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	<title>Cassazione Archivi - Calabria News</title>
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	<description>Calabria News quotidiano on line: Cronaca e notizie di Lamezia Terme, informazioni di sport e cultura.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 18:36:52 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Oliverio: Due sentenze penali mi assolvono ma vengo condannato per danno erariale e refusione spese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorena Iuffrida]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 18:36:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>&#8220;Sono letteralmente allibito dalla lettura del provvedimento della (in)giustizia contabile, che ha condannato alla refusione delle spese legittimamente sostenute dalla Regione Calabria per la promozione della stessa nel contesto di un evento, il festival dei due Mondi di Spoleto, di portata, appunto, mondiale! Ben due sentenze del Giudice Penale mi hanno mandato assolto con la [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto">&#8220;<em>Sono letteralmente allibito dalla lettura del provvedimento della (in)giustizia contabile, che ha condannato alla refusione delle spese legittimamente sostenute dalla Regione Calabria per la promozione della stessa nel contesto di un evento, il festival dei due Mondi di Spoleto, di portata, appunto, mondiale! Ben due sentenze del Giudice Penale mi hanno mandato assolto con la formula più ampia del non aver commesso il fatto, dopo aver valutato le condotte come &#8220;cristalline&#8221;, ineccepibili dal punto di vista formale e sostanziale. </em></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"><em>Due sentenze (in primo grado e in appello) chiare, esaustive, riepilogative di fatti, elementi, prove documentali di notevole incremento delle presenze turistiche negli anni successivi nella nostra Regione, passando da meno di 7 milioni a 9 milioni e 500 mila. Di tanto, ai sensi di legge e di giurisprudenza consolidate, avrebbe dovuto prender atto la giurisdizione contabile. </em></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"><em>Non è accettabile una sentenza che sembra voler sindacare nel merito le scelte politiche di sviluppo, ignorandone i benefici concreti per il territorio. Per queste ragioni, con la serenità di chi ha sempre operato nell&#8217;esclusivo interesse dei calabresi, annuncio che ricorrerò in Cassazione. La verità dei fatti, la cristallinità e legittimità del nostro operato, già nettamente acclarati dalle sentenze del Giudice Penale, meritano di essere riaffermate fino in fondo. L&#8217;evidente errore sarà portato all&#8217;attenzione della Suprema Corte di Cassazione che saprà, presto e bene, emendarlo&#8221;. </em></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">Mario Oliverio, già presidente della Giunta regionale (9 dicembre 2014/15 febbraio 2020)</div>
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		<item>
		<title>Maxiprocesso “Rinascita-Scott” contro i clan del Vibonese: prime cinque condanne definitive</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/maxiprocesso-rinascita-scott-contro-i-clan-del-vibonese-prime-cinque-condanne-definitive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 19:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Arrivano le prime cinque condanne definitive per gli imputati del maxiprocesso “Rinascita Scott” contro i clan del Vibonese. La Cassazione ha infatti rigettato i ricorsi di cinque imputati che in appello avevano concordato la pena con la pubblica accusa. Un concordato di pena che la Suprema Corte ha ritenuto corretto e senza alcuna violazione di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Arrivano le prime cinque condanne definitive per gli imputati del maxiprocesso “<em>Rinascita Scott</em>” contro i clan del Vibonese. La Cassazione ha infatti rigettato i ricorsi di cinque imputati che in appello avevano concordato la pena con la pubblica accusa. Un concordato di pena che la Suprema Corte ha ritenuto corretto e senza alcuna violazione di legge, rendendo così definitive le seguenti condanne: 19 anni di reclusione per <strong>Salvatore Morelli</strong>, 43 ani, ritenuto al vertice di un gruppo criminale operanti a Vibo Valentia; 16 anni per <strong>Antonio La Rosa</strong>, 64 anni, ritenuto il boss indiscusso dell’omonimo clan di Tropea; 12 anni e 2 mesi per <strong>Antonio Lo Bianco</strong>, 78 anni, esponente di spicco dell’omonimo clan di Vibo; 12 anni <strong>Gaetano Molino</strong>, ritenuto elemento del clan Mancuso di Limbadi; 10 anni e 8 mesi <strong>Giuseppe Mangone</strong>, 71 anni, di Mileto, ritenuto inserito nel clan Mancuso. Associazione mafiosa il principale reato per il quale si e’ registrata la condanna, mentre alcuni imputati dovevano rispondere anche dei reati di estorsione e detenzione illegale di armi.</p>
<p>Riconosciuto anche il risarcimento (<em>3.500 euro per ogni ente</em>) per diversi Comuni del Vibonese costituiti parti civili nel processo. Il blitz che ha portato al maxiprocesso &#8220;Rinascita Scott&#8221; era scattato nella notte del 19 dicembre 2019 con oltre 300 arresti.</p>
<p>Il troncone con rito abbreviato è già giunto in Cassazione, ma per un’aggravante si è registrato l’annullamento con rinvio per tutti gli imputati e sarà quindi necessario un nuovo processo di secondo grado per rideterminazione delle pene. Il troncone con rito ordinario è giunto invece nei mesi scorsi alla sentenza d’appello a Catanzaro.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione: definitive le assoluzioni per associazione mafiosa nel processo &#8216;Quinta bolgia&#8217;</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/cassazione-definitive-le-assoluzioni-per-associazione-mafiosa-nel-processo-quinta-bolgia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 07:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Lamezia Terme]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>
		<category><![CDATA[assoluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[mafiosa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale di Catanzaro che aveva impugnato la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello con cui, in riforma della sentenza di primo grado che aveva inflitto condanne fino a dieci anni di reclusione per plurimi reati, tra cui il delitto associativo di stampo mafioso, gli imputati [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale di Catanzaro</strong> che aveva impugnato la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello con cui, in riforma della sentenza di primo grado che aveva inflitto <strong>condanne fino a dieci anni di reclusione per plurimi reati, tra cui il delitto associativo di stampo mafioso, gli imputati erano stati assolti dal reato associativo, ritenuto insussistente</strong>.  Nel corso dell&#8217;udienza del 2 ottobre, in sede di requisitoria, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione aveva chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore di Catanzaro, sollecitando, invece, l&#8217;annullamento della sentenza relativamente alla revoca della confisca di tutte le società riconducibili a Putrino e a Rocca. I difensori degli imputati, invece, nel chiedere che il ricorso della pubblica accusa fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato, hanno ulteriormente discusso chiedendo l&#8217;accoglimento dei rispettivi ricorsi relativamente ad un&#8217;ipotesi di illecita concorrenza, per cui vi era sentenza di condanna (<em>seppur con i benefici di legge</em>).</p>
