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	<title>consulta Archivi - Calabria News</title>
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	<description>Calabria News quotidiano on line: Cronaca e notizie di Lamezia Terme, informazioni di sport e cultura.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 18:07:20 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Autonomia differenziata, Occhiuto: bussola è Consulta, Calderoli convochi tavolo</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/autonomia-differenziata-occhiuto-bussola-e-consulta-calderoli-convochi-tavolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 18:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“Le pre-intese sull’autonomia differenziata delle quali si parla in queste ore sono soltanto semplici accordi politici. Sarà, invece, importante valutare nel merito le intese, quelle vere, sulle materie non Lep, affinché non generino squilibri tra regioni del Nord e regioni del Sud. La bussola da seguire deve essere sempre la sentenza della Corte Costituzionale. La [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>“Le pre-intese sull’autonomia differenziata delle quali si parla in queste ore sono soltanto semplici accordi politici. Sarà, invece, importante valutare nel merito le intese, quelle vere, sulle materie non Lep, affinché non generino squilibri tra regioni del Nord e regioni del Sud. La bussola da seguire deve essere sempre la sentenza della Corte Costituzionale. La Consulta ha detto che quando le intese su materie non Lep riguardano anche il trasferimento di funzioni che possono incidere sui diritti sociali e civili, è necessario fermarsi&#8221;. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.</p>
<p>&#8220;La mia preoccupazione &#8211; aggiunge &#8211; riguarda alcune delle funzioni &#8211; probabilmente riportare nelle pre-intese dei prossimi giorni &#8211; che potrebbero avere impatti significativi sul coordinamento della finanza pubblica in sanità: alcune regioni, ad esempio, potrebbero usare le risorse del riparto sanitario per pagare di più i medici, o per offrire loro una previdenza integrativa e complementare più conveniente. Tutto ciò comporterebbe inevitabilmente una sperequazione rispetto alle regioni che non possono consentirsi iniziative di questo tipo. Su altre materie non Lep, invece, potrebbero esserci questioni anche vantaggiose per le regioni del Sud: sarebbe interessante approfondire anche questi aspetti&#8221;.</p>
<p>&#8220;Per queste ragioni- dice Occhiuto &#8211; chiedo al ministro Roberto Calderoli di convocare già nei prossimi giorni un tavolo di confronto tra le regioni che hanno chiesto la sottoscrizione delle intese sulle materie non Lep e tra coloro che invece hanno rappresentato qualche preoccupazione”.</p>
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		<title>Ncc, c&#8217;è il ricorso della Regione Calabria accolto dalla Consulta dietro lo &#8220;schiaffo&#8221; a Salvini</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/ncc-ce-il-ricorso-della-regione-calabria-accolto-dalla-consulta-dietro-lo-schiaffo-a-salvini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 16:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#8220;Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l&#8217;esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale&#8221;. È quanto si legge nella sentenza numero 163, depositata oggi, con cui sono stati accolti i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla <strong>Regione Calabria</strong> contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 del <strong>ministro Salvini</strong> e le relative circolari attuative.<br />
La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che &#8220;introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l&#8217;inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all&#8217;art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992; impediscono inoltre la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; impongono infine all&#8217;esercente NCC l&#8217;utilizzo esclusivo dell&#8217;applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico&#8221;.</p>
<p>Secondo la Corte, il vincolo temporale di venti minuti è &#8220;una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, vòlta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi&#8221;. Tale disciplina, oltretutto, ripropone indirettamente obblighi previsti da norme statali che sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza numero 56 del 2020.<br />
Pertanto, anche il divieto di stipulare contratti di durata con l&#8217;esercente il servizio NCC per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il richiamato fine antielusivo e comprime indebitamente l&#8217;autonomia contrattuale. Viene, infatti, inibito a operatori economici (<em>quali, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggio o tour operator</em>) di assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati. Infine, la Corte ha reputato non rientrante nella materia «tutela della concorrenza&#8221;, in quanto sproporzionato, l&#8217;obbligo per l&#8217;esercente il servizio NCC di utilizzare esclusivamente l&#8217;applicazione informatica ministeriale, in quanto le attività di controllo possono essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.<br />
