’ente locale, le quali, se valutate anch’esse nel loro complesso e non atomisticamente, dimostrano, in modo plausibile, come i predetti collegamenti e condizionamenti abbiano effettivamente determinato un’alterazione del procedimento di formazione della volontà dell’ente locale, piegandolo agli interessi della criminalità organizzata&#8221;.</p>
<p>Alla fine, per il Tar, il quadro ricostruttivo delineato non viene scalfito dalle censure svolte con il ricorso proposto, arrivando a concludere che &#8220;i quattro elementi indiziari citati nella proposta ministeriale &#8211; ossia il sostegno alla lista elettorale da parte della &#8216;ndrina egemone sul territorio, le relazioni parentali tra amministratori ed esponenti delle cosche, i rapporti di frequentazione e convivialità tra gli stessi e, infine, l’acquisto dell’autovettura da un parente di un esponente apicale del clan &#8211; valutati non atomisticamente, bensì nel loro complesso, gli uni alla luce degli altri, appaiono idonei a supportare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, il giudizio dell’Amministrazione in merito all’esistenza di collegamenti, diretti o indiretti, tra amministratori locali e soggetti affiliati o vicini alla criminalità mafiosa&#8221;.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ponte Stretto, Ad Ciucci: &#8220;Infondata la notizia su ammissibilità ricorso da parte del Tar del Lazio&#8221;</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/ponte-stretto-ad-ciucci-infondata-la-notizia-su-ammissibilita-ricorso-da-parte-del-tar-del-lazio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 17:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In merito al ricorso al Tar presentato dalle amministrazioni comunali di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l&#8217;Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha dichiarato che la notizia sulla ammissibilità del ricorso è infondata. &#8220;La ricostruzione fornita dei fatti &#8211; ha dichiarato Ciucci &#8211; non è assolutamente coerente con lo svolgimento dell&#8217;udienza. In [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In merito al ricorso al Tar presentato dalle amministrazioni comunali di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l&#8217;Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha dichiarato che la notizia sulla ammissibilità del ricorso è infondata.</p>
<p> &#8220;La ricostruzione fornita dei fatti &#8211; ha dichiarato Ciucci &#8211; non è assolutamente coerente con lo svolgimento dell&#8217;udienza. In particolare, diversamente da quanto ricostruito, l&#8217;avvocato incaricato dalle due amministrazioni ha rinunciato alla fase cautelare da lui stesso richiesta, con conseguente cancellazione dal ruolo della causa disposta dal Presidente della sezione. È quindi falso che il TAR abbia &#8220;dichiarato ammissibile l&#8217;impugnazione del parere della commissione Via Vas&#8221; e non abbia accolto l&#8217;istanza del Ministero delle Infrastrutture e di Stretto di Messina&#8221;.</p>
<p>&#8220;Ciò che è avvenuto processualmente &#8211; ha continuato Ciucci &#8211; è la rinuncia alla fase cautelare del giudizio da parte dei ricorrenti, che comporterà la fissazione di una nuova udienza di merito da parte del Tribunale Amministrativo&#8221;. &#8220;Nessuna istanza del MIT e della società è stata respinta &#8211; ha concluso Ciucci -, al contrario la rinuncia alla fase cautelare da parte dei ricorrenti conferma la correttezza dell&#8217;eccezione sollevata dal MIT e dalla società circa l&#8217;assenza dei presupposti di urgenza per la richiesta di sospensione del parere VIA&#8221;.</p>
<p>Leggi anche:</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="iNCHhF8tmd"><p><a href="https://www.calabrianews.it/ponte-stretto-tar-lazio-ammissibile-ricorso-comune-villa-san-giovanni-e-citta-metropolitana-reggio/">Ponte Stretto, Tar Lazio: ammissibile ricorso Comune Villa San Giovanni e Città metropolitana Reggio</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Ponte Stretto, Tar Lazio: ammissibile ricorso Comune Villa San Giovanni e Città metropolitana Reggio&#8221; &#8212; Calabria News" src="https://www.calabrianews.it/ponte-stretto-tar-lazio-ammissibile-ricorso-comune-villa-san-giovanni-e-citta-metropolitana-reggio/embed/#?secret=Xqg2ygjxyt#?secret=iNCHhF8tmd" data-secret="iNCHhF8tmd" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> </p>
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		<title>Sanità e liste d&#8217;attesa, Tar ok a ricorso Associazioni categoria: Nuove tariffe sospese fino al 28 gennaio</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/sanita-e-liste-dattesa-tar-ok-a-ricorso-associazioni-categoria-nuove-tariffe-sospese-fino-al-28-gennaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 17:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tar del Lazio ha accolto oggi l&#8217;istanza cautelare presentata, in accordo con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative (Federanisap, Aiop, Uap) dagli avvocati di Forum Team &#8211; Legal Healthcare, contro il Decreto del ministero della Salute di concerto con il Mef (pubblicato in GU il 27 dicembre con efficacia da oggi, 30 dicembre) con [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tar del Lazio ha accolto oggi l&#8217;istanza cautelare presentata, in accordo con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative (Federanisap, Aiop, Uap) dagli avvocati di Forum Team &#8211; Legal Healthcare, contro il Decreto del ministero della Salute di concerto con il Mef (pubblicato in GU il 27 dicembre con efficacia da oggi, 30 dicembre) con il quale è stato emanato il Tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica.</p>