</div>
<p>In particolare per <strong>Vincenzo Torcasio</strong>, difeso dall&#8217;avvocato Antonio Larussa, per cui vi era stata condanna per il solo delitto associativo, è stata definitivamente confermata l&#8217;assoluzione dichiarata dal giudice di appello. Per <strong>Pietro Putrino</strong>, per il figlio e per le società a loro riconducibili (<em>difesi dagli avvocati Francesco Gambardella, Massimiliano Carnovale e Michele Cerminara</em>), nonché per il nipote (<em>difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Senese</em>) è stata parimenti confermata l&#8217;assoluzione per il delitto associativo (per insussistenza del fatto) con il contestuale riconoscimento della legittimità delle società ad essi riconducibili. Per questi ultimi è stata, poi, confermata la responsabilità per il solo delitto di concorrenza illecita. Anche per <strong>Ugo Bernardo Rocca </strong>(<em>difeso dall&#8217;avvocato Antonio Larussa</em>) è stata confermata l&#8217;assoluzione per il delitto associativo (<em>per insussistenza del fatto</em>) con la conferma della responsabilità per il delitto di concorrenza illecita (<em>con benefici di legge</em>). La responsabilità per il delitto di illecita concorrenza è stata confermata anche per <strong>Franco Antonio Di Spena</strong> (<em>difeso dall&#8217;avvocato Lucio Canzoniere</em>).</p>
<div data-src="DROP_PERMALINK_HERE" data-widget-id="AR_1"><strong>L&#8217;operazione prende le mosse nel 2018 con l&#8217;arresto in carcere di tutti gli imputati</strong> essendosi ritenuto sussistente un quadro di gravità indiziaria per plurimi delitti di concorrenza illecita, turbativa d&#8217;asta e, appunto, associazione a delinquere di stampo mafioso. Già nella fase delle indagini preliminari la Corte di Cassazione aveva annullato tutte le ordinanze applicative della misura carceraria. Definito il processo con il rito abbreviato, il GUP di Catanzaro pervenne, invece, ad una sentenza di condanna irrogando pesantissime pene per tutti i reati, tra cui il delitto associativo di stampo mafioso e disponendo la confisca di tuti beni riconducibili a Putrino e Rocca. Sentenza, quest&#8217;ultima, quasi totalmente riformata in appello, con l&#8217;assoluzione per il delitto associativo e la revoca della confisca dei beni. Con la sentenza della Corte di Cassazione, che ha integralmente confermato la sentenza di appello, <strong>è stata dichiarata la definitività dell&#8217; insussistenza del sodalizio mafioso</strong> ritenuto in un primo tempo sussistente.</div>
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		<item>
		<title>Corte Cassazione sentenzia: Eni deve pagare 3,4 milioni al Comune di Crotone per Imu piattaforme</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/corte-cassazione-sentenzia-eni-deve-pagare-34-milioni-al-comune-di-crotone-per-imu-piattaforme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 13:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con sentenza definitiva, la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da ENI relativo all&#8217;avviso di accertamento emesso dal Comune di Crotone relativo agli importi dovuti a titolo di IMU sulle piattaforme per l&#8217;annualità 2016. E&#8217; stata pertanto confermata, definitivamente, nel terzo grado di giudizio la piena legittimità dell&#8217;avviso di accertamento emesso per [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza definitiva, la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da ENI relativo all&#8217;avviso di accertamento emesso dal Comune di Crotone relativo agli importi dovuti a titolo di IMU sulle piattaforme per l&#8217;annualità 2016. E&#8217; stata pertanto confermata, definitivamente, nel terzo grado di giudizio la piena legittimità dell&#8217;avviso di accertamento emesso per un importo complessivo di € 3.417.835 fra imposte, interessi e sanzioni.</p>
<p>La Corte di Cassazione, sposando integralmente le tesi fatte valere dall&#8217;amministrazione dal primo grado di giudizio, ha in particolare rigettato, oltre che la serie di eccezioni processuali rivolte, ogni questione relativa ad un presunto difetto di legittimazione attiva e di potere di accertamento del Comune per le piattaforme marine, il quale ne esce pienamente confermato attraverso un forte orientamento interpretativo destinato a fare giurisprudenza. Rimangono da definire, evidentemente in conformità a tale storico precedente, gli ulteriori contenziosi relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019.</p>
<p>&#8220;Questo risultato è la dimostrazione plastica dell&#8217;inversione di ogni logica del passato nel rapporto con ENI: attraverso un rapporto serio e schietto, sin dall&#8217;inizio della consiliatura abbiamo ragionato con la multinazionale su ogni questione aperta nell&#8217;esclusivo interesse della città. Ogni qualvolta c&#8217;è stata la possibilità di ragionare concretamente e razionalmente, lo abbiamo fatto senza esitazioni. Negli altri casi, nel rispetto delle reciproche posizioni, non abbiamo potuto fare altro che proseguire in sede contenziosa. L&#8217;apertura della società verso un accordo per lo sviluppo ha consentito all&#8217;ente di acquisire un&#8217;importante dotazione finanziaria che oggi utilizziamo per garantire funzioni essenziali altrimenti impedite. Attraverso tale accordo stiamo realizzando opere fondamentali come il prolungamento di Via Peppino Impastato ed assicurando servizi fondamentali come la refezione ed il trasporto scolastico&#8221;. dichiara il sindaco Voce.</p>
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		<item>
