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sabato, 20 Aprile, 2024
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Nuova ordinanza Regione Calabria: spostamenti, scuole, chiusure

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato oggi l’ordinanza numero 28 che recepisce il provvedimento dello scorso 23 aprile con il quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha disposto che, da lunedì 26 aprile continuino ad applicarsi, in tutto il territorio regionale, le misure della “zona arancione”. Nel provvedimento si raccomandano le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado “di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata online, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula; di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza”. Gli spostamenti verso altri Comuni o Regioni/Province autonome – prevede poi l’ordinanza regionale – “sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei Comuni fino a 5mila abitanti resta comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune, con esclusione dei capoluoghi di provincia; è altresì consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di 4 persone.

Le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi”. “Restano sospese – è scritto ancora – le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti) a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale”: è consentita “la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”. Ancora, l’ordinanza regionale prevede che “nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole e librerie”.

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