<p>Il Giudice del Tar Lazio, in funzione monocratica, Giulia Lattanzi, ha così sospeso l&#8217;efficacia del Decreto ministeriale, fissando l&#8217;udienza collegiale per il 28 gennaio 2025. Il ricorso mira a evidenziare la carenza istruttoria, la mancata considerazione dell&#8217;andamento dei costi produttivi aggiornati e le criticità giuridiche e metodologiche del Decreto impugnato: «Siamo convinti &#8211; spiegano gli avvocati Giuseppe Barone e Antonella Blasi &#8211; che il Decreto violi i principi costituzionali di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. Le tariffe non tengono conto dell&#8217;incremento dei costi e delle difficoltà operative causate dalla pandemia e dalla crisi economica. L&#8217;istruttoria che ha condotto all&#8217;approvazione delle tariffe è risultata inoltre incompleta e lacunosa. Non è stata garantita una rappresentazione adeguata dei costi reali e delle esigenze delle strutture sanitarie accreditate».</p>
<p>Ma non solo: «Il DM è illegittimo per violazioni di norme Costituzionali. Gli atti della Commissione Permanente, inclusa la proposta tariffaria, sono viziati &#8211; affermano gli avvocati Alberto Polini e Alessandro Diotallevi &#8211; da nullità derivata. La Commissione ha operato oltre i limiti temporali previsti dalla normativa, senza una valida base legislativa. Le tariffe approvate determinano poi una riduzione media del 22-27% rispetto ai valori precedenti, compromettendo la sostenibilità operativa delle strutture accreditate. Questo impatto è particolarmente grave per le strutture private che potrebbero essere costrette a cessare l&#8217;erogazione dei servizi e per i cittadini che dovranno ricorrere a determinate prestazioni a proprie spese, creando evidenti disparità di trattamento».</p>
<p>Il Team, su mandato delle Associazioni di categoria ed in collaborazione con le stesse, «si riserva entro la data d&#8217;udienza già fissata, di elaborare una proposta conforme alla Costituzione nell&#8217;interesse primario della tutela al diritto alla salute».</p>
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		<title>Ponte Stretto: Comune di Villa San Giovanni e Città metropolitana Reggio ricorrono al Tar</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/ponte-stretto-comune-di-villa-san-giovanni-e-citta-metropolitana-reggio-ricorrono-al-tar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 08:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#8220;La Città di Villa San Giovanni e la Città Metropolitana di Reggio Calabria hanno notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tutti i ministri interessati, alle regioni Calabria e Sicilia, alla controinteressata proponente il ricorso per chiedere al Tar Lazio l&#8217;annullamento del parere della Commissione VIA del ministero dell&#8217;ambiente per vizi di legittimità [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La Città di Villa San Giovanni e la Città Metropolitana di Reggio Calabria hanno notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tutti i ministri interessati, alle regioni Calabria e Sicilia, alla controinteressata proponente il ricorso per chiedere al Tar Lazio l&#8217;annullamento del parere della Commissione VIA del ministero dell&#8217;ambiente per vizi di legittimità ed eccesso di potere in ogni sua forma, sollevando dubbi di costituzionalità sulla decretazione d&#8217;urgenza del DL Ponte e del DL Infrastrutture. Le due amministrazioni congiuntamente sin dall&#8217;avvio della procedura avevano chiesto ai due ministeri competenti (MASE e MIT) di sospendere la procedura in attesa di studi tecnici specifici, evidenziando le lacune progettuali tali da non rendere possibile un giudizio di merito dello stesso, evidenziando tra l&#8217;altro il rischio incompiuta legato alla cosiddetta &#8220;realizzazione per fasi costruttive progressive. Una richiesta al MIT (14 e 31 maggio 2024) che continua ad essere valida, considerato che le Amministrazioni ad oggi non hanno alcuna conoscenza dell&#8217;incidenza diretta del progetto sul territorio comunale e metropolitano. I territori hanno il diritto di avere garanzie e certezze, hanno l&#8217;obbligo di tutelare ambiente e paesaggio e di difendere i diritti dei cittadini, hanno il diritto e il dovere di governare le fasi di cambiamento. Il parere della Commissione VIA pubblicato il 19.10.2024 rileva la non ottemperanza delle prescrizioni poste nel 2003 al progetto preliminare e pone 62 prescrizioni all’attuale definitivo aggiornato che confermano tutte le eccezioni sollevate dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nell&#8217;aprile scorso e dalla Città di Villa San Giovanni fino al 13 ottobre, soprattutto circa la carenza di studi di dettaglio specifici, progetto di cantierizzazione e progetti di risoluzione delle interferenze.&#8221;, lo affermano in una nota il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare “Città in movimento&#8221; del Comune di Villa San Giovanni.</p>