		<title>Operazione &#8220;Galassia&#8221;, Cassazione annulla confisca da 400 milioni a imprenditore Antonio Ricci</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/operazione-galassia-cassazione-annulla-confisca-da-400-milioni-a-imprenditore-antonio-ricci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 15:42:45 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio, il decreto della Corte d&#8217;Appello di Reggio Calabria che, previa esclusione della misura personale irrogata in primo grado, aveva confermato la confisca di beni per milioni di euro nei confronti di Antonio Ricci, titolare tra l&#8217;altro di Oia Services, società che gestisce il marchio Betaland. L&#8217;imprenditore pugliese, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio, il decreto della Corte d&#8217;Appello di Reggio Calabria che, previa esclusione della misura personale irrogata in primo grado, aveva confermato la confisca di beni per milioni di euro nei confronti di <strong>Antonio Ricci,</strong> titolare tra l&#8217;altro di <strong>Oia Services</strong>, società che gestisce il marchio <strong>Betaland</strong>. L&#8217;imprenditore pugliese, riporta Agipronews, era stato coinvolto nel procedimento penale noto come &#8220;Operazione Galassia&#8221; e aveva visto sequestrato e poi confiscato il proprio patrimonio. Per la quinta Sezione della Cassazione, che pochi giorni fa ha cancellato il provvedimento, la confisca è di fatto illegittima e sproporzionata. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della difesa, ravvisando gravi carenze nella motivazione del provvedimento impugnato, specie nella valutazione della cosiddetta &#8220;pericolosità sociale generica&#8221;.<br />
LA VICENDA &#8211; Antonio Ricci era stato sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali per presunta pericolosità sociale. Al centro dell&#8217;indagine, la sua presunta partecipazione a un&#8217;associazione a delinquere finalizzata alla raccolta illecita di scommesse tramite siti web non autorizzati, la cui gravità indiziaria era stata esclusa sin dalla fase delle indagini preliminari con altro annullamento della Cassazione. La Corte d&#8217;Appello aveva confermato la confisca di società con sede a Malta (tra cui OIA Services Ltd e Harvey Gaming), di due trust e di consistenti disponibilità finanziarie.</p>
<p>LE CENSURE DELLA DIFESA &#8211; Ricci, rappresentato dall&#8217;avvocato Gaetano Sassanelli, ha impugnato il decreto sostenendo che il patrimonio investito non era contaminato &#8211; in quanto documentalmente provato come legittimo &#8211; e che la confisca si fondava anche su vicende giudiziarie che avevano escluso la responsabilità del ricorrente. Secondo la difesa, l&#8217;uso di tali elementi per sostenere la &#8220;pericolosità generica&#8221; dell&#8217;imputato violava i principi costituzionali e giurisprudenziali. Inoltre, il ricorso contestava l&#8217;assenza di un adeguato riscontro tra i beni confiscati e il periodo di pericolosità presunta, nonché l&#8217;erroneo mancato riconoscimento della legittimità di alcune provviste economiche utilizzate per la costituzione dei trust.<br />
LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE &#8211; La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti in questo anche tutti gli altri motivi proposti, giudicando illegittima la decisione della Corte d&#8217;Appello, soprattutto in merito al necessario nesso temporale tra pericolosità sociale presunta e acquisizione dei beni. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui la pericolosità deve fondarsi su &#8220;delitti commessi abitualmente&#8221;, produttivi di profitto illecito, e che costituiscono una fonte rilevante di reddito: requisiti che non sono stati adeguatamente verificati. In particolare, la Cassazione ha criticato la valorizzazione di vicende penali archiviate o concluse con assoluzioni, sottolineando come ciò non possa legittimare una misura così invasiva come la confisca di prevenzione. La decisione ha altresì evidenziato l&#8217;assenza di una &#8220;perimetrazione cronologica&#8221; tra i fatti delittuosi e i beni confiscati.</p>
<p>I PROSSIMI SVILUPPI &#8211; La Corte ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d&#8217;Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, fornendo indicazioni rigide sui criteri a cui attenersi in sede di rinvio, affinché rispettino le ragioni che hanno determinato l&#8217;annullamento. Sarà ora compito dei giudici di merito rivedere il caso, alla luce delle indicazioni della Cassazione, verificando con maggiore rigore il nesso tra condotte illecite e accumulo patrimoniale. La Cassazione sottolinea la necessità di ancorare la confisca a elementi certi e temporalmente coerenti, in un&#8217;ottica di garanzia e rispetto dello Stato di diritto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.calabrianews.it/operazione-galassia-cassazione-annulla-confisca-da-400-milioni-a-imprenditore-antonio-ricci/">Operazione &#8220;Galassia&#8221;, Cassazione annulla confisca da 400 milioni a imprenditore Antonio Ricci</a> proviene da <a href="https://www.calabrianews.it">Calabria News</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Migranti, dalla Cassazione dubbi di costituzionalità sull’intesa Italia-Albania: Ecco perchè</title>
		<link>https://www.calabrianews.it/migranti-dalla-cassazione-dubbi-di-costituzionalita-sullintesa-italia-albania-ecco-perche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 09:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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		<category><![CDATA[Albania]]></category>
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		<category><![CDATA[incostituzionalità]]></category>
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		<category><![CDATA[migranti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nuovo affondo della corte di Cassazione contro un provvedimento del governo. Dopo le criticità espresse sul decreto sicurezza, arrivano i “dubbi di costituzionalità” espressi dall’ufficio del Massimario e del ruolo (lo stesso che aveva criticato il testo sulla sicurezza) al protocollo d’intesa siglato con l’Albania. In una corposa relazione la Cassazione evidenzia numerose criticità dell’accordo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo affondo della corte di Cassazione contro un provvedimento del governo. Dopo le criticità espresse sul decreto sicurezza, arrivano i “dubbi di costituzionalità” espressi dall’ufficio del Massimario e del ruolo (lo stesso che aveva criticato il testo sulla sicurezza) al protocollo d’intesa siglato con l’Albania. In una corposa relazione la Cassazione evidenzia numerose criticità dell’accordo spiegando anche che «la dottrina ha espresso numerosi dubbi di compatibilità con la Costituzione e con il Diritto internazionale, soffermandosi poi specificamente sul rapporto tra il Protocollo e il diritto dell’Unione». Nella relazione redatta dall’ufficio del massimario e del ruolo &#8211; di cui scrive oggi il Manifesto &#8211; la Suprema Corte analizza il protocollo evidenziandone le criticità non solo con la Costituzione, ma anche con il diritto internazionale e quello dell’Unione Europea.<br />
<strong>Anm: rispettare il ruolo della Cassazione</strong><br />