Nel ritenere i due ricorsi fondati e, dunque, sussistente l&#8217;interferenza con la materia di competenza regionale &#8220;trasporto pubblico locale&#8221;, la Corte ha annullato nelle parti contestate gli atti impugnati.</p>
<p>&#8220;Il ministro Salvini deve dimettersi, dato che, in violazione delle precedente sentenza della Consulta n. 56 del 2020 e di innumerevoli sentenze del Tar, pur di fare un regalo alla lobby dei tassisti, ha continuato imperterrito a considerarsi al di sopra della Costituzione, cercando, con un atto amministrativo, che a differenza di una legge non richiede la firma e, quindi, il controllo, del Presidente della Repubblica, di aggirare quelle sentenze, limitando alcune libertà espressamente garantite dalla Costituzione, come la libertà di iniziativa economica (art. 41)&#8221;, afferma Massimiliano Dona, presidente dell&#8217;Unione Nazionale Consumatori.<br />
&#8220;Era chiaro e lampante che prevedere con un decreto che, se non si parte dalla rimessa, tra una corsa e l&#8217;altra devono passare 20 minuti, una siesta obbligatoria assurda, e che la partenza deve coincidere con l&#8217;arrivo del servizio precedente, era un modo di far rientrare dalla finestra l&#8217;obbligo di rientrare in rimessa già bocciato dalla Consulta&#8221;- prosegue Dona. &#8220;E&#8217; ridicolo stabilire che se si arriva in un comune, non si può ripartire per una nuova corsa nemmeno da un comune confinante, e, anche se si riparte dallo stesso comune, non si può nemmeno andare a dormire e viaggiare la mattina dopo riposati, visto che l&#8217;unica eccezione è riservata ai servizi svolti entro le 4 del mattino. E pensare che Salvini dovrebbe preoccuparsi della sicurezza stradale!&#8221;, aggiunge Dona. &#8220;E&#8217; inaccettabile che un ministro, pur di raggiungere i suoi scopi, si consideri al di sopra delle leggi. Per questo chiediamo che si dimetta&#8221;, conclude Dona.</p>
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		<item>
		<title>&#8220;Finalità non chiare&#8221;: la Consulta boccia il quesito referendario sull&#8217;Autonomia differenziata</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/finalita-non-chiare-la-consulta-boccia-il-quesito-referendario-sullautonomia-differenziata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 19:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Stop della Consulta al referendum abrogativo della riforma sull&#8217;autonomia differenziata. &#8220;L&#8217;oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari&#8221;, ha rilevato la Corte, sottolineando che &#8220;ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell&#8217;elettore&#8221;. Il quesito sulla legge Calderoli &#8211; della quale i giudici costituzionali, nello scorso novembre, hanno dichiarato illegittimi alcuni punti [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stop della Consulta al referendum abrogativo della riforma sull&#8217;autonomia differenziata. &#8220;L&#8217;oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari&#8221;, ha rilevato la Corte, sottolineando che &#8220;ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell&#8217;elettore&#8221;. Il quesito sulla legge Calderoli &#8211; della quale i giudici costituzionali, nello scorso novembre, hanno dichiarato illegittimi alcuni punti &#8211; non passa quindi il vaglio della Corte, che lo ha dichiarato inammissibile: &#8220;il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull&#8217;autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull&#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione; il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale&#8221;, fa sapere Palazzo della Consulta, in attesa del deposito delle motivazioni della decisione, previsto nei prossimi giorni.</p>
<p>Via libera, invece, agli altri 5 referendum: i cittadini, dunque, saranno chiamati alle urne &#8211; secondo quanto prevede la legge, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno &#8211; per esprimersi su 4 quesiti in materia di lavoro e uno inerente il tema della cittadinanza: &#8220;non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l&#8217;ordinamento costituzionale esclude il ricorso all&#8217;istituto referendario&#8221;, ha spiegato la Corte, dopo la camera di consiglio in cui ha deciso di dichiararli ammissibili.</p>