<p>&#8220;Nel ribadire una posizione già espressa, non ideologicamente orientata ma protesa esclusivamente alla tutela del territorio e alla difesa dei diritti dei suoi abitanti (precipuamente quelli degli espropriandi), le due amministrazioni hanno attentamente valutato dal punto di vista giuridico e tecnico il parere espresso dalla commissione VIA VAS, addivenendo alla conclusione che lo stesso non dà garanzie, finendo per rinviare ogni valutazione di compatibilità ambientale di questo progetto ad un giudizio di ottemperanza previsto per la maggior parte delle prescrizioni “prima della presentazione della progettazione esecutiva”. Questa considerazione trova conferma nell&#8217;impugnato parere, dal momento che gli approfondimenti e le integrazioni documentali richieste nella procedura di Valutazione di impatto Ambientale presuppongono l&#8217;esecuzione di analisi e indagini di campo, sia per il versante Sicilia che per il versante Calabria, che non sono mai state effettuate; l&#8217;esigenza “di svolgere nel modo più accurato ed approfondito le integrazioni richieste dalle Autorità competenti nell&#8217;ottica di dare piena ed effettiva promozione al valore ambiente” è rimasta solo un buon proposito ma nulla di più rispetto alla relazione di aggiornamento del progettista che non poggia su dati scientifici ulteriori. Con specifico riferimento alla Città di Villa San Giovanni, è provata l’esistenza di una faglia attiva e capace denominata “Cannitello” sotto le fondazioni dei pilastri lato Calabria con prescrizione della “Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale” di eseguire nuove indagini che pongono ulteriori perplessità sulla fattibilità dell’opera (normativamente la progettazione definitiva deve chiarire ogni aspetto di questo tipo in maniera certa), studi specifici e di dettaglio ed approfondimenti preliminari completi su tutte le faglie attive e capaci presenti nell’ambito in oggetto. Idem rispetto al problema dell’erosione costiera, non valutata e carente di studi specifici; manca qualunque analisi delle previsioni dei documenti di pianificazione, in contrasto con la puntale prescrizione n.1 della Delibera CIPE del 2003 di approvazione del progetto preliminare in base alla quale il progetto definitivo dovrà essere sviluppato in modo che, ferma la predetta localizzazione, si pervenga alla massima possibile compatibilità con le strategie ed i piani di sviluppo con i quali è destinato ad interagire&#8221;, prosegue la nota.</p>
<p>&#8220;La mancata esecuzione della VAS trascura colpevolmente tale prescrizione. Il progetto definitivo aggiornato ed esitato dalla Commissione VIA VAS, secondo la normativa vigente e il Dl.gvo 50, non assurge da alcun punto di vista (tecnico-progettuale, economico, ambientale, paesaggistico) a livello di progettazione definitiva. Preoccupano gli enti, nel merito, la mancata previsione di un monitoraggio continuo – prima, durante e dopo l’eventuale realizzazione del ponte &#8211; della qualità dell’aria, l&#8217;erosione costiera e la mancanza di interventi di ripascimento; la mancanza di regolamentazione e rigenerazione degli elementi identitari dell&#8217;area dello Stretto. Un&#8217;area che non deve essere snaturata dall’opera ponte, ma tutelara nel suo patrimonio storico, ambientale e culturale e gli enti rappresentativo dei territori non possono essere soggetti passivi di interventi che modificherebbero in maniera sostanziale e definitiva l’Area dello Stretto. Tutela del paesaggio quale valore costituzionale, tutela degli espropriandi, paventato rischio di un’eterna incompiuta con ricadute nefaste inimmaginabili per la sopravvivenza dello stesso tessuto sociale metropolitano, sono le ragioni squisitamente politiche della decisione assunta, considerato che il parere espresso dalla Commissione VIA VAS presenta profili di dubbia costituzionalità, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, e dunque, occorre, tutelare gli interessi della città di Villa San Giovanni come comune su cui impatta completamente l’opera Ponte e gli interessi della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dell’Area dello Stretto. Sappiamo esserci larga convergenza amministrativa e politica sulla posizione espressa, soprattutto sappiamo esserci su ciò la convergenza delle nostre comunità che vogliono essere protagoniste di ogni decisione di sviluppo di questo territorio straordinario&#8221;, concludono il sindaco, la giunta e il gruppo consiliare “Città in movimento&#8221;.</p>