Una presa di posizione che insieme a quella sul decreto sicurezza riaccende inevitabilmente la tensione tra magistratura ed esecutivo. Uno dei compiti dell’ufficio della Suprema Corte &#8211; ricorda però l’Anm &#8211; «è proprio quello di redigere le relazioni sulle novità normative, evidenziandone anche le eventuali criticità dal punto di vista della tenuta costituzionale», L’Associazione nazionale magistrati chiede dunque «rispetto nel democratico confronto fra le istituzioni dello Stato»</p>
<p><strong>Le possibili violazioni dei diritti costituzionali</strong><br />
Nel paragrafo dedicato al rapporto tra il protocollo Italia-Albania e la Costituzione, la relazione dell’ufficio del massimario della Cassazione evidenzia numerosi possibili violazioni dei diritti costituzionali, da quello alla salute a quello di difesa. L’intesa, per esempio, &#8211; scrive la Suprema Corte &#8211; omette di «individuare con precisione la categoria di persone cui l’accordo si riferisce e limitandosi ad individuarli come ’migranti’&#8230;ingenera una complessiva disparità di trattamento tra gli stranieri da condurre in Italia e i ’migranti’ da trasferire in Albania».<br />
<strong>Gli ostacoli al diritto d’asilo</strong><br />
Secondo la Cassazione, poi, l’accordo sarebbe d’ostacolo al diritto di asilo mancando una «disciplina analitica degli aspetti procedurali». Indicazioni che sarebbero necessarie &#8211; secondo i giudici &#8211; per neutralizzare «il dislivello giuridico derivante dalla extraterritorialità, assicurando ai migranti condotti nei siti albanesi eguali garanzie rispetto ai migranti in territorio italiano». È stato inoltre osservato che, secondo quanto indicato dal Protocollo, «il trattenimento non è più previsto come l’extrema ratio, come previsto dalla disciplina europea» ma costituisce «l’unica alternativa indicata dal legislatore, in violazione delle garanzie a tutela della libertà personale».<br />
Un’ulteriore criticità «è stata ravvisata nella materiale impossibilità, in caso di detenzione all’estero, di rimettere in libertà l’individuo, una volta che siano cessati gli effetti del titolo del trattenimento. In base al protocollo, infatti, lo straniero non può essere rilasciato in Albania e deve essere ricondotto in Italia, con la conseguenza che, considerati i tempi tecnici necessari per il trasferimento su una nave o per via aerea, appare oltremodo probabile che si verifichi un trattenimento dello straniero sine titulo della durata di diverse ore, se non addirittura di alcuni giorni».</p>
<p><strong>Il diritto alla difesa e alla salute</strong><br />
Riguardo al diritto di difesa, la Corte sottolinea «come le modalità di esercizio del diritto di difesa delle persone straniere trattenute in Albania non risultano disciplinate da norme legislative, ma affidate alla discrezionalità del ’responsabile italiano del centro’». Infine, è stato osservato come il protocollo &#8211; «nello stabilire che ’in caso di esigenze sanitarie alle quali le autorità italiane non possono far fronte &#8230; le autorità albanesi collaborano con le autorità italiane responsabili delle medesime strutture per assicurare le cure mediche indispensabili e indifferibili ai migranti ivi trattenuti’ &#8211; possa comportare un grave pregiudizio per il diritto alla salute dei ’migranti’, protetto dall’art. 32 della Costituzione, atteso che il livello di assistenza sanitaria albanese non è comparabile con quello italiano».<br />
<em>(Fonte: ilsole24ore.com)</em></p>
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		<title>DL Sicurezza, Cassazione: non era urgente, norme troppo eterogenee e sanzioni sproporzionate</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 15:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[bacchettato]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dl sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In una relazione di 129 pagine, l&#8217;ufficio del Massimario della Cassazione ha rilevato criticità sul decreto sicurezza. Si punta il dito, in particolare, contro &#8220;la decretazione di urgenza&#8220;, &#8220;le norme troppe eterogenee&#8221; e &#8220;sanzioni sproporzionate&#8220;. Per l&#8217;Ufficio del Massimario della Cassazione, il decreto &#8220;riproduce quasi alla lettera&#8221; il contenuto del corrispondente disegno di legge che [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In una relazione di 129 pagine, l&#8217;ufficio del Massimario della<strong> Cassazione</strong> ha rilevato criticità sul decreto sicurezza. Si punta il dito, in particolare, contro &#8220;<strong>la decretazione di urgenza</strong>&#8220;, &#8220;l<strong>e norme troppe eterogenee</strong>&#8221; e &#8220;<strong>sanzioni sproporzionate</strong>&#8220;.</p>
<p>Per l&#8217;Ufficio del Massimario della Cassazione, il decreto &#8220;riproduce quasi alla lettera&#8221; il contenuto del corrispondente disegno di legge che la Camera dei deputati, &#8220;dopo un&#8217;ampia discussione in Assemblea, aveva approvato in prima lettura il 18 settembre 2024&#8221; e poi trasmesso al Senato. Non c&#8217;è stato &#8211; si legge nella relazione &#8211; &#8220;per unanime giudizio dei giuristi finora espressisi&#8221; alcun &#8220;fatto nuovo configurabile come &#8216;casi straordinari di necessità e di urgenza&#8217;&#8221; tra &#8220;la discussione alle Camere del ddl sicurezza e la scelta di trasformarlo in un decreto legge dal medesimo contenuto&#8221;. La scelta di sottrarre il testo all&#8217;ordinario procedimento legislativo e trasfonderlo in un decreto-legge produrrebbe, per la Cassazione, &#8220;una serie di conseguenze: &#8216;l&#8217;accelerazione dei tempi di discussione, la conseguente contrazione della possibilità di apportare emendamenti, che saranno comunque sempre pro futuro, la complessiva compressione del pieno dispiegarsi di quei tempi e modi di dibattito, di esame e di voto che dovrebbero caratterizzare la funzione legislativa, in particolare in materie coperte da riserva di legge, <strong>come sono i diritti di libertà e la materia penale</strong>&#8220;.</p>
<p>A questo si aggiunge &#8220;<strong>l&#8217;estrema disomogeneità dei contenuti di questo testo</strong>&#8220;. Quanto alle disposizioni che &#8220;determinano il trattamento sanzionatorio, in quanto destinate a incidere sulla libertà personale dei loro destinatari, devono ritenersi suscettibili di controllo&#8221; da parte della Corte per &#8220;gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità dovendosi scongiurare il rischio di irrogazione di &#8216;<strong>una sanzione non proporzionata all&#8217;effettiva gravità del fatto&#8217;</strong>&#8220;.</p>
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		<title>Femminicidio Lorena Quaranta, Cassazione conferma ergastolo per il calabrese Antonio De Pace</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 18:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio De Pace]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[conferma]]></category>