<p>Tra i quesiti a cui la Consulta ha dato il suo via libera, i 4 promossi dalla Cgil: in primis, il referendum abrogativo del Jobs act sul contratto di lavoro a tutele crescenti e la disciplina dei licenziamenti illegittimi, oltre a quello per l&#8217;abrogazione parziale delle norme sull&#8217;utilizzo dei contratti a termine. E ancora: un referendum riguarda l&#8217;abrogazione parziale delle norme sull&#8217;indennità in caso di licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, un altro, invece, tocca il tema degli infortuni sul lavoro negli appalti, e, in particolare, le norme sull&#8217;esclusione della responsabilità solidale del committente, appaltatore e subappaltatore. Infine, via libera della Corte anche al quesito sulla cittadinanza, con il quale si punta al &#8220;dimezzamento, da 10 a 5 anni, dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana&#8221;.</p>
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		<item>
		<title>Consulta: Ambulatori di fibromialgia Calabria sono legittimi, No a presìdi cura dell’elettrosensibilità</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/consulta-ambulatori-di-fibromialgia-calabria-sono-legittimi-no-a-presidi-cura-dellelettrosensibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 14:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte costituzionale, con la sentenza n. 201 del 2024 pubblicata oggi, ha riconosciuto che non sono incostituzionali le previsioni contenute nell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria n. 8 del 2024 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali), volte [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte costituzionale, con la sentenza n. 201 del 2024 pubblicata oggi, ha riconosciuto che non sono incostituzionali le previsioni contenute nell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria n. 8 del 2024 <em>(Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali</em>), volte a promuovere l’istituzione, a livello sia ospedaliero che territoriale, di ambulatori, anche multidisciplinari, dedicati all’attività gratuita di screening, trattamento e gestione degli esiti della fibromialgia. La Corte – rende noto un comunicato della Consulta – ha precisato che la realizzazione di tali prestazioni, pur non ricomprese fra i livelli essenziali delle prestazioni (LEA), non contrasta con il divieto di spese non obbligatorie, della legge n. 311 del 2004, gravante sulle regioni, come la Calabria, sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario. E ciò in quanto esse sono attuate dalla Regione senza “oneri di spesa a carico del bilancio regionale”, in forza (ed entro i limiti) delle risorse di uno specifico fondo statale istituito nel 2021 e “finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia”. Tali risorse sono state poi ripartite fra le regioni con lo specifico compito di individuare “sul proprio territorio uno o più centri specializzati, idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia” e il legislatore calabrese non ha fatto altro che perseguire tale obiettivo.</p>
<p>Le medesime disposizioni regionali sono state, invece, dichiarate incostituzionali, nella parte in cui estendono la previsione dell’istituzione, nel territorio regionale, di ambulatori per diagnosi, trattamento e cura dell’elettrosensibilità, sindrome distinta dalla fibromialgia, peraltro finora neppure riconosciuta quale patologia dagli organismi internazionali e interni di ricerca medica. Le prestazioni inerenti a tale sindrome, in quanto non riconducibili al fondo specificamente riferito alla sola fibromialgia, né ai LEA sono, infatti, tali da generare un incremento della spesa sanitaria regionale incompatibile con il divieto di spese non obbligatorie. La Corte ha, tuttavia, espresso l’auspicio che, a livello statale, si porti al più presto a conclusione, secondo le procedure e le modalità previste e in linea con le indicazioni del progresso scientifico e medico, l’aggiornamento dei LEA, la cui individuazione è ferma al d.P.C.m. 12 gennaio 2017. In assenza di tale aggiornamento, i cittadini residenti in regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario si trovano, infatti, nell’impossibilità di usufruire di prestazioni divenute essenziali alla luce di sopravvenute evidenze scientifiche.</p>
<p>Sono state, infine, ritenute non fondate le censure relative alle previsioni della medesima legge regionale inerenti alle attività di collaborazione presso gli ambulatori multidisciplinari, nonché, più in generale, di supporto e aiuto ai pazienti, per le quali è espressamente indicato il coinvolgimento solo di associazioni di volontariato e di altre associazioni. Al riguardo, la Corte ha affermato che il richiamo operato dal legislatore regionale solo ad alcuni tipi di enti del terzo settore (ETS), peraltro in maniera poco accurata e disomogenea, non ha un significato preclusivo, bensì meramente esemplificativo. Alla luce di una lettura sistematica dell’intera legge, nonché dai lavori preparatori della stessa, risulta chiaro che il legislatore calabrese ha inteso, all’opposto, riferirsi a tutto il “complesso e variegato arcipelago” dei soggetti di diritto privato che “esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Autonomia Differenziata, Senese (Uil): Non deve tradursi in diseguaglianze tra Nord e Sud</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/autonomia-differenziata-senese-uil-non-deve-tradursi-in-diseguaglianze-tra-nord-e-sud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 13:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