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		<title>Bonifica Sin Crotone, il Comune e le associazioni ambientaliste fanno ricorso al Tar</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/bonifica-sin-crotone-il-comune-e-le-associazioni-ambientaliste-fanno-ricorso-al-tar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 10:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica]]></category>
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		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[Tar]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Questa mattina, innanzi al TAR della Calabria, sono state discusse congiuntamente le istanze cautelari accluse ai ricorsi promossi dal Comune di Crotone, dalla Provincia di Crotone, dalla Regione Calabria e dalle associazioni WWF e ARCI ai fini dell&#8217;annullamento del provvedimento del Ministero dell&#8217;ambiente dello scorso 1 agosto 2024 di approvazione del progetto stralcio di revisione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina, innanzi al TAR della Calabria, sono state discusse congiuntamente le istanze cautelari accluse ai ricorsi promossi dal Comune di Crotone, dalla Provincia di Crotone, dalla Regione Calabria e dalle associazioni WWF e ARCI ai fini dell&#8217;annullamento del provvedimento del Ministero dell&#8217;ambiente dello scorso 1 agosto 2024 di approvazione del progetto stralcio di revisione del POB Fase 2. Ne dà notizia il vicesindaco e assessore all&#8217;avvocatura, Sandro Cretella.</p>
<p>In un clima di piena condivisione dell&#8217;impostazione difensiva, i legali di tutte le parti hanno insistito nelle rispettive difese manifestando l&#8217;esigenza di una misura cautelare anche ai fini di una celere trattazione del merito.</p>
<p>Il Collegio, a seguito di ampia discussione, si è riservato sull&#8217;istanza. Il provvedimento del TAR è previsto nei prossimi giorni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.calabrianews.it/bonifica-sin-crotone-il-comune-e-le-associazioni-ambientaliste-fanno-ricorso-al-tar/">Bonifica Sin Crotone, il Comune e le associazioni ambientaliste fanno ricorso al Tar</a> proviene da <a href="https://www.calabrianews.it">Calabria News</a>.</p>
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		<item>
		<title>Cedu boccia ricorso: &#8220;Non ci fu violazione diritti per medici no vax che rifiutarono vaccino Covid&#8221;</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/covid-cedu-non-ci-fu-violazione-diritti-per-medici-no-vax-che-rifiutarono-vaccino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[CEDU]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[no vax]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[ultimora]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Non ci fu violazione dei diritti umani verso gli operatori sanitari no vax sospesi dal loro lavoro e spostati in ruoli amministrativi perché avevano rifiutato la vaccinazione contro il Covid-19. Sanitari che furono poi reintegrati dopo l&#8217;emergenza nel servizio sanitario della Repubblica di San Marino. Per la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (Cedu) [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211;<br />
Non ci fu violazione dei diritti umani verso gli operatori sanitari no vax sospesi dal loro lavoro e spostati in ruoli amministrativi perché avevano rifiutato la vaccinazione contro il Covid-19. Sanitari che furono poi reintegrati dopo l&#8217;emergenza nel servizio sanitario della Repubblica di San Marino. Per la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (Cedu) non c&#8217;è stata nessuna &#8216;discriminazione&#8217;.</p>
<p>E&#8217; stato quindi bocciato, in una sentenza datata 29 agosto, il ricorso di 26 persone tra le quali 19 sammarinesi, 6 italiani, una moldava Per la Corte le misure adottate sono, infatti, da ritenere &#8216;proporzionate e giustificate&#8217; rispetto all&#8217;obiettivo legittimo, in quel determinato momento, di protezione della salute della popolazione in generale. Secondo la sentenza, nel contesto pandemico, le misure miravano a mantenere adeguate condizioni di sicurezza rispetto a un grave rischio per la popolazione in generale.</p>
<p>Inoltre le persone non vaccinate &#8211; evidenzia la sentenza- risultavano più vulnerabili alle gravi conseguenze della malattia. In più, per la Corte europea, i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare in che modo la loro dignità o il loro benessere emotivo siano stati influenzati dalle misure adottate dallo Stato di San Marino. I ricorrenti, in ogni caso, hanno ora tre mesi per un eventuale ricorso alla Camera Grande della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo che può emettere una sentenza definitiva . &#8212;cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.calabrianews.it/covid-cedu-non-ci-fu-violazione-diritti-per-medici-no-vax-che-rifiutarono-vaccino/">Cedu boccia ricorso: &#8220;Non ci fu violazione diritti per medici no vax che rifiutarono vaccino Covid&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.calabrianews.it">Calabria News</a>.</p>
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