		<category><![CDATA[ergastolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Quaranta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Diventa definitiva la condanna all’ergastolo per Antonio De Pace, l’infermiere che il 31 marzo 2020, nel pieno della pandemia Covid, uccise la fidanzata Lorena Quaranta, strangolandola, a Furci Siculo, in provincia di Messina. I supremi giudici della quinta sezione penale hanno rigettato il ricorso della difesa contro la sentenza emessa lo scorso 28 novembre dai [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Diventa definitiva la condanna all’ergastolo per Antonio De Pace, l’infermiere che il 31 marzo 2020, nel pieno della pandemia Covid, uccise la fidanzata Lorena Quaranta, strangolandola, a Furci Siculo, in provincia di Messina. I supremi giudici della quinta sezione penale hanno rigettato il ricorso della difesa contro la sentenza emessa lo scorso 28 novembre dai giudici di Reggio Calabria nel processo di Appello bis. </p>
<p>Un verdetto che era arrivato dopo che la Cassazione, lo scorso anno, aveva annullato con rinvio la prima sentenza di ergastolo limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al fatto che il femminicidio avvenne nella prima fase della pandemia di Covid-19, che avrebbe potuto incidere sullo stato di stress dell&#8217;infermiere. Ipotesi valutata ma ritenuta inammissibile lo scorso novembre dai giudici di Reggio Calabria e ribadita oggi con la decisione dei supremi giudici che hanno confermato la condanna all’ergastolo per De Pace.</p>
<p><strong>Il papà di Lorena: &#8220;Finalmente si chiude questa tragica vicenda giudiziaria&#8221;</strong><br />
“Finalmente si chiude questa tragica vicenda giudiziaria”, ha detto all’Adnkronos il papà di Lorena Quaranta dopo la sentenza della Cassazione. “Siamo soddisfatti. Eravamo convinti che la sentenza di Reggio Calabria avrebbe retto”, ha aggiunto l’avvocato Giuseppe Barba, legale della famiglia. “Si conclude una vicenda giudiziaria travagliata che ci ha visti combattere nelle aule di giustizia per avere una giusta sentenza”, aggiunge all’Adnkronos l’avvocato Concetta La Torre, che assiste la famiglia Quaranta, sottolineando che si tratta di una “pena proporzionata a un delitto efferato, compiuto su una giovane donna da parte di chi avrebbe dovuto amarla e proteggerla. Siamo consapevoli che nessuna sentenza può ridare Lorena ai suoi familiari e a tutti quelli che l&#8217;hanno conosciuta e amata, ma una giusta sentenza certamente dà dignità al loro dolore. Per Lorena e per tutte quelle altre donne che attendono giustizia”, conclude.</p>
<p>Leggi anche:</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="OCJO8Q4mEh"><p><a href="https://www.calabrianews.it/omicidio-di-lorena-quaranta-pg-cassazione-confermare-ergastolo-al-vibonese-antonio-de-pace/">Omicidio di Lorena Quaranta, Pg Cassazione: confermare ergastolo al Vibonese Antonio De Pace</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Omicidio di Lorena Quaranta, Pg Cassazione: confermare ergastolo al Vibonese Antonio De Pace&#8221; &#8212; Calabria News" src="https://www.calabrianews.it/omicidio-di-lorena-quaranta-pg-cassazione-confermare-ergastolo-al-vibonese-antonio-de-pace/embed/#?secret=HWIcmmM1Hn#?secret=OCJO8Q4mEh" data-secret="OCJO8Q4mEh" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
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		<title>Corte di Cassazione: la &#8216;ndrangheta ha partecipato alle stragi che hanno insanguinato l&#8217;Italia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 11:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA['ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[stragi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando lo scorso dicembre i giudici della sesta sezione della Suprema corte hanno deciso di annullare con rinvio la condanna all&#8217;ergastolo per il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano ed il mammasantissima di Melicucco Rocco Santo Filippone nel processo &#8216;Ndrangheta stragista, i soliti giornaloni si erano scatenati. C&#8217;era chi parlava di &#8220;processo stroncato&#8221;, chi aveva accusato la Procura di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Quando lo scorso dicembre i giudici della sesta sezione della Suprema corte hanno deciso di annullare con rinvio la condanna all&#8217;ergastolo per il boss di Brancaccio <strong>Giuseppe Graviano</strong> ed il mammasantissima di Melicucco<strong> Rocco Santo Filippone</strong> nel processo &#8216;Ndrangheta stragista, i soliti giornaloni si erano scatenati. C&#8217;era chi parlava di &#8220;processo stroncato&#8221;, chi aveva accusato la Procura di aver seguito &#8220;teoremi&#8221; assurdi, chi ha parlato senza mezzi termini di &#8220;crollo&#8221; o assenza di prove di un patto tra mafia e &#8216;Ndrangheta negli anni delle stragi. Ecco però che leggendo le 51 pagine di motivazioni della sentenza emessa dalla Sesta sezione Penale (Presidente <strong>Pierluigi Di Stefano</strong>, <strong>Mariella Iannicello</strong> consigliera estensora, <em>ndr</em>) si scopre che in realtà la Cassazione ha sancito proprio il contrario: la &#8216;Ndrangheta ha partecipato alle stragi e agli attentati ai carabinieri che rientrano a pieno titolo in quella strategia stragista ordita nei primi anni Novanta proprio per l’obiettivo di piegare lo Stato e ottenere benefici legislativi e penitenziari dalla politica. E&#8217; scritto nero su bianco: &#8220;Ad avviso di questo Collegio, la Corte di assise di appello ha in modo conseguenziale e non manifestamente illogico ricostruito i rapporti e le cointeressenze tra le due organizzazioni criminali nell&#8217;arco temporale degli agguati e soprattutto, per quanto interessa in questa sede, anche gli incontri tra esponenti di dette organizzazioni criminali sul territorio calabro con cui la &#8216;Ndrangheta decideva di aderire alla &#8220;strategia stragista&#8221; di cosa nostra, mediante il compimento dei delitti sub iudice anche sul territorio di pertinenza&#8221;. E poi ancora si legge che &#8220;la causale degli omicidi e dei tentati omicidi di cui si discorre, dunque, è stata adeguatamente individuata dalle due conformi sentenze di merito nella attuazione della strategia del terrore con l&#8217;intento di indurre lo Stato a trattare in tema di benefici penitenziari e quanto alla disciplina dei &#8216;pentiti'&#8221;. Al contempo si dà atto che &#8220;a fondamento di tale ricostruzione, si pongono la varietà e la molteplicità dei convergenti contributi narrativi, provenienti da soggetti a pieno titolo inseriti o comunque contigui ai contesti criminali in oggetto cui si affianca la fondamentale argomentazione di ordine logico secondo cui delitti &#8216;eccellenti&#8217;, come quelli in oggetto, potevano essere portati a compimento in territori notoriamente sotto il controllo della &#8216;Ndrangheta solo con il placet delle &#8220;cosche&#8221; in quel momento dominanti&#8221;.<br />