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		<category><![CDATA[Mariaelena Senese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“La recente decisione della Corte Costituzionale sull’Autonomia differenziata ribadisce l’importanza di principi come l’unità e la solidarietà nazionale, evidenziando criticità in alcune disposizioni della legge, come la gestione centralizzata dei Livelli essenziali delle prestazioni e la modifica delle aliquote fiscali. E’ cruciale che la Calabria sia rappresentata in questo processo decisionale, garantendo servizi equi per [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“La recente decisione della Corte Costituzionale sull’Autonomia differenziata ribadisce l’importanza di principi come l’unità e la solidarietà nazionale, evidenziando criticità in alcune disposizioni della legge, come la gestione centralizzata dei Livelli essenziali delle prestazioni e la modifica delle aliquote fiscali. E’ cruciale che la Calabria sia rappresentata in questo processo decisionale, garantendo servizi equi per tutti i cittadini e scongiurando disparità territoriali. L’autonomia non deve mai compromettere l’uguaglianza dei diritti&#8221;. Lo afferma in una nota Mariaelena Senese, Segretaria generale Uil Calabria.</p>
<p>&#8220;La Corte Costituzionale sull’Autonomia differenziata, nello specifico, ha evidenziato limiti cruciali per tutelare l’unità e la solidarietà nazionale. La Corte ha sottolineato la necessità di distribuire risorse in base a bisogni standard e non alla spesa storica, oltre a richiedere un coinvolgimento più forte del Parlamento nella definizione dei Lep- aggiunge Senese. La decisione della Corte è un passo importante per garantire diritti uguali a tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione di residenza. La nostra regione, con i suoi ritardi infrastrutturali e socio-economici, ha bisogno di servizi pubblici di qualità e di un’allocazione di risorse che rispetti il principio di uguaglianza&#8221;.</p>
<p>Per la segretaria generale Uil Calabria: &#8220;L’autonomia non deve tradursi in diseguaglianze tra Nord e Sud, né privare le regioni meno sviluppate delle risorse necessarie per garantire diritti fondamentali in settori cruciali come la sanità, l’istruzione e le infrastrutture. Invitiamo il governo e le istituzioni a riflettere su questo modello, garantendo che ogni cittadino possa avere accesso alle stesse opportunità. Con la partecipazione attiva del Parlamento e delle parti sociali, si può costruire un Paese più coeso, capace di produrre progresso e di sostenere e rafforzare la crescita delle regioni del Mezzogiorno. na riforma che sia compatibile con la coesione e il progresso del Paese intero”- conclude Mariaelena Senese. </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Autonomia differenziata, Consulta: legge costituzionale ma 7 sono le norme bocciate</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/autonomia-differenziata-consulta-legge-costituzionale-ma-7-le-norme-bocciate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 18:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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		<category><![CDATA[norme]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie, considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. Lo rende noto la stessa Consulta, in attesa del deposito della sentenza. In particolare i giudici della Consulta sottolineano che la forma di Stato riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle Regioni e [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="art-text">La Corte costituzionale ha ritenuto <span id="U111038176413Mj">non fondata la questione di costituzionalità</span> dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie, considerando invece <span id="U111038176413obB">illegittime specifiche disposizioni </span>dello stesso testo legislativo. Lo rende noto la stessa Consulta, in attesa del deposito della sentenza. In particolare i giudici della Consulta sottolineano che la forma di Stato riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle Regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le Regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio.</p>
<h2 id="il-principio-di-sussidiariet-e-lo-stop-al-trasferimento-di-materie-82">Il principio di sussidiarietà e lo stop al trasferimento di materie</h2>
<p class="art-text">Pertanto <span id="U111038176413gaB">la distribuzione delle funzioni </span>legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione <span id="U111038176413bSC">non deve corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma deve avvenire in funzione del bene comune</span> della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini. Partendo da queste premesse viene ritenuta <span id="U111038176413HnE">incostituzionale la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie</span>, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola Regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà.</p>