E sul punto viene riconosciuto che &#8220;la rapida ascesa di<strong> Consolato Villani</strong> (tra i killer dei carabinieri e poi divenuto collaboratore di giustizia,<em> ndr</em>) che &#8211; dopo gli attentati &#8211; fece &#8216;una carriera fulminea&#8217; all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione di &#8216;Ndrangheta raggiungendo i gradi più elevati della società maggiore, prima di &#8216;evangelista&#8217; e poi di &#8216;santa&#8217;, né è una chiara attestazione&#8221;.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.antimafiaduemila.com/images/2025/04/fava-garofalo-.jpg" alt="fava garofalo " width="820" height="546" /></p>
<p><em><strong>Antonino Fava</strong> e <strong>Vincenzo Garofalo</strong></em></p>
<p>Dunque, dopo decenni, come aveva più volte ricordato il procuratore aggiunto <strong>Giuseppe Lombardo</strong> (oggi reggente funzioni della Procura di Reggio Calabria), è stato dimostrato che l&#8217;appoggio della criminalità organizzata calabrese nelle stragi non era solo morale, ma concreto. &#8220;La tesi alternativa &#8211; scrive sempre la Cassazione &#8211; pur sostenuta dai difensori, che si fosse piuttosto al cospetto di omicidi compiuti da due giovani &#8220;scellerati&#8221;, <strong>Giuseppe Calabrò</strong> e <strong>Consolato Villani</strong>, è stata dunque superata dalla Corte distrettuale con il ricorso ad argomentazioni congrue, conformi ai canoni della logica e al dato probatorio, non residuando spazi per il sindacato sui vizi della motivazione&#8221;.<br />
Una tesi che, ne siamo certi, si cercherà di sollecitare nel nuovo processo d&#8217;appello che avrà comunque dei paletti più stretti su cui intervenire.</p>
<h4>
<strong>Approccio storeografico</strong></h4>
<p>Certamente peseranno come macigni le considerazioni su alcune valutazioni compiute dai giudici di primo e secondo grado, caratterizzate, secondo la Suprema Corte &#8220;da &#8216;elefantiasi&#8217; per la motivazione &#8216;ipertrofica&#8217;, e, nel contempo, dall&#8217;essere la maggior parte del suo contenuto del tutto eccentrico rispetto alle imputazioni: pur se queste erano incentrate su fatti ben specifici, la motivazione si spinge, soprattutto ricorrendo all&#8217;acritica trascrizione/esposizione delle prove, a trattare in modo indistinto altre vicende non facilmente ricollegabili al tema centrale, almeno secondo i criteri propri di un provvedimento giurisdizionale&#8221;.<br />
Ancora una volta la Sesta sezione richiama ciò che aveva espresso nel processo sulla trattativa allo Stato-mafia in cui accusava i giudici di aver avuto un &#8220;approccio storiografico&#8221; nell&#8217;affrontare i temi del processo.<br />
Secondo la Cassazione entrambe &#8220;le sentenze di merito sono evidentemente caratterizzate dalla eccessività e ridondanza delle motivazioni, tali da offuscare le ragioni della decisione. Presentano un contenuto in larga parte del tutto eccentrico e, apparentemente, mirato alla ricostruzione alternativa degli ultimi 50/60 anni di storia italiana, formulando vaghe ipotesi, più che ricostruzioni, di relazioni tra bande criminali mafiose e non, gruppi politici estremisti votati alla eversione dell&#8217;ordine democratico, contesti istituzionali genericamente definiti di &#8220;servizi deviati&#8221; e simili per dare una chiave di lettura personalizzata della nascita e diffusione di più attuali e recenti movimenti e esponenti politici&#8221;. &#8220;In tale modo &#8211; aggiungono i giudici &#8211; le sentenze di merito rischiano di non svolgere tanto la funzione di ricerca della verità processuale dei tragici fatti dai quali muove il processo, gli attentati omicidiari in danno di valorosi esponenti delle forze dell&#8217;ordine, oggetto circoscritto dai capi di imputazione, pur ampi nel definire il contesto criminale degli agguati, quanto quella di attestare tali generiche ipotesi finendo per attribuirvi la suggestione di verità (quantomeno) processuale appunto perché contenute in sentenze penali&#8221;.<br />
Parole gravi.<br />
Le sentenze si rispettano, certamente, ma ciò non significa che non si possano commentare laddove appaiono evidenti intenti di ridimensionare tutto ciò che è emerso in questi anni di processi, dove sono stati ricostruiti fatti che hanno certamente segnato il corso della nostra storia.<br />
Delitti come le stragi per essere capiti e dimostrati devono essere ovviamente calati in quel contesto più ampio, politico, sociale che li ha visti maturare. Non per la Sesta sezione penale che azzera completamente gli elementi emersi nel processo d&#8217;appello.</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.antimafiaduemila.com/images/2025/04/lombardo-giuseppe-ima-2075154.jpg" alt="lombardo giuseppe ima 2075154" width="820" height="546" /></p>
<p><em><strong>Giuseppe Lombardo © Imagoeconomica</strong></em></p>
<h4>
<strong>Processo scomodo</strong></h4>
<p>E&#8217; ovvio che il processo &#8216;Nadrangheta stragista sia ritenuto scomodo, non solo perché dimostra l&#8217;asse tra Cosa nostra e &#8216;Ndrangheta dietro le stragi, ma soprattutto perché in aula è stato ricostruito il disegno politico dietro di esse.<br />
E&#8217; questa la nota dolente che si vuol far finta di non vedere.<br />
Poco importa se decine e decine di testimonianze e documenti hanno dimostrato l&#8217;esistenza di certi sistemi criminali. Poco importa se i fatti dimostrano come negli anni Novanta le organizzazioni criminali siano passate dall&#8217;appoggiare il progetto delle leghe meridionali a sostenere nel 1994 il neonato partito Forza Italia.<br />
Quel “cambio di cavallo”, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sarebbe stato frutto di una scoperta improvvisa ma, come ricordato dal pentito <strong>Tullio Cannella</strong>, figlio di un “progetto parallelo a quello ricondotto ai livelli medio bassi di Cosa nostra e affidato a lui da <strong>Leoluca Bagarella</strong>. Un progetto ricondotto a<strong> Bernardo Provenzano</strong>”.<br />
Sempre Cannella spiegò così lo stop improvviso: &#8220;Bagarella mi disse che stava nascendo una situazione in cui loro credevano molto. Si trattava di un movimento che faceva capo all’onorevole Berlusconi e per questo dovevo stare calmo con ‘Sicilia Libera’. Bagarella parlava per lui, per Provenzano e a nome degli interessi di Cosa nostra. Me ne parlò nel dicembre 1993 quando io ancora non sapevo della discesa in campo di Berlusconi e mi fece il nome di Forza Italia ancora prima che diventasse di dominio pubblico. Mi venne detto che tutti i voti sarebbero andati a questo movimento e noi facemmo un club ‘Forza Italia-Sicilia Libera’”.<br />
Cannella parlò di Forza Italia anche con il boss di Brancaccio, <strong>Giuseppe Graviano</strong>: <em>&#8220;Mi disse di evitare queste cose e di lasciare fare a chi, come lui, ha i contatti giusti. Non mi ha fatto i nomi di questi contatti giusti. Mi disse che bisognava risolvere il problema dei pentiti”.</em><br />
E&#8217; un fatto noto che la discesa in campo di Berlusconi in via ufficiale è datato 26 gennaio 1994.<br />
Pochi giorni prima c&#8217;era stata una convention, a Roma, organizzata da Publitalia presso l&#8217;hotel Majestic di via Veneto in cui si parlò del partito ormai nascente.<br />
Hotel che si trova nei pressi della stessa zona del bar Doney, in cui si incontrarono <strong>Gaspare Spatuzza</strong> e <strong>Giuseppe Graviano</strong> il quale, sorridente, parlò dell&#8217;accordo raggiunto con “gente seria”.<br />
In primo grado i giudici della Corte d&#8217;Assise di Reggio Calabria avevano scritto che &#8220;a quel punto Cosa nostra, ma anche la &#8216;Ndrangheta abbandonano il progetto politico separatista/scissionista e puntano tutto sul partito Forza Italia. Lo diranno sul fronte siciliano in maniera convergente i collaboratori Cannella, Di Filippo, Di Giacomo, Garofalo, Onorato Spatuzza, Malvagna, Romeo (&#8230;) e anche i voti della &#8216;Ndrangheta conversero su Forza Italia&#8221;.<br />
Sul punto, alla pletora di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, vanno aggiunti due elementi di grandissimo rilievo.<br />
Il primo è la dichiarazione di <strong>Giuseppe Piromalli</strong>, succeduto al fratello <em>“Mommo”</em> (deceduto per cause naturali nel ’79) al vertice della cosca, che nel febbraio 1994, durante un processo a suo carico a Palmi in cui era imputato anche per tentata estorsione e danneggiamenti con esplosivo ai danni dei gestori Fininvest (ai quali era stata chiesta una tangente da 200 milioni di lire), prese la parola in aula gridando: <em>&#8220;Voteremo Berlusconi! Voteremo Berlusconi!&#8221;.</em><br />
Il secondo è l’intercettazione acquisita nel processo ‘Ndrangheta stragista in cui l&#8217;avvocato ed ex parlamentare <strong>Giancarlo Pittelli</strong>, commentando la notizia della sentenza di primo grado del processo trattativa Stato-mafia, diceva ai suoi interlocutori: &#8220;<em>Sto leggendo questa storia della trattativa Stato-mafia… Berlusconi è fottuto&#8221;.</em> E poi ancora: <em>&#8220;Dell’Utri… la prima persona che contattò per la formazione di Forza Italia fu Piromalli a Gioia Tauro. Non so se ci ragioniamo&#8230;&#8221;.</em><br />
E certamente non è un caso se <strong>Giuseppe Graviano</strong> ha scelto di rompere il proprio silenzio nel corso del processo per lanciare messaggi all&#8217;esterno e raccontare la sua verità sui rapporti (a suo dire di natura economica) proprio tra la sua famiglia e quella di Berlusconi.</p>
<p><em><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.antimafiaduemila.com/images/stories/personaggi/politici/berlusconi-silvio/2021/berlusconi-elicottero-imagoeconomica_469622.jpg" alt="berlusconi elicottero imagoeconomica 469622" width="820" height="546" /></em><br />
<em><strong>Silvio Berlusconi © Imagoeconomica</strong></em></p>
<p>Questi sono fatti e non &#8220;ipotesi storiche&#8221; come invece sostenuto dai Supremi giudici.<br />
Con tutti questi elementi tanti benpensanti rifiutano di fare i conti.<br />
La Cassazione con poche pagine depotenzia, ritenendola inconsistente, l&#8217;istruttoria in appello, criticando testimonianze come quella dell&#8217;ufficiale di polizia giudiziaria <strong>Michelangelo Di Stefano</strong>, addirittura accusato di non aver dichiarato le fonti nella sua deposizione.<br />
Rispondendo alle domande delle parti Di Stefano aveva evidenziato una lunga serie di eventi che, prima di arrivare alle stragi degli anni Novanta, hanno fatto la storia del Paese.<br />
Fatti come il rapimento e la morte di <strong>Aldo Moro</strong>, il golpe Borghese, il caso di Sigonella, il caso Moby Prince, l&#8217;esistenza della struttura paramilitare Gladio, la figura di <strong>Vincenzo Li Causi</strong> (appartenente al Sismi che aveva coordinato il centro Scorpione e che fu ucciso in circostanze misteriose nel novembre 1993), o ancora la morte in carcere del boss Antonino Gioè. E poi ancora gli elementi emersi sui rapporti intrattenuti dalla criminalità organizzata calabrese con ambienti dei servizi di sicurezza e l&#8217;estremismo di destra.<br />
Rapporti che sono divenuti sempre più stretti a partire dalla fine degli anni Sessanta. Basti pensare al summit del 26 ottobre del 1969, quando un pattuglione della squadra mobile reggina sorprese un centinaio di &#8216;ndranghetisti in pieno Aspromonte, a due passi dal Santuario della Madonna della Montagna di Polsi, intenti a discutere la riorganizzazione della criminalità reggina.<br />
Un evento a cui parteciparono uomini di &#8216;Ndrangheta, su tutti il boss <strong>Paolo De Stefano</strong>, ma anche soggetti appartenenti all&#8217;eversione nera come il principe <strong>Junio Valerio Borghese</strong>, il marchese <strong>Felice Zerbi</strong>, <strong>Bruno Di Luia</strong>, <strong>Stefano Delle Chiaie</strong>, o <strong>Pierluigi Concutelli</strong> (anche se alcuni documenti dimostrerebbero che il giorno prima aveva iniziato la propria detenzione nel carcere di Palermo, <em>ndr</em>) che non furono arrestati.<br />
Un focus importante che era stato ricostruito in parte anche in primo grado, grazie anche al contributo di testimoni come il Gran Maestro <strong>Giuliano Di Bernardo</strong> o collaboratori di giustizia come <strong>Cosimo Virgiglio</strong> e <strong>Pasquale Nucera</strong>, mettendo in evidenza le compenetrazioni tra massoneria e &#8216;Ndrangheta, nonché il ruolo che <strong>Licio Gelli</strong> aveva avuto in diverse dinamiche.<br />
Convergenze di interessi che si sono ripetute anche nel periodo delle stragi con lo sviluppo del progetto politico delle leghe meridionali.</p>
<h4>
<strong>Il colpo di spugna</strong></h4>
<p>Di fatto vengono bollate come &#8220;dichiarazioni tanto clamorose quanto al di fuori della mera plausibilità di conoscenza&#8221; le propalazioni dei collaboratori di giustizia Parisi e Bruzzese.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.antimafiaduemila.com/images/stories/personaggi/mafiosi/2021/graviano-giuseppe-bn-da-leggo-it-pp.jpg" alt="graviano giuseppe bn da leggo it pp" width="820" height="546" /></p>
<p><em><strong>Giuseppe Graviano</strong></em></p>