<h2 id="no-alla-delega-legislativa-sui-lep-61">No alla delega legislativa sui Lep</h2>
<p class="art-text">La Corte contesta poi il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, i cosiddetti Lep, priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento. Incostituzionale è poi la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vale a dire un Dpcm, a determinare l’aggiornamento dei Lep e quindi la determinazione dei Lep con Dpcm sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i Lep.</p>
<h2 id="incostituzionale-modificare-aliquote-con-decreto-70">Incostituzionale modificare aliquote con decreto</h2>
<p class="art-text"><span id="U1110381764136gD">Incostituzionale</span> viene poi considerata <span id="U111038176413RuG">la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi</span> erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito, perché in base a tale previsione potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che –dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite- non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni.</p>
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<div class="evo-passback" data-init="true" data-pb="adnkronos_pb_intext">
<p>&nbsp;</p>
<div id="aswift_7_host"><span style="color: var(--td_text_color, #111111); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 27px;">Indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica</span></div>
<p>Pollice verso poi per la facoltatività, piuttosto che per la doverosità, per le Regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica. Giudicata poi incostituzionale l’estensione della legge sull’autonomia, e dunque dell’articolo116, terzo comma, della Costituzione alle Regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.</p>
</div>
</div>
<h2 id="il-rinvio-alle-camere-36">Il rinvio alle Camere</h2>
<p class="art-text">La Corte ha poi fornito alcuni criteri interpretativi tali da garantire la costituzionalità di altre parti della legge. In particolare l’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo; la legge di differenziazione non è di mera approvazione dell’intesa (&#8216;prendere o lasciare&#8217;) ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso l’intesa potrà essere eventualmente rinegoziata. La limitazione della necessità di predeterminare i Lep ad alcune materie (distinzione tra &#8216;materie Lep&#8217;e &#8216;materie-no Lep&#8217;) va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come &#8216;no-Lep&#8217;, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.</p>
<p class="art-text">L&#8217;individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso. Infine la clausola di invarianza finanziaria richiede inoltre che, al momento della conclusione dell’intesa e dell’individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza all&#8217;Ue. La Consulta sottolinea che spetterà ora al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge. La Corte resterà poi competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre Regioni o in via incidentale.</p>
<p>(<em>Adnkronos</em>)</p>
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		<title>Autonomia, scontro su referendum. Calderoli: &#8220;Consulta lo boccerà&#8221;. Opposizioni: &#8220;Teme voto&#8221;</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/autonomia-scontro-su-referendum-calderoli-consulta-lo-boccera-opposizioni-teme-voto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 22:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Si accende lo scontro sul referendum sull&#8217;autonomia differenziata. Roberto Calderoli evoca la bocciatura dei quesiti da parte della Corte costituzionale. &#8220;Ci sono chiari elementi di inammissibilità&#8221;, lancia il sasso il ministro degli Affari regionali. Parole che le opposizioni interpretano come il timore di perdere le consultazioni, dopo la massiccia adesione alla raccolta di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>(Adnkronos) &#8211; Si accende lo scontro sul referendum sull&#8217;autonomia differenziata. Roberto Calderoli evoca la bocciatura dei quesiti da parte della Corte costituzionale. &#8220;Ci sono chiari elementi di inammissibilità&#8221;, lancia il sasso il ministro degli Affari regionali. Parole che le opposizioni interpretano come il timore di perdere le consultazioni, dopo la massiccia adesione alla raccolta di firme, oltre 500mila, che potrebbe rappresentare un ostacolo sul percorso riformatore del governo. &#8220;Ha paura del voto popolare&#8221;, è la replica che arriva dalle opposizioni. Dal Pd fino ad Avs leggono l&#8217;uscita del ministro come una inopportuna invasione di campo: &#8220;Spetta alla corte costituzionale decidere&#8221;, rimarcano le minoranze. Che puntano sul voto popolare, ma c&#8217;è chi mette in guardia sull&#8217;ipotesi inammissibilità: &#8220;Il rischio c&#8217;è&#8221;, ammette Riccardo Magi, segretario di +Europa. Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, in un video postato sabato 3 agosto sui social parlava di &#8220;oltre 600.000 firme&#8221; raccolte in poco più di 7 giorni.  Calderoli spiega in una intervista ad Affaritaliani: &#8220;Essendo l&#8217;autonomia regionale differenziata complessa e quindi disomogenea e collegata alla legge di bilancio, non dovrebbe essere ammissibile il referendum abrogativo. Fermo restando che ovviamente deciderà la Corte costituzionale&#8221;. Non solo, però, perché questo potrebbe non essere l&#8217;unico motivo che potrebbe spingere la Consulta a bocciare i quesiti, perché &#8220;sono legati all&#8217;obbligatorietà costituzionale della legge con riferimento in particolare all&#8217;articolo 116 della Costituzione e ancora nella definizione dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni) secondo la lettera m del secondo comma dell&#8217;articolo 117 della Carta ma inattuato da 23 anni e più volte sollecitato nella sua definizione da parte della stessa Corte costituzionale&#8221;.  &#8220;Tutto ciò oltre all&#8217;obbligatorietà dell&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 119 della Costituzione ovvero federalismo fiscale e perequazione ordinaria e straordinaria&#8221;, aggiunge ancora il ministro prima di precisare che l&#8217;iter per arrivare al voto sarà lungo, e dovrà passare anche dalla Corte di cassazione &#8220;che dovrà verificare non solo il numero delle firme valide ma anche il relativo accompagnamento del certificato elettorale di ogni cittadino. Ovvero che cinque consigli regionali abbiano deliberato il medesimo testo referendario, cosa che a tutt&#8217;oggi non si è ancora verificata&#8221;, conclude. &#8220;Per fortuna non decide&#8221; Calderoli ma la Consulta, ribatte a stretto giro il responsabile Riforme del Pd Alessandro Alfieri. &#8220;Capisco che sono spaventati dal numero di firme raccolte in pochi giorni &#8211; ha detto ancora il senatore dem -, ma Calderoli stia più tranquillo. Al di là dell&#8217;ammissibilità del quesito, noi stiamo facendo questa battaglia per sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica su una riforma pasticciata che fa male tanto al Nord quanto al Sud, complicando la vita degli imprenditori con più burocrazia. Non solo, la legge Calderoli colpisce l&#8217;istruzione e la sanità pubblica aumentando le disuguaglianze nel Paese&#8221;.</p>
<p>Sulla stessa lunghezza d&#8217;onda il M5S e Italia viva. All&#8217;Adnkronos, il pentastellato Alfonso Colucci afferma che &#8220;la veloce raccolta delle firme per il referendum lancia un chiaro segnale a Calderoli e al governo intero contro l&#8217;autonomia. Confidiamo nel fatto che la Corte costituzionale, ma soprattuto i cittadini, possano determinare l&#8217;abrogazione di questa riforma che spacca l&#8217;Italia in due e che spacca le Regioni del Nord al loro interno&#8221;.  Per la renziana Raffaella Paita, invece, &#8220;evidentemente il ministro teme la consultazione popolare e il raggiungimento del quorum&#8221;. &#8220;Abbiamo massimo rispetto per la Consulta e per la competenza dei giudici costituzionali &#8211; dice all&#8217;Adnkronos -. Ai partiti il compito di spiegare e denunciare le storture di una legge che danneggerà sia il Nord, sia il Sud con la sua valanga di burocrazia. La raccolta firme sta procedendo spedita ed è un bellissimo esercizio democratico. La risposta dei cittadini, da Nord a Sud, è stata straordinaria, più di quanto il ministro Calderoli si aspettasse. E il suo nervosismo lo dimostra&#8221;.  Caustico Angelo Bonelli che replica con un&#8217;alzata di spalle alle parole di Calderoli: &#8220;Be&#8217;, detto da uno che ha fatto il Porcellum, che lui stesso ha definito una &#8216;porcata&#8217;, e che la Consulta ha giudicato incostituzionale, è un biglietto da visita di non credibilità da parte del ministro Calderoli&#8221;.</p>
<p>Anche l&#8217;esponente di Avs rimarca: &#8220;Quello che conta sono le firme che sono state raggiunte in poche settimane, che sono già arrivate al quorum di 500.000, e che ci si augura arriveranno a un milione&#8221;.  I dubbi, però, rimangono. Per Colucci, &#8220;Calderoli fonda le sue dichiarazioni sul collegamento alla legge di bilancio, ma è un collegamento formale non sostanziale. E gli altri rilievi posti sembrano superabili dall&#8217;esame della Corte costituzionale&#8221;.  E anche Magi lancia l&#8217;allarme sull&#8217;ipotesi bocciatura: &#8220;Il rischio c&#8217;è&#8221; non tanto sul collegamento tra la legge e la legge di bilancio, che &#8220;è formalistico, non è effettivo, anche perché non è previsto nessun impegno di spesa ma anzi potrebbe rimandare a un&#8217;altra legge&#8221;, quanto sulla Corte costituzionale che, &#8220;negli ultimi anni, è andata ben al di là dei confini dell&#8217;articolo 75 della Costituzione restringendo la possibilità da parte dei cittadini di votare determinati referendum&#8221;. &#8212;politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)</p>