<p>Per tutti questi elementi &#8220;considerando che si è in presenza di prove non incidenti sull&#8217;oggetto del processo, va dato atto della necessaria correzione della motivazione, da ritenere abnorme nella parte in cui affronta temi non oggetto del processo e con impostazione di tipo storico/giornalistico sulla base di elementi non qualificabili quali prove ammesse nel processo penale (si fa in particolare riferimento soprattutto ai paragrafi &#8220;rapporti tra organizzazioni criminali &#8211; politica &#8211; massoneria&#8221;(p. 1188) e &#8220;Falange Armata e Servizi Segreti&#8221; (p. 1210) che conferiscono &#8220;di fatto preminenza ad un approccio storiografico nell&#8217;interpretazione del dato probatorio, [e] hanno, inoltre, finito per smarrire la centralità dell&#8217;imputazione nella trama del processo penale, profondendo sforzi imponenti nell&#8217;accertare fatti spesso poco o per nulla rilevanti nell&#8217;economia del giudizio&#8221;).<br />
Come cancellare i fatti dalla storia. Come se l&#8217;omicidio dei carabinieri <a href="https://www.antimafiaduemila.com/dossier/processo-ndrangheta-stragista/72726-ndrangheta-stragista-gli-attentati-ai-carabinieri-e-le-rivendicazioni-dimenticate.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>non fosse mai stato rivendicato proprio dalla Falange Armata</strong></a> e quindi non sia necessario comprendere perché Cosa nostra e &#8216;Ndrangheta, come raccontato da decine di pentiti, utilizzarono quella sigla che negli anni Novanta firmò stragi e delitti.<br />
Non solo. La Cassazione arriva persino ad affermare il principio della &#8220;presunzione di innocenza&#8221;, senza fare il nome, di un eventuale &#8220;soggetto terzo che sia sostanzialmente indagato in un processo nel quale la sentenza venga ad affermare la sua responsabilità per fatti che non hanno alcun reale collegamento con l&#8217;oggetto della imputazione, non rivestendo alcun interesse. Ciò che, invero, si ritiene essere avvenuto nel presente procedimento&#8221;.<br />
Dobbiamo dedurre che per la Corte la ricerca della verità sulle stragi è possibile solo in certi limiti?</p>
<h4>
<strong>Si riparte da Graviano e Filippone</strong></h4>
<p>Certamente si riparte dal capo di imputazione contestato a <strong>Giuseppe Graviano</strong> e <strong>Rocco Santo Filippone</strong>. Il boss di Brancaccio e il mammasantissima di Melicucco (condannato definitivo per il reato di associazione mafiosa) sono accusati di essere stati mandanti di quegli attentati ed omicidi avvenuti tra il dicembre 1993 e il febbraio 1994, in cui persero la vita anche gli appuntati<strong> Antonino Fava</strong> e <strong>Vincenzo Garofalo</strong> (uccisi il 18 gennaio sull&#8217;autostrada Salerno-Reggio, ndr). La Cassazione ritiene che &#8220;l&#8217;affermato ruolo di mandanti ascritto agli attuali ricorrenti non sia dimostrato adeguatamente perché le dichiarazioni valorizzate sono connotate da evidenti e, allo stato, insanabili contraddizioni risultanti dal testo della sentenza che la Corte distrettuale non ha in alcun modo chiarito&#8221;.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.antimafiaduemila.com/images/2025/04/filippone-ilreggino-.jpg" alt="barreca filippo gazzetta del sud it" width="820" height="546" /></p>
<p><em><strong>Rocco Santo Filippone</strong></em></p>
<p>Il riferimento è al dichiarato dei collaboratori di giustizia <strong>Antonino Lo Giudice</strong> e <strong>Consolati Villani</strong>. &#8220;Già il solo raffronto tra i verbali delle dichiarazioni (per la parte di interesse trasfusi nella sentenza) rese da Consolato Villani e da Antonino Lo Giudice quanto alla individuazione della loro &#8220;fonte di conoscenza&#8221; mette a nudo un insanabile contrasto: entrambi dicono di avere appreso dall&#8217;altro le informazioni in oggetto&#8221;). Secondo i giudici si crea così un &#8220;corto circuito&#8221; su cui la Corte d&#8217;assise d&#8217;appello non è intervenuta. Per &#8220;sanare&#8221; il contrasto, scrivono i giudici &#8220;La Corte di appello, nei limiti che saranno indicati, dovrà procedere ad un nuovo giudizio e, in particolare, dovrà valutare se, rispetto alle lacune del ragionamento probatorio e dell&#8217;argomentazione della motivazione della sentenza impugnata (che in seguito saranno evidenziate), il &#8220;riascolto&#8221; ed eventualmente il &#8216;confronto&#8217; tra i collaboratori,<strong> Consolato Villani</strong> e <strong>Antonino Lo Giudice</strong>, possa avere rilievo&#8221;.<br />
(<em>Fonte: antimafiaduemila</em>)</p>
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		<title>Pestaggio di Davide Ferrerio, prosciolto il 34enne che inviò messaggio &#8220;ho una camicia bianca&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maurizio De Fazio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 13:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Curto]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale di Catanzaro contro Alessandro Curto, di 34 anni, originario di Petilia Policastro, coinvolto nella vicenda legata all&#8217;aggressione di Davide Ferrerio (foto a destra), il giovane di Bologna, ridotto in fin di vita l&#8217;11 agosto del 2022 nel centro di Crotone dove era [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale di Catanzaro contro Alessandro Curto, di 34 anni, originario di Petilia Policastro, coinvolto nella vicenda legata all&#8217;aggressione di Davide Ferrerio (<em>foto a destra</em>), il giovane di Bologna, ridotto in fin di vita l&#8217;11 agosto del 2022 nel centro di Crotone dove era in vacanza e da allora in coma. Curto è l&#8217;uomo che ha inviato il messaggio che ha causato lo scambio di persona e portato all&#8217;aggressione del giovane bolognese da parte di Nicolò Passalacqua, già condannato in via definitiva a 12 anni e 8 mesi per tentato omicidio.</p>
<p>Secondo la ricostruzione accusatoria, Alessandro Curto, spasimante di una ragazza all&#8217;epoca dei fatti minorenne, aveva creato un profilo falso per corteggiare la giovane. Questo aveva indispettito la madre della ragazza, Anna Perugino, che organizzò una vera e propria trappola con la complicità di alcuni parenti e di Nicolò Passalacqua, il quale nutriva un debole per la giovane. Durante l&#8217;incontro, avvenuto davanti al palazzo di Giustizia di Crotone, Curto si accorse della trappola ed evitò di farsi riconoscere allontanandosi dalla zona.</p>
<p>Poco dopo inviò alla ragazza il messaggio: &#8220;ho una camicia bianca&#8221;. A transitare nella zona in quel momento fu proprio Davide Ferrerio, che indossava una camicia bianca, venendo quindi erroneamente identificato come il misterioso spasimante e violentemente aggredito da Passalacqua. Curto fu indagato subito dopo i fatti, ma la sua posizione fu archiviata in tutti i gradi di giudizio. La Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda confermando così l&#8217;assenza di responsabilità penale per Curto difeso dall&#8217;avvocato Renzo Cavarretta.<br />
(<em>Ansa</em>)</p>
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