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		<title>Consulta: il convivente di fatto è “famiglia”, i diritti vanno riconosciuti a tutti senza distinzioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 09:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il convivente di fatto è a tutti gli effetti un familiare. «In una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto». Con queste motivazioni la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il convivente di fatto è a tutti gli effetti un familiare. «In una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto». Con queste motivazioni la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto». Inoltre, in via consequenziale, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della cosiddetta legge Cirinnà (la numero 76 del 2016) che ha introdotto l’articolo 230-ter del codice civile, che riconosceva al convivente di fatto una tutela sul lavoro significativamente ridotta rispetto al coniuge. Cioè, più garanzie lavorative per il convivente. </p>
<p><strong>La sentenza</strong><br />
Per «conviventi di fatto» – secondo la definizione prevista dal primo articolo della legge dichiarata incostituzionale – si intendono «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale».<br />
Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, ricorda la Consulta, avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale della disciplina dell’impresa familiare – in riferimento, in particolare, agli articoli 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, che garantiscono i diritti al singolo e tutelano il lavoro, nella parte in cui prevedeva che il convivente more uxorio non fosse incluso nel novero dei «familiari». E ora la Corte ha accolto quei rilievi in ambito familiare-lavorativo.</p>
<p><strong>Tutela del lavoro</strong><br />
«Rimangono – si legge nella nota della Corte – le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, ma quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale è il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione; diritto che, nel contesto di un’impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nell’orbita del lavoro gratuito».<br />
La Corte, inoltre, ha sottolineato che la tutela del lavoro è strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare. Ha ritenuto, quindi, irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nell’impresa familiare. </p>
<p><strong>Legge Cirinnà </strong><br />
All’ampliamento della tutela disposta con la modifica dell’articolo 230 bis del codice civile al convivente di fatto è conseguita l’illegittimità costituzionale anche dell’articolo 230-ter che – nell’attribuire allo stesso una tutela ridotta, non comprensiva del riconoscimento del lavoro nella famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell’impresa familiare – comporta, per i giudici un ingiustificato e discriminatorio abbassamento di protezione. La cosiddetta legge Cirinnà aveva infatti previsto che al convivente di fatto, che prestasse stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente, spettasse una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Ma che il diritto di partecipazione non spettasse qualora tra i conviventi esistesse un rapporto di società o di lavoro subordinato. </p>
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		<title>Noleggio con conducente (Ncc), Occhiuto: Consulta ci dà ancora ragione, Calabria-Governo 2-0</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/noleggio-con-conducente-ncc-occhiuto-consulta-ci-da-ancora-ragione-calabria-governo-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 12:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
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		<category><![CDATA[Occhiuto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>”Calabria-Governo 2-0. Non è una partita di calcio, ma il risultato decretato dalla Corte Costituzionale che ha rigettato entrambe le impugnative di Palazzo Chigi contro le nostre due leggi regionali costruite con l’obiettivo di distribuire nuove licenze Ncc in Calabria per favorire la mobilità di cittadini e turisti. Lo scorso 7 marzo avevamo vinto il [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>”Calabria-Governo 2-0. Non è una partita di calcio, ma il risultato decretato dalla Corte Costituzionale che ha rigettato entrambe le impugnative di Palazzo Chigi contro le nostre due leggi regionali costruite con l’obiettivo di distribuire nuove licenze Ncc in Calabria per favorire la mobilità di cittadini e turisti. Lo scorso 7 marzo avevamo vinto il primo tempo, con il via libera della Corte alla nostra prima legge&#8221;. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. </p>
<p>&#8220;Oggi &#8211; evidenzia &#8211; il secondo round: la Consulta &#8211; nel giudicare la norma calabrese che prevede la possibilità di assegnare 200 nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente &#8211; ha sollevato davanti a sé la questione di legittimità costituzionale della legge dello Stato che regolamenta l’intero settore, e ancora una volta ci ha dato ragione.<br />
Il divieto di rilasciare nuove licenze Ncc è incostituzionale. Questo divieto, si legge nella sentenza della Corte Costituzionale, ‘ha alzato una barriera all’ingresso dei nuovi operatori’, compromettendo gravemente ’la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea’. La norma dichiarata illegittima dalla Consulta ha pertanto causato, in modo sproporzionato, ‘un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell&#8217;intera collettività’. I servizi di autotrasporto non di linea, infatti, concorrono a dare effettività alla libertà di circolazione, ‘che &#8211; viene sottolineato nella sentenza &#8211; è la condizione per l’esercizio di altri diritti, per cui la forte carenza dell&#8217;offerta’ &#8211; che colloca l’Italia fra i Paesi europei meno attrezzati al riguardo &#8211; generata dal potere conformativo pubblico ha indebitamente compromesso ‘non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio, che attiene all’effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all’interesse allo sviluppo economico del Paese’.</p>
<p>Siamo davanti ad una decisione storica e senza precedenti, che ammacca le corporazioni e che finalmente rende il mercato realmente libero a vantaggio dei cittadini e di chi vuole fare impresa”- conclude Occhiuto.</p>
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		<item>
		<title>VIDEO-La Consulta dà ragione alla Calabria, Occhiuto: blocco nuove licenze NCC penalizza consumatori</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/video-la-consulta-da-ragione-alla-calabria-occhiuto-blocco-nuove-licenze-ncc-penalizza-consumatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 17:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
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		<category><![CDATA[consulta]]></category>
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		<category><![CDATA[Ncc]]></category>
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		<category><![CDATA[Occhiuto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“Sugli Ncc la Calabria vince una battaglia storica, che abbiamo combattuto nell’interesse collettivo, a favore dei consumatori, per avere servizi più efficienti, per la libertà di impresa. Perdono le corporazioni e perde la logica protezionistica. Mesi fa il Consiglio regionale ha approvato una legge, nata su mia specifica iniziativa, che avrebbe consentito il rilascio di [&#8230;]</p>
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<p>“Sugli Ncc la Calabria vince una battaglia storica, che abbiamo combattuto nell’interesse collettivo, a favore dei consumatori, per avere servizi più efficienti, per la libertà di impresa. Perdono le corporazioni e perde la logica protezionistica.<br />
Mesi fa il Consiglio regionale ha approvato una legge, nata su mia specifica iniziativa, che avrebbe consentito il rilascio di 200 nuove licenze Ncc in Calabria. Abbiamo tanti turisti che arrivano nel nostro territorio, ne vogliamo attrarre sempre di più, ed è nostro dovere impegnarci per garantire loro una mobilità adeguata&#8221;. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.</p>
<p>&#8220;Il governo, qualche settimana dopo, &#8211; ricorda &#8211; aveva deciso di impugnare quella norma dinanzi alla Corte Costituzionale, decisione alla quale la Regione Calabria si è immediatamente opposta. Successivamente ho dunque proposto e fatto approvare in Consiglio regionale una nuova legge organica della materia, che ci consentisse il rilascio delle licenze. Anche in quel caso il governo impugnò la norma e la Regione Calabria si oppose. Oggi la Consulta ci dà ragione, chiedendosi inoltre se sia legittimo il divieto, che dura ormai da più di cinque anni, di rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente. Dal sistema normativo &#8211; sottolinea la Corte &#8211; non si può evincere alcun ‘radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi’ per coloro che svolgono il servizio di Ncc. Le innovazioni, oggi capillarmente diffuse nel settore dei trasporti, si legge nella sentenza, ‘rappresentano il cardine della libertà d’iniziativa economica privata e dell’interazione fra le imprese in un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori’. Un divieto assoluto di fornire servizi innovativi, dice la Consulta, ‘configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore’&#8221;.</p>
<p>&#8220;Siamo davvero felici di aver provocato questa importante presa di posizione da parte della Corte Costituzionale: ci saranno ricadute estremante positive per i cittadini e per chi vuole intraprendere. Abbiamo vinto la battaglia del buon senso”- conclude Occhiuto.</p>
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